Sicurezza prodotti e conformità
La legge, a tutela del consumatore e della concorrenza leale, affida alle Camere di commercio importanti funzioni di vigilanza del mercato che vengono svolte attraverso:
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l'informazione preventiva ad imprese e consumatori su diritti e obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la produzione, la distribuzione e l'acquisto di prodotti sicuri;
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il potenziamento dei controlli degli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore, mandatario) al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi sul territorio;
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l'emanazione di verbali di accertamento di violazioni amministrative e di segnalazioni all'Autorità Giudiziaria a seguito di violazione di norme da parte degli operatori economici
L'attivazione di un servizio denominato Sportello Sicurezza prodotto nasce proprio dall'esigenza di divulgare la conoscenza delle normative e delle procedure tecniche in materia di sicurezza dei prodotti, dal momento della loro produzione e/o importazione al momento della loro commercializzazione.
I servizi erogati riguardano:
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informazioni sulla sicurezza dei prodotti;
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raccolta, classificazione e diffusione della normativa nazionale, comunitaria e tecnica sulla marcatura CE dei prodotti e sulle informazioni da apporre sulla etichette, nonché le normative di recepimento delle direttive comunitarie dei singoli stati membri;
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elenco delle direttive di nuovo approccio che prevedono la marcatura CE;
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elenco dei prodotti fatti ritirare dal mercato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
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coordinamento ed organizzazione di incontri ad hoc fra operatori economici con medesime esigenze anche su richiesta degli interessati;
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diffusione di opuscoli informativi distinti per determinare categorie di prodotti.
Lo sportello raccoglie, classifica e rende disponibile agli utenti materiale informativo sempre aggiornato e costituisce un utile punto di riferimento sia per le imprese che per i consumatori che possono anche segnalare i prodotti presumibilmente insicuri o irregolari, come per esempio quelli privi di marcatura CE o privi di etichetta di composizione (nel caso di prodotti tessili e calzature) o privi di informazioni/istruzioni/avvertenze in lingue italiana o privi di indicazioni degli estremi del produttore/importatore, al fine di impedirne la libera circolazione.
Obiettivo dello Sportello Sicurezza prodotto è pertanto la formazione degli operatori economici per prevenire le irregolarità sul mercato e per assicurare la trasparenza e la correttezza nella concorrenza, l’orientamento e la tutela del consumatore nonchè la collaborazione con Associazioni di categoria, Enti e Forze dell'Ordine che si occupano di tale aspetti per creare un'unica rete e diffondere nella cittadinanza la “cultura della sicurezza”.
L'attività di informazione, vigilanza ed ispezione effettuata dalla Camera di commercio si rivolge, in particolare, ai seguenti settori:
Cosa è la marcatura CE?
La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione. È costituita dalle iniziali "CE" nella forma prevista dall'allegato II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Da chi è apposta?
La Marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario, quale responsabile della conformità del prodotto a tutte le norme comunitarie di armonizzazione pertinenti.
Su quali prodotti è apposta?
La Marcatura CE è apposta solo sui prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.
Ad esempio, la marcatura CE è apposta sui giocattoli, sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sui prodotti elettrici a bassa tensione, sui prodotti connessi all’energia
Quando deve essere apposta?
La marcatura CE deve essere apposta prima dell'immissione del prodotto sul mercato.
Dove e come è apposta ?
La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica, in maniera visibile, leggibile e indelebile; qualora la natura del prodotto non permetta o garantisca tale modalità, la marcatura CE è posta sull’imballaggio e sui documenti che accompagnano il prodotto, se previsti. La marcatura CE deve rispettare i principi dell'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Quali indicazioni accompagnano la marcatura CE ?
La marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se previsto dalla procedura di conformità adottata dal fabbricante.
Può essere seguita da marchi o pittogrammi che indichino rischi o impieghi particolari.
Sul prodotto possono essere apposte altre marcature, segni o iscrizioni purché non inducano in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE e non ne compromettano la visibilità, la leggibilità ed il significato.
Elenco delle norme armonizzate che prevedono l'apposizione della marcatura CE (dimensione 69 kb)
I prodotti tessili e le calzature, invece, non sono soggetti all'apposizione della marcatura CE, ma devono obbligatoriamente essere dotati di etichetta di composizione, oltre che delle informazioni in lingua italiana e indicazione degli estremi del produttore/importatore.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto dell guide informative sull'etichettatura di alcune tipologie di prodotti, destinate sia ai consumatori che alle imprese. I settori interessati sono:
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prodotti tessili
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calzature
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giocattoli
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etichettatura energetica
Il materiale è liberamente scaricabile dalla pagina "Prodotti sicuri" del sito web del Ministero: www.mise.gov.it
A seguito di segnalazioni pervenute alla Camera di Commercio di Brescia si segnala che, alcuni soggetti, spacciandosi per ispettori metrici, propongono agli esercenti commerciali l'effettuazione di verifiche sugli strumenti in loro dotazione.
Si ritiene opportuno evidenziare a tutta l'utenza che tutti gli ispettori metrici e amministrativi sono muniti di un tesserino identificativo provvisto di foto, rilasciato dalla Camera di commercio di Brescia, e di documento di identità che mostrano nel momento in cui si presentano e qualificano prima di procedere alle verifiche / ispezioni.
Personale addetto alle ispezioni (dimensione 45 Kb)
E' inoltre possibile telefonare al numero 030 37 25 241 per chiedere ulteriore conferma del nominativo dell'addetto alla verifica.
Leggi nazionali:
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo
Norme Comunitarie:
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 - sicurezza generale dei prodotti.
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 - norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
Decisione n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 - quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione dell'8 novembre 2018 - linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica
Dove rivolgersi
Metrico e Tutela del Prodotto
Attività Ispettive e di Vigilanza
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
Email: sicurezza.prodotti@bs.camcom.it
PEC: metrico.brescia@bs.legalmail.camcom.it
Telefono: 030.3725.241
Modalità di richieste on line: collegarsi alla pagina SERVIZIonline