Prodotti tessili

Prodotti tessili - Campo di applicazione

Il Regolamento CE 27 settembre 2011, n. 1007 in vigore dal 8 maggio 2012 definisce prodotti tessili i prodotti che, allo stato grezzo, semilavorato, lavorato, semi-manufatto, manufatto, semi-confezionato o confezionato, sono esclusivamente composti da fibre tessili (es. lana, cotone, lino, ecc.), qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

  • i prodotti le cui fibre tessili costituiscono almeno l’80% in peso;

  • i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscono almeno l’80% in peso;

  • le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purchè tali parti tessili costituiscano almeno l80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;

  • i prodotti tessili e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti per calzature e guanti;

  • tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

L'etichetta

I prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea devono essere corredati da un'etichetta o contrassegno che riporti la composizione fibrosa. L'etichetta dei capi tessili deve essere durevole, facilmente leggibile, visibile ed accessibile; deve essere realizzata in tessuto, cartone o altro materiale e deve essere saldamente fissata al capo stesso mediante cucitura, graffatura, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio, inserimento nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei.

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull’involucro contenente il prodotto tessile mediante stampa, stampigliatura, tessitura in cimosa o altrove.

L'obbligo di etichettatura esiste per tutti i prodotti tessili (capi di abbigliamento, sciarpe, calze, lenzuola, coperte, tende, tappeti, tessuti in rotoli, pezze, cuscini, amache, sacchi a pelo, tovaglie, ecc...) esclusi:

  • i prodotti dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;

  • i prodotti confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi;

  • i prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri;

  • i prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione;

  • i prodotti elencati nell'allegato V del Regolamento (CE) 27 settembre 2011, n. 1007 documento in formato pdfAllegato V (dimensione 68,5 Kb)

La norma europea dispone inoltre che per i prodotti tessili compresi nell'allegato VI del Regolamento è sufficiente un'etichettattura globale documento in formato pdfAllegato VI (dimensione 34,5 Kb)

L'etichetta deve indicare:

- la composizione fibrosa: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando esclusivamente le denominazioni delle fibre elencate nell'Allegato I del Regolamento (CE) 27 settembre 2011, n. 1007

documento in formato pdfAllegato I (dimensione 46,8 Kb)

Le denominazioni delle fibre tessili devono essere riportate:

  • in lingua italiana;

  • per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);

  • con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili;

  • in ordine decrescente di peso

- l'eventuale presenza di parti non tessili di originale animale: l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (per es. pelliccia, pelle, avorio) deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase "Contiene parti non tessili di origine animale". Non è necessario specificare la parte di origine animale ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare la Legge 14 gennaio 2013, n. 8.

- il responsabile della immissione in commercio: il Codice del consumo (all'art. 104 D.Lgs n.206/2005) prescrive espressamente che siano riportati: l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o “puro” o eventualmente “tutto”, esclusa qualsiasi espressione equivalente.

Il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85% del peso totale, viene designato mediante denominazione delle fibre, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dall’indicazione “minimo 85%, ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.

Esempio: cotone 85%; cotone minimo 85%; cotone 85% poliestere 15%.

Il prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l’85% del peso totale, deve recare l’indicazione della denominazione della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalla denominazione delle altre fibre, in ordine decrescente di peso, con o senza l’indicazione delle loro percentuali in peso.

Esempio:

  • fibra acrilica 40%, poliestere 35%, lana, elastan

  • fibra acrilica 40%, poliestere 35%, lana 15%, elastan 10%

L’insieme delle fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l’espressione “altre fibre” seguita da una percentuale globale.

Esempio:

  • cotone 90%, altre fibre 10%

  • cotone 90%, elastan 10%

Un prodotto tessile può essere definito con il termine “100 %”, “puro” o “tutto” se composto interamente da una stessa fibra tessile.

Sui prodotti dichiarati puri è ammessa una tolleranza del:

  • 2% se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica

  • 5% in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato

  • 0,3% per i prodotti di lana, anche se ottenuti con ciclo cardato.

Un prodotto tessile può essere qualificato “lana vergine” o “lana di tosa” solo quando è composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

I prodotti costituiti da ordito in puro cotone e trama in puro lino, nei quali il lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere denominati “misto lino” indicando obbligatoriamente “Ordito puro cotone e trama puro lino”.

documento in formato pdfGuida alla corretta interpretazione delle etichette di composizione dei prodotti tessili (dimensione 813 Kb)

Documenti commerciali

Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita o completata dai documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto DDT) che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose per esteso previste nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l'utilizzo di sigle o abbreviazioni per indicare le fibre, tramite l'utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

L'etichetta di manutenzione

L’etichetta di manutenzione contiene indicazioni sul massimo trattamento consentito e sulla cura corretta del prodotto tessile a cui si riferisce. Si rivolge sia al consumatore che usa il prodotto tessile sia alle imprese (lavanderie, imprese per la pulizia dei tessuti) incaricate della sua manutenzione. Un trattamento di manutenzione eseguito nel rispetto delle indicazioni riportate sull’etichetta garantisce che il prodotto tessile non subisca danni. Non garantisce però l’effettiva eliminazione di ogni tipo di sporco e di macchia.

In Italia l'apposizione dell'etichetta di manutenzione non è un obbligo, lo è invece, per esempio, per altri Paesi Europei, in Canada, in USA e in Giappone. Il D.M. 8 febbraio 1997 n. 101 approva il regolamento attuativo della legge n. 126/91 recante norme per l'informazione del consumatore e con successiva circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 7 febbraio 2001, n. 1251027 indica che tali disposizioni sono applicate anche per la manutenzione dei capi di abbigliamento. Lo stesso Codice del Consumo recepisce la Legge n. 126/91 ed il D.M. n. 101/1997.

L’etichettatura con istruzioni per la manutenzione dei prodotti tessili è regolata da accordi internazionali stipulati nell’ambito di GINETEX, l’organizzazione internazionale per l’etichettatura di manutenzione dei tessili (Groupment International d’ Etiquetage pour l'Entretien de Textiles) che ne concede l’uso agli organismi nazionali e all’ISO (International Organization for Standardization) .

Per motivi di chiarezza sulle etichette deve essere riportata sempre, senza eccezioni, l’intera sequenza di simboli; l’ordine da rispettare è il seguente:

lavaggio – candeggio – asciugatura – stiratura – pulizia professionale

Il sistema di etichettatura adottato da GINETEX si basa sui seguenti principi:

  • la sequenza di simboli è sempre completa (cinque simboli) e nell’ordine prescritto

  • l’etichettatura di manutenzione deve essere di facile comprensione e applicazione, indipendente dalla lingua e chiara

  • i simboli non devono consentire interpretazioni errate

  • è nell’interesse del consumatore e del personale di vendita che i simboli di manutenzione e il modo in cui sono riportati sui prodotti tessili siano unitari

  • l’etichettatura di manutenzione unitaria deve corrispondere alle abitudini del consumatore

  • gli apparecchi utilizzati per la manutenzione dei prodotti tessili devono assicurare un’esecuzione ottimale dei trattamenti di manutenzione consigliati

  • i simboli di manutenzione sono standardizzati a livello internazionale (ISO 3758, CEN 23758) e coperti da marchio registrato (per es. WIPO Nr. 849.319)

Marchi ecologici

Le leggi a carattere “ecologico” sono molte e in continuo aumento per numero e campo di applicazione;

anche nel settore del tessile la consapevolezza del consumatore è cresciuta e c'è sempre maggiore richiesta di prodotti “verdi”; tale tendenza ha contribuito in modo esponenziale ad aumentare da parte dei fabbricanti la produzione e la promozione di prodotti in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi, rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, a utilizzare in modo più efficiente le risorse, per il raggiungimento di un sempre più alto livello di protezione dell’ambiente

Per il consumatore la qualità ecologica dei prodotti è identificata dalla presenza dei cosiddetti "marchi ecologici" che rappresenta pertanto sempre di piu' un criterio di scelta decisivo nell'acquisto di un capo, finalizzato oltre che alla pura estetica anche al benessere ed alla tutela della propria salute

Ecco i principali:

ECOLABEL : è un marchio pubblico, promosso dalla Comunità europea che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. L’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. L’Ecolabel è particolarmente utile per identificare prodotti di largo consumo a basso impatto che compriamo tutti i giorni; garantisce che il ciclo produttivo rispetta l’ambiente e che il prodotto non è nocivo alla salute (dalla culla alla tomba). I parametri e i requisiti di questo marchio riguardano gli aspetti di tossicità o nocività delle materie prime e dei prodotti chimici utilizzati, nonché l’impatto ambientale della produzione della materia prima, dei processi di lavorazione, della manutenzione e dello smaltimento del prodotto

OEKO -TEX 100: è un marchio privato: promosso dall’Associazione Internazionale per la Ricerca e Prova nel Campo dell’Ecologia Tessile OekoTex; il marchio Oeko-Tex garantisce che, durante l’utilizzo finale, il prodotto certificato non rilascia le sostanze nocive previste dallo schema di certificazione, al di sopra dei limiti stabiliti nell’appendice 5 dello Standard 100; però non è un marchio di qualità perchè non considera eventuali sostanze nocive derivanti dal danneggiamento durante trasporto e immagazzinamento, da manipolazioni per promozioni di vendita (profumazioni ad esempio) o da esposizione in condizioni particolari. I parametri e i requisiti di questo marchio riguardano gli aspetti di tossicità o nocività delle materie prime impiegate e dei prodotti chimici usati nei processi di lavorazione.

Sicurezza nell'abbigliamento dei bambini

La norma EN 14682 pubblicata dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Normazione) si occupa dell'aspetto particolare della sicurezza dei capi di abbigliamento destinati ai bambini fino all'età di 14 anni documento in formato pdfAllegato EN 14682 (dimensione 54,9 Kb)

Obblighi degli operatori commerciali

Tutti i soggetti che producono, importano, commercializzano i prodotti tessili al dettaglio, all'ingrosso oppure on-line, sono tenuti all'osservanza della normativa

Obblighi del fabbricante e importatore

Tutti i soggetti che producono, importano, commercializzano i prodotti tessili, al dettaglio, all'ingrosso oppure on-line, sono tenuti all'osservanza della normativa.

Il fabbricante è la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo o colui che rimette a nuovo il prodotto; è il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', è l'importatore del prodotto.

Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore.

Obblighi del distributore

Il distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile.

Il distributore è considerato fabbricante, ai fini del Regolamento UE n. 1007/2011, qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla norma.

documento in formato pdfGuida alla corretta compilazione da parte dei fabbricanti delle etichette di composizione dei prodotti tessili (dimensione 10.292 Kb)

Vigilanza e controlli

Le funzioni di vigilanza del mercato, in particolare dei prodotti tessili, sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che le esercita avvalendosi delle Camere di Commercio nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze, Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Vengono effettuati controlli presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio, nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, sia sulla base di una programmazione ed iniziativa d’ufficio che su segnalazione di soggetti interessati.

I controlli possono essere visivi/formali e/o di laboratorio:

controllo visivo-formale: viene verificata la presenza e la regolarità dell’etichetta di composizione su esemplari di prodotti tessili scelti a campione nei luoghi dove i prodotti tessili sono offerti al consumatore finale; sono anche verificati gli obblighi circa l’indicazione della composizione fibrosa sui documenti commerciali di accompagnamento da parte di tutte le imprese coinvolte nella produzione e distribuzione del prodotto.

Contestualmente viene verificata la presenza, sul prodotto tessile o sul suo imballaggio degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda e indirizzo) il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

controllo di laboratorio: vengono effettuati prelievi di campioni di prodotti tessili per sottoporli ad esami di laboratorio da parte di Organismi notificati al fine di verificarne la corretta etichettatura e la corrispondenza di quanto indicato in etichetta.

Sanzioni

Le sanzioni sono previste dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

documento in formato pdfSanzioni (dimensione 63 Kb)

Link utili

Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it

Sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it

Segnalazione di non conformità prodotto tessile

Per segnalare prodotti non conformi da sottoporre ad eventuale verifica da parte della Camera di Commercio di Brescia è possibile utilizzare anche la procedura disponibile nella pagine Richieste on line

Seminari e convegni

Documentazione relativa al workshop dell' 8 aprile 2013:

documento in formato pdfI prodotti tessili (dimensione 598 Kb)

documento in formato pdfEtichettatura dei prodotti tessili (dimensione 1,96 Mb)

Documentazione relativa al workshop del 25 e 28 novembre 2016:

documento in formato pdfEtichettatura di composizione e manutenzione (dimensione 2,99 Mb)

Normativa di riferimento

Leggi nazionali

Legge 26 novembre 1973, n. 883 - Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 - Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sull'etichettatura dei prodotti tessili.

Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 - Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile

Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68 - Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle", e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018)

Norme comunitarie

Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessilie e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE.

Ultima modifica
Gio 30 Mar, 2023