La Mediazione - novità

L'Organismo di mediazione camerale rende noto che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale che abolisce l'incontro preliminare di mediazione fin qui svolto con il solo versamento delle spese di avvio, alle domande di mediazione presentate dal 15 novembre 2023 in poi verrà applicata in sede di deposito la tariffa corrispondente alla somma delle spese di avvio e delle spese di mediazione, previste dai tariffari in vigore consultabili in questa sezione del sito camerale. 

Mediazione Obbligatoria/Demandata dal Giudice/Da Clausola Contrattuale:

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Mediazione Volontaria: file formato pdf  Tariffario (dimensione 104 Kb).

Si precisa che è necessario allegare la ricevuta di pagamento delle indennità di mediazione per il deposito della domanda/adesione.

L'Organismo rammenta inoltre che la modalità telematica di svolgimento dell'incontro di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 richiede obbligatoriamente il possesso di dispositivi di firma digitale validi ad opera di tutte le parti, di tutti gli eventuali loro rappresentanti e procuratori e di tutti i loro legali.

Diversamente, è possibile richiedere la partecipazione in collegamento audiovisivo da remoto, ai sensi dell'articolo 8.bis, comma 2, e le parti da remoto potranno firmare secondo quanto concordemente stabilito nel corso dell'incontro fra l'Organismo, il mediatore, le parti medesime ed i rispettivi legali.

La segreteria rimane a disposizione ai consueti recapiti indicati in calce.

Il D.Lgs. 28/2010 ha previsto che, nelle controversie civili e commerciali, le parti possano o, in talune ipotesi, debbano, fare ricorso alla mediazione. La mediazione è definita come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione prende il nome di conciliazione.

Alla luce della riforma introdotta con il D.Lgs. 28/2010, è possibile individuare diversi tipi di mediazione:

  • mediazione obbligatoria: quella che è prevista dalla vigente normativa come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto, con la necessaria assistenza di un Avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.

  • mediazione demandata dal giudice: dopo che il processo è stato avviato, il giudice stesso anche in sede di giudizio di appello, fino al momento di precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,  l'esperimento del procedimento di mediazione. In questo caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Con la stessa ordinanza il Giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, in tale udienza, quando la mediazione non risulta esperita, il Giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

  • mediazione in base a clausola contrattuale:  è prevista dalla vigente normativa come condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando il contratto (o lo statuto) rispetto cui si è originata la controversia vincoli le parti che lo hanno sottoscritto a gestire le relative controversie attraverso un preliminare tentativo di mediazione.

  • mediazione facoltativa o volontaria: in qualsiasi materia - purché attinente alla sfera del diritto civile e commerciale e avente ad oggetto diritti disponibili - è possibile esperire il tentativo non obbligatorio di mediazione secondo le regole procedurali stabilite dal D. Lgs 28/2010. Al fine di favorire la composizione extragiudiziale delle controversie, il legislatore ha previsto dei benefici economici per la mediazione facoltativa.

Organismi di mediazione

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che debbono essere iscritti nel Registro Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia.

Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia ha ottenuto l'iscrizione al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione (ROM) tenuto dal Ministero di Giustizia.

Primo incontro di mediazione

La riforma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 ha introdotto il primo incontro di mediazione, nel corso del quale il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Ulteriori informazioni sul procedimento sono disponibili alla pagina Procedure di mediazione.

Il mediatore

Il mediatore è la persona fisica che, in possesso dei requisiti e formata secondo i parametri stabiliti dal D.M. 180/2010 e successive modifiche, iscritta negli elenchi del Ministero di Giustizia previa verifica dei requisiti, svolge l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione della lite, rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari.

Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, attivo dal 1998, ha iscritto nei propri elenchi i mediatori sulla base di elevati e severi standard qualitativi e formativi ed è in grado pertanto di offrire elevata qualità e professionalità nella mediazione.

 

Sede di Salò

A far data dal 1 luglio 2024, è stata disposta la chiusura della sede secondaria di Salò (BS) dell'Organismo di mediazione.

Pertanto non sarà più possibile accogliere ulteriori domande relative alla sede secondaria di Salò (BS).

Regolamento di mediazione

La versione integrale del Regolamento di Mediazione è disponibile consultando la pagina Statuto e regolamenti.

Clausole tipo per mediazione e arbitrato

Inserire una clausola di mediazione con l'indicazione, quale Organismo di mediazione, del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, significa assicurarsi fin dall'inizio la risoluzione della lite con tutti i benefici (rapidità, economicità, sgravi fiscali, salvaguardia dei rapporti personali, controllo del risultato) tipici della Mediazione ed, inoltre, con la serietà e qualità di un soggetto pubblico che gestisce procedure di conciliazione dal 1998.

L'inserimento della clausola in un contratto/statuto obbliga le parti a sottoporre le controversie nascenti dal contratto al previo esperimento del tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia.

documento in formato pdfClausole tipo per mediazione e arbitrato (dimensione 187 Kb)

Dove rivolgersi

Ufficio

Tutela del Mercato
Segreteria dell'Organismo di Mediazione
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - II Piano

Contatti
Orari

Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.00

Accesso

Si riceve previo appuntamento

Ultima modifica
Mar 05 Nov, 2024