Calzature
Con il Decreto Ministeriale dell' 11 aprile 1996 (come modificato dal Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2001) è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994, che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.
L'espressione "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
La normativa si applica, quindi, ad una varia tipologia di articoli che includono, a titolo esemplificativo:
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scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza;
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sandali di tipo vario, espadrilles;
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scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
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calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o rotelle, scarpe da ballo;
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calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate;
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calzature usa e getta con suole riportate;
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calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.
Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti:
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calzature d'occasione usate;
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calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
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calzature di protezione disciplinate dal Decreto Legislativo 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
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calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).
Le calzature si compongono di tre parti:
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tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
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rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
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suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.
I materiali usati nella produzione delle calzature sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza), il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa, le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute), altre materie (para o gomma).
Possono essere commercializzate soltanto le calzature recanti un'etichetta conforme alla normativa:
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l'etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
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deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
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deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola esterna ( se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
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deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
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deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
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non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata Cartello (dimensione 4,4 Kb)
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può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
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può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità);
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il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua della Comunità europea).
Simbologia adottata sull'etichetta della scarpa:
Esempio di etichetta di calzatura realizzata interamente in cuoio:
Guida alla corretta etichettatura delle calzature da parte dei fabbricanti e alla corretta interpretazione da parte di consumatori e operatori economici:
Guida (dimensione 3,68 Mb)
Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto o che lo fa progettare e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale;
il fabbricante oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione europea, deve apporre l'etichetta che può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I del Decreto Ministeriale 11 aprile 1996
Il fabbricante è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute.
Se, né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità europea, il responsabile è il soggetto che immette la merce nel mercato comunitario (immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario)
Il distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato una calzatura (messa a disposizione : la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito)
Sia il commerciante all'ingrosso che al dettaglio devono verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura; il commerciante al dettaglio ha inoltre l'obbligo di esporre in modo chiaro e visibile il cartello con la simbologia.
Le funzioni di vigilanza del mercato, in particolare delle calzature, sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che le esercita avvalendosi delle Camere di Commercio nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze, Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Vengono effettuati controlli presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio, nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, sia sulla base di una programmazione ed iniziativa d’ufficio che su segnalazione di soggetti interessati.
I controlli possono essere visivi/formali e/o di laboratorio:
controllo visivo-formale: viene verificata la presenza e la regolarità dell’etichetta su esemplari di calzature scelti a campione e contestualmente viene verificata la presenza, sul prodotto o sul suo imballaggio, degli estremi del produttore/importatore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda e indirizzo) il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, come disposto dal Decreto Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e ss. (Codice del Consumo)
controllo di laboratorio: vengono effettuati prelievi di campioni di calzature per sottoporli ad esami di laboratorio da parte di Organismi notificati al fine di verificarne la corretta etichettatura e la corrispondenza di quanto indicato in etichetta.
Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it
Sito internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: https://www.adm.gov.it
Per segnalare calzature non conformi da sottoporre ad eventuale verifica da parte della Camera di commercio di Brescia è possibile utilizzare anche la procedura disponibile nella pagina servizi-online
Le sanzioni sono previste dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
Sanzioni (dimensione 69 kb)
Leggi Nazionali
Decreto 11 aprile 1996 - Recepimento della direttiva 94/11/CE
Decreto 30 gennaio 2001 - Modifica al decreto dell'11 aprile 1996
Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Norme Comunitarie
Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 - ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore