Giocattoli

Giocattoli - campo di applicazione

Si definisce giocattolo qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Non sono considerati giocattolii prodotti elencati nellAllegato I del Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54


documento in formato pdfAllegato I (dimensione 62,6 kb)

Non rientrano inoltre nell'ambito di applicazione della norma:

a) le attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;

b) le macchine da gioco automatiche, a moneta o

no, per uso pubblico;

c) i veicoli-giocattolo con motore a combustione;

d) le macchine a vapore giocattolo;

e) le fionde e le catapulte.

Gli standard di sicurezza

I giocattoli immessi sul mercato (immissione: prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato dell'Unione europea) devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dall'art 9 del Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54 e rispettare tutte le caratteristiche costruttive per evitare ogni rischio di carattere meccanico, fisico, chimico, elettrico e di infiammabilità, per tutelare i piccoli consumatori dai pericoli legati alla costruzione ed alla composizione del giocattolo.

I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la loro durata prevedibile e normale di impiego.

Ad esempio:

  • i giocattoli e le loro parti smontabili non devono presentare punti o spigoli appuntiti, bordi taglienti e devono avere dimensioni tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento se portati alla bocca: quelli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni non devono avere un diametro inferiore a 3,17 cm;

  • tutti i giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso;

  • le vernici o materiali particolari che possono essere tossici non devono essere usati nella costruzione del giocattolo;

  • gli occhi, il naso, i bottoni dei pupazzi devono essere resistenti allo strappo;

  • i pupazzi di peluche o altri giocattoli morbidi con imbottiture di tessuto devono essere realizzati con materiali non facilmente infiammabili, inoltre non devono contenere strutture interne in metallo appuntito;

  • i giocattoli fabbricati in plastica morbida, destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, non devono contenere più dello 0,05 % in peso di ftalati (additivi usati per ammorbidire la plastica).

Obblighi del fabbricante

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto o che lo fa progettare e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale. Il fabbricante è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art. 3 del D. Lgs. n. 54/2011 per garantire che i giocattoli da lui prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui documento in formato pdfall'articolo 9 (dimensione 50,4 kb) e all' documento in formato pdfallegato II (dimensione 115 kb).

I fabbricanti, prima dell'immissione sul mercato:

  • preparano la documentazione tecnica prescritta dall' documento in formato pdfarticolo 18 (dimensione 52,4 kb) della norma con i documenti elencati nell' documento in formato pdfAllegato IV (dimensione 47,4 kb) ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell' documento in formato pdfarticolo 16 (dimensione 54,6 kb);

  • qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura i fabbricanti redigono la dichiarazione CE di conformità a norma dell' documento in formato pdfarticolo 13 ( dimensione 50,6 kb) e documento in formato pdfAllegato III (dimensione 58,9 kb) e appongono la marcatura CE di cui all' documento in formato pdfarticolo 14 (dimensione 52,5 kb);

    La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del documento in formato pdfregolamento (CE) n. 765/2008 (dimensione 167 kb);

  • conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato;

  • garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo;

  • laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio;

  • garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo;

  • indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato;

  • garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui all' documento in formato pdfart.10 (dimensione 52,4 kb) della norma e documento in formato pdfallegato V (dimensione 74,9 kb) fornite almeno in lingua italiana;

  • i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata;

  • i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi dell'importatore

Obblighi dell'importatore

L'importatore è una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo.

Gli importatori sono tenuti a rispettare gli obblighi enunciati nell'art.5 D. Lgs. n. 54/2011:

  • immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi;

  • prima di immettere un giocattolo sul mercato assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3,commi 6 e 7.

  • se ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immettono sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.

  • indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

  • assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.

  • garantiscono che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.

  • ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.

  • se ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

  • conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.

  • a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi del distributore

Obblighi del distributore

Il distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo (messa a disposizione sul mercato: è la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito).

Il distributore è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati nell'art.6 del D. Lgs. n. 54/2011:

  • quando mette un giocattolo a disposizione sul mercato, il distributore agisce con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili;

  • prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato verifica che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4;

  • se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello Sviluppo Economico;

  • garantisce che, mentre un giocattolo è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II;

  • se ritiene oppure ha motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, il distributore ne informa immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata;

  • a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collabora con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Al momento dell’acquisto il consumatore può quindi effettuare una prima verifica sulla affidabilità e sicurezza del giocattolo.

Sulla confezione devono infatti comparire in maniera visibile, leggibile, indelebile:

  • la marcatura CE; qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l’espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull’espositore stesso. Qualora non sia visibile dall’esterno dell’imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull’imballaggio. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. Non può avere una dimensione inferiore a 5 mm. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE;

  • il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l’indirizzo del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato: l'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato;

  • le avvertenze sulle fasce d’età consigliate e le precauzioni d’uso per la manutenzione e il montaggio: le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V del Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54; devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nell'ipotesi di acquisto per via telematica;

  • le istruzioni d'uso in lingua italiana: le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana e devono essere precedute dalla parola : “Attenzione” o “Avvertenza” o “Avvertenze” a seconda dei casi;

  • il numero di lotto, di serie del giocattolo, oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione: tali informazioni, se le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentono, possono essere fornite sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del giocattolo.

Vigilanza e controlli

Le funzioni di vigilanza del mercato, in particolare dei giocattoli, sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per verificare la conformità dei giocattoli, vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio e, nei casi di sospetta non conformità, si procede al prelievo di campioni per sottoporli agli esami di laboratorio a cura di un organismo notificato. Se i giocattoli risultano privi della marcatura CE, viene effettuato il sequestro cautelativo, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto motivato, disponga il loro ritiro immediato dal mercato.

Sanzioni

Le sanzioni sono disposte dall'articolo 31 del 11 aprile 2011, n. 54 documento in formato pdfSanzioni (dimensione 66,3 Kb).

Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni previste dall’Art. 112 D.Lgs. 6/9/2005 n. 206.

Seminari e convegni

Workshop del 28 marzo 2013:

documento in formato pdfLa sicurezza dei giocattoli (dimensione 332 Kb)

Workshop del 22 aprile 2013:

documento in formato pdfLa sicurezza dei giocattoli (dimensione 578 Kb)

 Approfondimento normativa giocattoli anno 2017 del Mi.S.E. (dimensione 2,2 Mb)

Link utili

Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it

Sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: www.adm.gov.it

documento in formato pdfLa contraffazione dei giocattoli (dimensione 673 kb)

Segnalazione di non conformità di un giocattolo

Per segnalare giocattoli non conformi da sottoporre ad eventuale verifica della Camera di Commercio di Brescia è possibile utilizzare anche la procedura disponibile nella pagina Servizionline

Normativa di riferimento

Leggi nazionali

Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

Decreto 3 febbraio 2015 - Modifiche all’allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011

Norme comunitarie

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

(La Commissione europea, successivamente all'entrata in vigore della Direttiva 2009/48/CE, ha emanato una Guida al fine di contribuire alla corretta applicazione della stessa:
documento in formato pdfGuida esplicativa alla direttiva 2009/48/CE (direttiva giocattoli) (dimensione 2,9 Mb)

Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014 , che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP

Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014 , che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A

Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014 , che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel

Ultima modifica
Mer 06 Apr, 2022