CO2
CO2 - Campo di applicazione
Il D.P.R. 17 febbraio 2003 n. 84 si applica solamente alle autovetture nuove appartenenti alla categoria M1 così definita: i veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con l’esclusione dei veicoli e dei ciclomotori.
Obblighi del costruttore
I costruttori dei veicoli hanno l’obbligo di fornire al Ministero delle Sviluppo Economico, entro il 15 dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i modelli di autovetture che possono essere acquistate negli stati dell’Unione Europea.
Per ogni modello i costruttori devono dare informazioni riguardanti:
-
il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano);
-
il consumo ufficiale di carburante espresso in litri per 100 chilometri (l/100 Km) o chilometri per litro (Km/l);
-
il valore delle emissioni ufficiali di CO2 espresso in grammi per chilometro (g/Km).
Inoltre i costruttori, relativamente ai modelli prodotti, hanno lobbligo di fornire al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto, in formato cartaceo o in formato idoneo ad essere visualizzato su schermo, contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso tale punto vendita.
Obblighi del rivenditore
Il responsabile del punto vendita , che espone od offre in vendita o in leasing le autovetture nuove, ha l’obbligo di:
-
apporre in modo visibile su ciascun modello di autovettura (o nelle immediate vicinanze) una etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2;
Allegato I (dimensione 64 Kb)
Appendice I (dimensione 58 Kb)
-
esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 per ciascuna marca di autovettura presente nel punto vendita;
Allegato III (dimensione 67 Kb)
-
consegnare gratuitamente al consumatore che ne faccia richiesta la guida al risparmio predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Tutto il materiale promozionale, utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli (manuali tecnici, opuscoli, annunci pubblicitari su giornali e riviste, ecc.) deve essere conforme ai requisiti di cui all 'Allegato IV del Regolamento in questione ed in generale non possono essere apposti su etichette, guide, manifesti e materiale promozionale simboli o diciture difformi relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2.
Allegato IV (dimensione 62 Kb)
Vigilanza e controlli
Il Ministero dello Sviluppo Economico deve redigere, entro il 15 dicembre di ogni anno, una "Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2" contenente le informazioni relative a tutte le autovetture nuove acquistabili nella Comunità Europea specificando per ogni modello:
-
il tipo di carburante utilizzato;
-
il consumo ufficiale di carburante espresso in l/100 km o km/l;
-
il valore delle emissioni specifiche di CO2 espresso in g/km
Guida CO2 - Ed. 2016 (dimensione 6,09 Mb).
Il Ministero, inoltre, deve:
-
stilare una classifica dei dieci modelli di auto più efficienti in termini di emissione CO2;
-
fornire agli automobilisti i consigli utili per una guida ecocompatibile;
-
sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze delle emissioni di gas a effetto serra;
-
divulgare le strategie e gli obiettivi Comunitari di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.
La Camera di Commercio, competente per territorio, vigila sull'osservanza di quanto stabilito dalla legge (DPR n. 84/2003) e, per il monitoraggio, informa periodicamente il Ministero dello Sviluppo Economico sullo stato di attuazione del programma di informazione.
Sanzioni
Le sanzioni applicabili sono quelle disposte sall'articolo 11 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84
Sanzioni (dimensione 43 Kb)
Link utili
Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it
Sito internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: https://www.adm.gov.it
Blue Guide all'attuazione delle norme UE sui prodotti_2016 (dimensione 1.830 kb)
Normativa di riferimento
Leggi nazionali:
Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84 - Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
Norme Comunitarie:
Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
Acrobat
Per scaricare il software Acrobat Reader