Prodotti elettrici bassa tensione
Le disposizioni del novellato Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86, in vigore dal 26 maggio 2016, si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua.
I prodotti elettrici sottoposti a tale normativa sono gli apparecchi per illuminazione (fissi, mobili, catene luminose), i piccoli elettrodomestici (ad esempio ferri da stiro, tostapane, mixer, frullatori, robot da cucina, bollitori, stufe elettriche), gli elettroutensili non professionali (ad esempio trapani, avvitatori, seghetti), il materiale da installazione (ad esempio ciabatte, avvolgicavo), le apparecchiature per estetica (ad esempio asciugacapelli, piastre per capelli), con le seguenti eccezioni:
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materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
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materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
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parti elettriche di ascensori e montacarichi;
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contatori elettrici;
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basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
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dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
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disturbi radioelettrici;
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materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa lItalia;
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kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione.
I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati nell'Allegato I del D. Lgs. n. 86/2016:
Allegato I (dimensione 23 kb)
Il materiale elettrico si presume conforme ai requisiti essenziali di sicurezza sulla base di norme armonizzate applicate dal fabbricante (norme di applicazione volontaria) o norme internazionali elaborate dalla Commissione elettronica internazionale o norme nazionali dello Stato membro dell'UE in cui il materiale è stato fabbricato qualora venga garantito un livello di sicurezza equivalente a quello italiano.
Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.
Devono circolare solo prodotti sicuri e conformi che devono possedere i requisiti formali e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
Il fabbricante è tenuto a rispettare gli obblighi denunciati nell'art. 3 del D.Lgs. n. 86/2016, fra cui:
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garantire che il materiale elettrico immesso sul mercato è progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I del D.Lgs n. 86/20166 Allegato I (dimensione 23 kb)
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eseguire un'analisi e valutazione adeguata dei rischi
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eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità
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preparare la documentazione tecnica di cui all'Allegato III, comma 2 del D.Lgs. n. 86/2016 e conservarla per 10 anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato: Allegato III (dimensione 41 kb)
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redigere una dichiarazione di conformità UE di cui all'Allegato II del D.Lgs. n. 86/2016 e conservarla per 10 anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato: Allegato II (dimensione 23 kb)
Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del materiale elettrico alle prescrizioni del D. Lgs n. 86/2016.
La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato prima dell'immissione sul mercato del materiale elettrico; deve essere compilata per ogni modello di prodotto, ne garantisce la conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalle normative europee.
Attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all'art. 1, commi 2 e 3 ed enunciati nell'allegato I del D.Lgs n. 86/2016, deve avere la struttura tipo di cui all'allegato II e contenere gli elementi specificati nel modulo A di cui all'Allegato III ed è continuamente aggiornata; deve essere tradotta in lingua italiana.
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apporre la marcatura CE di cui all'Allegato III , comma 4 del del D.Lgs. n. 86/2016: Allegato III (dimensione 41 kb)
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apporre un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione sul prodotto oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento
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indicare il proprio nome/denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
l' indirizzodeve indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato
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garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza (Avvertenze d'uso e dati di targa riferiti alla tensione nominale in volt del prodotto, alla potenza nominale in Watt) in lingua italiana, chiare, comprensibili e intelleggibili
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conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato
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predisporre le procedure necessarie affinchè la produzione in serie continui a essere conforme
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eseguire, se necessario, in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori
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se ritiene di aver immesso sul mercato materiale elettrico non conforme ha l'obbligo di prendere immediatamente le misure correttive necessarie, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi
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a seguito di una richiesta motivata di un'autorità, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico in una lingua compresa dall'autorità. Deve cooperare con l'autorità, su richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da lui immesso sul mercato.
Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti, a nome suo e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato purchè siano specificati nel mandato scritto ad eccezione degli obblighi previsti nell'art. 3, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 86/2016
E' ritenuto fabbricante l'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.
L'importatore è la persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione europea materiale elettrico originario di un Paese extra UE.
L'importatore è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 86/2016, fra cui:
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immettere sul mercato solo il materiale elettrico conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'Allegato I del D.Lgs n. 86/2016
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assicurare che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità
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assicurare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica di cui all'Allegato III, comma 2 del D.Lgs. n. 86/2016 e che sul materiale elettrico sia presente la marcatura CE di cui all'Allegato III , comma 4 del del D.Lgs. n. 86/2016, un numero di tipo, lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione sul prodotto, il nome/denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo postale del fabbricante e che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti: Allegato III (dimensione 41 kb)
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indicare il proprio nome/denominazione commerciale o il marchio registrato e il proprio indirizzo postale al quale possa essere contattato sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
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garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana
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eseguire, se necessario, in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori
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se ritiene di aver immesso sul mercato materiale elettrico non conforme ha l'obbligo di prendere immediatamente le misure correttive necessarie, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi
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mantenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni dalla data di immissione sul mercato del materiale elettrico
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a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico in una lingua compresa dall'autorità e per i prodotti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana.
Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico (dettagliante/grossista/ambulante)
Il distributore è tenuto a rispettare gli obblighi di cui alll'art. 6 del D.Lgs. n. 86/2016, fra cui:
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non mettere a disposizione sul mercato il materiale elettrico che non sia conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'Allegato I del D.Lgs n. 86/2016, fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre quando il materiale elettrico presenta un rischio, deve informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato: Allegato I (dimensione 23 kb)
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verificare che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto un numero di tipo, di lotto o di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione sul prodotto
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verificare che il prodotto rechi il nome/denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo postale del fabbricante oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento
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conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data di immissione sul mercato del materiale elettrico
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se ritiene di aver messo a disposizione sul mercato materiale elettrico non conforme, si deve assicurare che siano prese le misure correttive necessarie, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi
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a richiesta di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico cooperando con l'autorità.
La maggior parte delle apparecchiature e dei dispositivi elettrici che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione (LVD) possono generare fra loro interferenze che ne compromettono o influenzano negativamente il funzionamento.
Tali prodotti oltre ai requisiti previsti dalla Direttiva Bassa Tensione, devono pertanto anche rispettare i requisiti previsti dalla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
Le catene luminose (ghirlande luminose o luminarie), in quanto facenti parte dell'ampia categoria del materiale elettrico di bassa tensione, possono essere poste in commercio solo se costruite a regola d'arte in materia di sicurezza e non compromettano, in caso di installazione, manutenzione e utilizzazione conforme alla loro destinazione, la sicurezza delle persone e delle cose.
Catene luminose (dimensione 97,8 Kb)
Molte categorie di apparecchi elettrici domestici (elettrodomestici) e di lampade devono possedere un'etichetta che ha la funzione di indicare la classe di efficienza energetica.
La normativa si applica a lavatrici, lavastoviglie, forni, scalda-acqua, condizionatori d'aria, fonti di illuminazione .
L'etichetta è specifica per ciascuna categoria di prodotti in quanto tiene conto delle sue caratteristiche. Deve essere allegata al materiale informativo fornito insieme all'elettrodomestico o alla lampada o al catalogo in visione nei punti vendita al consumatore finale.
Per approfondimenti visitare la pagina Etichettatura energetica
La vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità del materiale elettrico spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di commercio, nonché di altre Amministrazioni dello Stato e delle Autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art. 14 del Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86. Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni previste dall’Art. 112 D.Lgs. 6/9/2005 n. 206.
Sanzioni (dimensione 55 kb)
Documentazione relativa al Seminario del 19 dicembre 2016:
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Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it
Sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it
Per segnalare prodotti elettrici non conformi da sottoporre ad eventuale verifica da parte della Camera di commercio di Brescia è possibile utilizzare anche la procedura disponibile alla pagina servizi-online
Leggi nazionali
Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 - Attuazione della Direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione dellle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
Norme comunitarie
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione dellle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
La Commissione europea, successivamente all'entrata in vigore della Direttiva 2014/35/UE, ha emanato delle Linee Guida al fine di contribuire alla corretta applicazione della stessa. La guida (in inglese) è liberamente consultabile al seguente link:
LVD 2014/35/EU - Guidelines on the application of the directive