Etichettatura energetica
I produttori di apparecchi e apparecchiature elettriche, al fine di ottemperare agli obiettivi dell'Unione europea di continuo risparmio delle risorse, devono progettare e fabbricare i propri prodotti cercando di migliorarne progressivamente l'efficienza energetica.
I fornitori e i distributori (grossisti, dettaglianti) sono, a loro volta, tenuti a mettere a disposizione dei consumatori tutte le informazioni utili a confrontare i vari livelli di efficienza dei prodotti per una scelta fondata e consapevole all'acquisto; a tal fine tutti gli apparecchi e le apparecchiature elettriche, utilizzati in ambito soprattutto domestico, devono essere dotati di un'etichetta che ha la funzione di rappresentare in modo semplice la loro classe di efficienza energetica.
Sono due le norme che costituiscono il riferimento per i produttori e i fornitori (distributori, grossisti, dettaglianti) in materia di efficienza energetica dei prodotti :
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la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
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il Regolamento UE 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica (in vigore dall'1 agosto 2017 e in sostituzione della Direttiva 2010/30/UE.
Resta comunque applicabile il decreto legislativo 104/2012 e i regolamenti delegati adottati dalla Commissione UE in attuazione della direttiva 2010/30 fino all'emanazione dei nuovi regolamenti
Lo scopo dell'etichettatura energetica è di informare gli utenti finali sul consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti per consentirne un impiego più razionale e favorire il risparmio di energia e di acqua, oltre che ridurre l'inquinamento atmosferico. Inoltre, promuovendo la scelta dei modelli con consumi più contenuti ed elevate prestazioni al momento dell'acquisto, l'etichetta favorisce lo sviluppo tecnologico dei prodotti.
La classificazione energetica è espressa mediante una scala che va da A a G, accompagnata da una scala cromatica che va dal verde al rosso: i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell'utilizzatore finale.
Alla classificazione possono essere aggiunte le classi addizionali A+, A++ e A+++, se reso necessario dal progresso tecnologico. Il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate.
La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.
Il fornitore è il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal D. Lgs. n. 104/2012.
I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti connessi all'energia, devono fornire una etichetta, una scheda prodotto e la documentazione tecnica come disposto dall'art. 5 del D.Lgs 104/2012
I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda presuppone il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.
I fornitori devono tenere la documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.
L'etichetta contiene le informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti come il volume e la capacità di carico le prestazioni funzionali e l'efficienza di funzionamento del prodotto. La forma grafica e i contenuti dell'etichetta di ogni tipologia di prodotto (lavatrici, televisori, frigoriferi, ecc...) sono specificati dal legislatore in appositi Regolamenti
I prodotti fino ad oggi regolamentati sono:
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lavastoviglie per uso domestico (Regolamento delegato UE n. 1059/2010)
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frigoriferi, congelatori e loro combinazioni per uso domestico (Regolamento delegato UE n. 1060/2010)
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lavatrici per uso domestico (Regolamento delegato UE n. 1061/2010)
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televisori (Regolamento delegato UE n. 1062/2010)
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condizionatori d'aria (Regolamento delegato UE n. 626/2011)
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asciugabiancheria per uso domestico (Regolamento delegato UE n. 392/2012)
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lampade ed apparecchiature d'illuminazione (Regolamento delegato UE n. 874/2012)
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forni elettrici per uso domestico (Decreto ministeriale 2 gennaio 2003)
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lavasciuga biancheria per uso domestico (Direttiva CE n. 96/60)
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aspirapolvere (Regolamento delegato UE n. 665/2013)
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apparecchi di riscaldamento, dispositivi di controllo della temperatura, apparecchi misti e dispositivi solari Regolamento delegato EU 811/2013)
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scaldacqua, serbatoi, insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (Regolamento delegato EU 812/2013)
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apparecchi per il riscaldamento d'ambiente-caldaie (Regolamento delegato EU 811/2013)
L'etichetta deve essere posta dal negoziante, ben visibile, davanti o sopra a tutti gli apparecchi esposti per la vendita anche se ancora contenuti nel loro imballaggio
Deve essere fornita anche nei casi in cui la stessa non possa essere direttamente esposta al consumatore, ossia nei casi per es. di vendita via internet; in tal caso è fatto obbligo al venditore di rendere note le prestazioni energetiche e funzionali del prodotto sui cataloghi di offerta al pubblico o on-line.
L'etichetta è accompagnata da una scheda informativa relativa al prodotto etichettato che ne illustra le caratteristiche tecniche e le prestazioni funzionali ed è allegata al materiale informativo fornito insieme all'apparecchio o al catalogo in visione nei negozi.
Nella scheda sono riportati:
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il nome del modello
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la classe di efficienza
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il consumo di energia ed eventualmente altre risorse
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l'eventuale assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica
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le principali caratteristiche tecniche del prodotto e, in particolare, quelle che possono incidere sui consumi di energia
I fornitori sono tenuti a produrre una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue della Comunità Europea, necessaria a valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda
La documentazione deve contenere :
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la descrizione generale del prodotto
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i calcoli progettuali effettuati
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i risultati delle prove effettuate
Il distributore è qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria o espone prodotti agli utilizzatori finali.
I distributori espongono le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa è redatta in lingua italiana, come stabilito dall'art 6 del D.Lgs 104/2012
L'articolo 7 del D.Lgs 104/2012 dispone che, nel caso di prodotti posti in vendita in qualunque forma che non permette all'utilizzatore finale di prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali siano fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto.
La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio, competenti per territorio avvalendosi, eventualmente, della collaborazione di altri soggetti aventi specifiche competenze in materia (Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e ENEA) nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia locale e giudiziaria.
L'attività di vigilanza si svolge mediante ispezioni in loco presso gli operatori del settore ed è mirata ad efficaci sistemi di monitoraggio per garantire al sistema produttivo una competizione leale e al consumatore finale scelte fondate e consapevoli.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art. 13 del Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104
Sanzioni (dimensione 52 kb)
Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it
Sito internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: www.adm.gov.it
Sito internet dell'ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile: www.enea.it
Per segnalare un prodotto la cui etichettatura energetica non è conforme alle prescrizioni di norma, da sottoporre ad eventuale verifica da parte della Camera di commercio di Brescia, è possibile utilizzare anche la procedura disponibile nella pagina SERVIZIonline
Le leggi nazionali
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104 (dimensione 133 kb) Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti (resta applicabile il decreto legislativo 104/2012 e i regolamenti delegati adottati dalla Commissione UE in attuazione della direttiva 2010/30 fino all'emanazione dei nuovi regolamenti)
Norme Comunitarie
Direttiva 2009/125/CE (dimensione 210 kb) Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
Regolamento UE 2017/1369 (dimensione 197 kb) che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica (in vigore dall'1 agosto 2017 e in sostituzione della Direttiva 2010/30/UE)