Procedure di conciliazione obbligatoria in materia di energia elettrica e gas
A partire dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità, per le controversie con gli operatori di energia elettrica e gas.
I clienti, ad uso domestico e non, prima di rivolgersi al Giudice, dovranno pertanto esperire il tentativo di conciliazione presso un Ente accreditato che dispone di conciliatori esperti e specificamente formati sul tema dell'energia.
La Camera di Commercio di Brescia ha aderito alla Convenzione sottoscritta tra l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, di seguito consultabile, è stata accreditata dall'Autorità a luglio 2017 e mette a disposizione i propri conciliatori in regola con la specifica formazione.
Convenzione tra AEEGSI e Unioncamere (dimensione 249 Kb)
Elenco Conciliatori abilitati (dimensione 34 Kb)
Per avviare la conciliazione, i clienti domestici e non domestici, connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT) per l'energia elettrica e connessi in bassa pressione (BP) per il gas, possono presentare domanda di attivazione della procedura conciliativa alla Segreteria del Servizio di Conciliazione in forma cartacea, mediante la compilazione della domanda di conciliazione di seguito scaricabile, ovvero on line, accedendo alla pagina Gestione on line di questo sito.
E' possibile presentare domanda di conciliazione anche per gli utenti che sono al contempo produttori e consumatori di energia (c.d. prosumer).
Non è obbligatoria l'assistenza legale.
In questa fase è previsto il versamento a favore della Camera di Commercio di un importo di Euro 30,00 + I.V.A. per spese di avvio, per le liti di valore non superiore a euro 50mila, come specificato alla sezione "Costi" presente in questa pagina.
domanda di conciliazione in materia di energia elettrica e gas (dimensione 132 Kb)
La procedura può essere attivata solo dopo aver presentato reclamo scritto all'operatore e aver ottenuto risposta scritta ritenuta insoddisfacente, oppure decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo e comunque non oltre un anno dall'invio.
Il Servizio di Conciliazione fissa l'incontro tra le parti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione completa. Il primo incontro può essere rinviato solo una volta con indicazione delle motivazioni della richiesta.
In caso di sospensione della fornitura, il primo incontro è fissato entro 15 giorni e non è possibile richiedere alcun rinvio.
Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 90 giorni.
E' possibile una propoga di 30 giorni d'ufficio, ovvero su richiesta del conciliatore, o su richiesta congiunta e motivata delle parti.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, sono tenuti a prendere parte al tentativo di conciliazione.
Il Servizio di Conciliazione nomina il conciliatore fra gli iscritti al proprio elenco di professionisti specificamente formati, quale persona indipendente, competente ed imparziale che aiuta le parti a trovare un accordo di reciproca soddisfazione.
Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo, ovvero può essere fatto valere dalle parti innanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo o qualora l'operatore, pur obbligato, non partecipi all'incontro, il conciliatore redige un verbale con cui indica che il tentativo ha avuto esito negativo. In questi casi, la condizione di procedibilità si intende esperita e il cliente potrà, se lo ritiene, rivolgersi al giudice per risolvere la controversia.
Per approfondire gli aspetti normativi e tecnici della procedura è possibile consultare di seguito il Testo Integrato Conciliazione (c.d. TICO)
Testo integrato conciliazione (dimensione 122 Kb)
La procedura è sottoposta ai costi previsti dal Tariffario scaricabile da questa pagina, consistenti in:
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spese di avvio pari a Euro 30,00 + IVA (Euro 36,60), per liti di valore non superiore a 50 mila euro, da versare da ciascuna parte
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un importo a titolo di Spese di Mediazione, variabile a seconda del valore della controversia, conformemente alle fasce previste dal tariffario, comprensivo dell'onorario del conciliatore e dei costi dell'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Il valore della controversia viene stabilito sulla base della documentazione e delle dichiarazioni delle parti.
Tariffario conciliazione in materia di energia elettrica e gas (dimensione 201 Kb )
Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA con le modalità descritte in questa pagina alla sezione "Istruzioni per il pagamento"
Per la risoluzione delle controversie in materia telefonica, in alternativa alla procedura conciliativa dinanzi al Co.Re.Com, gli interessati possono rivolgersi alle Camere di Commercio, con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa tra l'Unioncamere e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rinnovato nel maggio 2019, con validità triennale.
Tuttavia gli operatori Vodafone Omnitel B.V e Wind hanno comunicato di non aderire alle procedure di conciliazione provenienti dalle Camere di Commercio, così come l'operatore TIM spa, a partire dal 1° luglio 2018.
Si informa pertanto che, in caso di controversia con tali operatori, è possibile esperire il tentativo di conciliazione davanti ai Co.Re.Com.
Per avviare una procedura di conciliazione in materia di telecomunicazioni bisogna presentare alla Segreteria del Servizio di Conciliazione la domanda di conciliazione di seguito scaricabile, oppure accedere alla pagina Gestione on line di questo sito per la trasmissione telematica.
In questa fase è previsto il versamento a favore della Camera di Commercio di un importo di Euro 40,00 + I.V.A. per spese di avvio, per le liti di valore non superiore a euro 250mila, come specificato alla sezione "Costi" presente in questa pagina.
Le spese di avvio non sono dovute da entrambe le parti qualora una di esse sia un consumatore.
domanda di conciliazione (dimensione 137 Kb)
Invito ad aderire: il Servizio di Conciliazione comunica al gestore telefonico, nel più breve tempo possibile, che è stata presentata domanda di conciliazione, invitandola ad aderire al tentativo di conciliazione.
Adesione/Rifiuto: la parte convenuta può:
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accettare, inviando la propria adesione. Il Servizio di Conciliazione nomina il conciliatore fra gli iscritti al proprio elenco di professionisti specificamente formati, quale persona indipendente, competente ed imparziale.
Il compenso per la prestazione professionale del conciliatore dev'essere corrisposto da ciascuna delle parti – fatte salve le fasce gratuite - in misura proporzionale all'entità della controversia in base al tariffario, di seguito consultabile alla sezione "Costi";
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non accettare: il procedimento è concluso se la parte convenuta rifiuta espressamente o tacitamente la procedura conciliativa. In questo caso colui che ha attivato la procedura viene tempestivamente avvertito del fallimento del tentativo e non deve affrontare nessuna ulteriore spesa.
In ogni caso, il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell'istanza. Dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa.
La procedura di conciliazione in materia telefonica segue il Regolamento di Conciliazione consultabile alla pagina Statuto e regolamenti
La procedura è sottoposta ai costi previsti dal Tariffario scaricabile da questa pagina, consistenti in:
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spese di avvio pari a Euro 40,00 + IVA (Euro 48,80)
Se una delle parti è un consumatore le spese di avvio non sono dovute da entrambe le parti
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un importo a titolo di Spese di Conciliazione, variabile a seconda del valore della controversia, conformemente alle fasce previste dal tariffario, comprensivo dell'onorario del conciliatore e dei costi dell'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Le Spese di Conciliazione devono essere versate anche dal consumatore solo nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore ad Euro 5.000,00. Il valore della controversia viene stabilito sulla base della documentazione e delle dichiarazioni delle parti.
Tariffario conciliazione in materia di telecomunicazioni (dimensione 97 kB)
Il pagamento si effettua tramite PagoPA con le modalità illustrate in questa pagina alla sezione "Istruzioni per il pagamento"
Il soggetto interessato presenta domanda di attivazione della procedura conciliativa alla Segreteria del Servizio di Conciliazione in forma cartacea, mediante la compilazione del modulo di avvio procedura conciliativa di seguito scaricabile, ovvero tramite il sistema on line, al quale si può accedere dalla pagina Gestione on line di questo sito.
Le spese di avvio non sono richieste nei seguenti casi:
- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
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quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
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quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
Modulo avvio procedura conciliativa - diritti disponibili (dimensione 64,8 Kb)
Invito ad aderire: il Servizio di Conciliazione comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, che è stata presentata domanda di conciliazione, invitandola ad aderire al tentativo di conciliazione, preferibilmente entro 15 giorni dal ricevimento (termine non perentorio), utilizzando l'apposito modulo di accettazione della procedura. Decorso inutilmente tale termine, la parte che ha presentato domanda ha facoltà di ritirarla ovvero di consentire che la Segreteria del Servizio di Conciliazione prosegua nella procedura.
Modulo accettazione della procedura (dimensione 81,4 Kb)
Adesione/Rifiuto: la parte convenuta può:
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accettare, inviando la propria adesione. Il Servizio di Conciliazione nomina il conciliatore fra gli iscritti al proprio elenco di professionisti specificamente formati, quale persona indipendente, competente ed imparziale. Il compenso per la prestazione professionale del conciliatore dev'essere corrisposto da ciascuna delle parti – fatte salve le fasce gratuite - in misura proporzionale all'entità della controversia in base al tariffario di seguito consultabile;
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non accettare: il procedimento è concluso se la parte convenuta rifiuta espressamente o tacitamente la procedura conciliativa. In questo caso colui che ha attivato la procedura viene tempestivamente avvertito del fallimento del tentativo e non deve affrontare nessuna ulteriore spesa.
Seduta di Conciliazione: quando entrambe le parti aderiscono alla procedura conciliativa, viene concordata la data dell'incontro congiunto, la cui conclusione può essere:
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positiva: il conciliatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo condiviso, considerato soddisfacente da entrambe. Il procedimento si conclude con la redazione di un Accordo di Conciliazione, assolutamente volontario, di natura contrattuale, con cui vengono poste le condizioni per la composzione del dissidio e le relative modalità di esecuzione.
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negativa: viene redatto il verbale di mancata conciliazione e ciascuna delle parti può proseguire nella tutela dei propri interessi con le modalità preferite.
Per consultare il regolamento del servizio di conciliazione è possibile visitare la pagina Statuto e regolamenti
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Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA con le modalità descritte in questa pagina alla sezione "Istruzioni per il pagamento"
La procedura è sottoposta ai costi previsti dal Tariffario scaricabile da questa pagina, consistenti in:
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un diritto fisso di segreteria per l'accesso al servizio pari a Euro 30,00 ( IVA inclusa),
Le spese di avvio non sono richieste nei seguenti casi:
- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta
-
un importo a titolo di Spese di Conciliazione, variabile a seconda del valore della controversia, conformemente alle fasce previste dal tariffario, comprensivo dell'onorario del conciliatore e dei costi dell'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Il valore della controversia viene stabilito dal conciliatore sulla base della documentazione e delle dichiarazioni delle parti.
Tariffario conciliazione impresa/impresa (dimensione 221 kB)
Tariffario conciliazione consumatore/impresa (dimensione 221 kB)
Il pagamento degli importi dovuti per il Servizio di Conciliazione, previsti dai tariffari, può essere effettuato solo mediante piattaforma PagoPA, con una delle seguenti modalità:
- collegandosi direttamente a PagoPA e seguendo le seguenti istruzioni per procedere al pagamento:
Alla voce Servizio selezionare "Servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato"
Alla voce Causale indicare "domanda di conciliazione" e il nominativo della parte istante o della parte aderente
Alla voce Importo indicare gli importi sopra specificati, come previsti dai tariffari
Alla voce Dati anagrafici del pagante compilare i campi proposti. La fattura sarà intestata a chi effettua il pagamento.
Attenzione: qualora la fattura debba essere intestata a soggetto diverso dal pagante bisogna spuntare la casella Eventuali dati di fatturazione e inserire i dati richiesti.
Proseguire e completare la procedura fino al pagamento
oppure - inviando richiesta di generare l'avviso PagoPA all'indirizzo tutela.mercato@bs.camcom.it, indicando i riferimenti della procedura e i dati fiscali necessari per emettere la fattura
La Camera di Commercio di Brescia ha sottoscritto protocolli d'intesa e convenzioni per favorire il ricorso alla Conciliazione da parte di imprese e aziende erogatrici di servizi.
Per approfondimenti sulle convenzioni e i protocolli d'intesa attivi è possibile visitare la pagina Convenzioni
Correttezza nel rapporto tra pulitintolavanderie e consumatori e chiarezza nell'identificare obblighi e responsabilità reciproche sono l'oggetto della convenzione sottoscritta presso la Camera di Commercio tra l'Ente camerale, Confartigianato Imprese Unione di Brescia e le Associazioni dei Consumatori A.D.O.C., Lega Consumatori Acli, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Adiconsum Brescia, Unione Consumatori, Adiconsum Vallecamonica Sebina. La Convenzione, con la quale vengono condivise le condizioni generali di prestazione del Servizio regola, tra l'altro, aspetti sui quali possono insorgere eventuali controversie tra pulitintolavanderie e consumatori, quali il risarcimento del danno per lo smarrimento od il danneggiamento del capo, i tempi di consegna o di ritiro, l'assunzione dei rischi relativi a particolari lavorazioni.
Qualora, ad esempio, venisse accertata una effettiva responsabilità dell'impresa, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna. Dal canto suo il cliente, per capi di valore superiore a Euro 500, prima della prestazione, deve obbligatoriamente comunicare per iscritto alla pulitintolavanderia il valore del capo e la data di acquisto.
La Camera di Commercio fornisce un'apposita vetrofania con la quale vengono identificate le pulitintolavanderie che dichiarano di impegnarsi ad osservare quanto previsto dalla convenzione e mette a disposizione il proprio Servizio di Conciliazione per la risoluzione delle controversie che non abbiamo trovato una soluzione bonaria.
Testo convenzione pulitintolavanderie (dimensione 500,5 Kb)
La Camera di Commercio di Brescia ha adottato delle linee guida di comportamento nella gestione delle procedure e sedute di conciliazione, che contemperino le diverse esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, con l'interesse dei privati ad addivenire ad una composizione della propria controversia.
Criteri generali per la gestione delle procedure di conciliazione (dimensione 205 Kb)
Il ricorso alla conciliazione volontaria può anche essere previsto pattiziamente mediante inserimento di una clausola di conciliazione in contratti o moduli per adesione.
Clausole tipo (dimensione 188 Kb)
Dove rivolgersi
Tutela del Mercato
Servizio Conciliazione
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - II Piano
Email: tutela.mercato@bs.camcom.it
PEC: tutela.mercato@bs.legalmail.camcom.it
Telefono: 030.3725.374/255
Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.00
Si riceve previo appuntamento.