EMG Compatibilità elettromagnetica

Compatibilità elettromagnetica - Campo di applicazione

Il novellato Decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, in vigore dal 26 maggio 2016, ha apportato modifiche al Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 in attuazione della Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

La maggior parte delle apparecchiature ed i dispositivi elettrici che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/35/UE (detta Direttiva “Bassa Tensione”) possono generare fra loro interferenze che compromettono o influenzano negativamente il loro funzionamento; tali apparecchiature, pertanto, oltre ai requisiti previsti dalla Direttiva Bassa Tensione, devono anche rispettare i requisiti della Direttiva 2014/30/UE sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione sulla compatibilità elettromagnetica:

  • le apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazione oggetto del D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 269

  • i prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008

  • le apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonché modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato

  • i kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

  • gli apparecchi e gli impianti fissi, costruiti per usi militari.

Le apparecchiature che rientrano nell'ambito di applicazione della norma devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e, pertanto, progettate e fabbricate tenendo conto del progresso tecnologico, in modo tale che:

a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature;

b) funzionino senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate come stabilito dall'allegato I dell'allegato "A" del Decreto Lgs. n. 80/2016. documento in formato pdfAllegato I (dimensione 37 kb)

La conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e' dimostrata mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II dell'allegato "A" del Decreto Lgs. n. 80/2016.
documento in formato pdfAllegato II (dimensione 52 kb)

b) l'esame UE del tipo o conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III dell'allegato "A" del Decreto Lgs. n. 80/2016. documento in formato pdfAllegato III (dimensione 37 kb)

Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da una di tali procedure, i fabbricanti redigono:

  • una dichiarazione di conformità UE, che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I , deve avere la struttura tipo di cui all'allegato IV della norma e contenere gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati II e III ed è continuamente aggiornata di cui all'allegato IV dell'allegato "A" del Decreto Lgs. n. 80/2016. documento in formato pdfAllegato IV (dimensione 44 kb)

  • la documentazione tecnica che permette di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

    La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'apparecchio. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

    a) una descrizione generale dell'apparecchio;

    b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;

    c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchio;

    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

    e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

    f) le relazioni sulle prove effettuate

  • appongono sull'apparecchio la marcatura CE documento in formato pdfMarcatura CE (dimensione 150 kb);

    tramite tale apposizione il fabbricante attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e alle procedure di valutazione di conformità contenute nelle Direttive Comunitarie. Solo il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, sono autorizzati ad apporla; essa non può essere apposta da Enti terzi, neanche quando questi sono coinvolti nella procedura di valutazione della conformità; la marcatura deve essere apposta sul prodotto oppure, se ciò non è fattibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia; deve essere visibile, facilmente leggibile ed indelebile e deve essere conforme ai principi generali esposti nell'art. 30 del regolamento CE n. 765/2008.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio è stato immesso sul mercato.

I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchio non lo consentano, che le informazioni richieste siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio.

Indicano sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana.

Garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 11 in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità del materiale elettrico spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di commercio, previa intesa degli Ispettorati del lavoro, nonché di altre Amministrazioni dello Stato e delle Autorità pubbliche locali nellambito delle rispettive competenze.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, quando accerta che le apparecchiature elettriche, anche se munite di marcatura CE ed utilizzate conformemente alla propria destinazione non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza, ne ordina la conformazione o il ritiro temporaneo dal mercato o ne vieta o limita la circolazione e l'installazione.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'articolo 15 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194

documento in formato pdfSanzioni (dimensione 57 Kb).

Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni previste dall’Art. 112 D.Lgs. 6/9/2005 n. 206.

Seminari e convegni

Documentazione relativa al Seminario del 19 dicembre 2016:

documento in formato pdfSlides (dimensione 1.138 kb)

Link utili

Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it

Sito internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: https://www.adm.gov.it

documento in formato pdfBlue Guide all'attuazione delle norme UE sui prodotti_2016 (dimensione 1.830 kb)

Segnalazione di non conformità di un prodotto elettrico

Per segnalare prodotti elettrici non conformi da sottoporre ad eventuale verifica da parte della Camera di commercio di Brescia è possibile utilizzare anche la procedura disponibile nella pagina servizionline

Normativa di riferimento

Leggi nazionali

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 - Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica /rifusione) che ne dispone l'abrogazione))

Norme Comunitarie

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Ultima modifica
Mer 06 Apr, 2022