Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale - Campo di applicazione

Dal 21 aprile 2019 i Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) immessi sul mercato devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016; l'adeguamento di tale normativa in Italia è stato realizzato con il Decreto legislativo n. 17 del 19 Febbraio 2019 che ha modificato il previgente Decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992.


Il Regolamento (UE) 2016/425 che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE, così definisce i Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):

  • i dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

  • i componenti interscambiabili dei dispositivi stessi, essenziali per la loro funzione protettiva;

  • i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui sopra che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della norma i D.P.I:

  • a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;

  • b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa ad eccezione dei D.P.I. destinati ad attività sportive;

  • c) progettati per l'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme, umidità e acqua durante la rigovernatura;

  • d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

  • e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

I D.P.I. sono classificati secondo le categorie di rischio descritte nell'allegato scaricabile di seguito:

documento in formato pdfAllegato I del Regolamento UE 2016/425 (dimensione 48 kb)

Sono previste tre categorie di rischio:

la  categoria I, in particolare, comprende i seguenti rischi minimi:

lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50° gradi, lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole), condizioni atmosferiche di natura non estrema; esempio di D.P.I. di I categoria sono gli occhiali da sole, gli occhialini da nuoto, le maschere da sci;

la   categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nella categorie I e III.

la  categoria III comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.

Gli standard di sicurezza

I D.P.I. messi a disposizione sul mercato devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all' documento in formato pdfAllegato II del Reg. UE 2016/425 (dimensione 108 kb)

Per messa a disposizione sul mercato si intende la fornitura di D.P.I. per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione europea nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito e devono possedere necessariamente le seguenti indicazioni:

  • marcatura CE;

  • un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;

  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;

  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;

  • informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana (Nota informativa)

  • dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto o che lo fa progettare e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale.

I fabbricanti, prima dell'immissione sul mercato (immissione: prima messa a disposizione di un D.P.I. sul mercato dell'Unione):

  • garantiscono che i D.P.I. siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all' documento in formato pdfAllegato II del Reg. UE 2016/425 (dimensione 108 kb)

  • eseguono una valutazione adeguata dei rischi da cui il D.P.I è destinato a proteggere;

  • eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all' documento in formato pdfArt 19 del Reg. UE 2016/425;(dimensione 49 kb);

  • preparano la documentazione tecnica di cui all' documento in formato pdfAllegato III del Reg. UE 2016/425 (dimensione 51 kb);

  • redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell' documento in formato pdfArticolo 15 del Reg. UE 2016/425 (dimensione 49 kb) e di cui all' documento in formato pdfAllegato IX del Reg. UE 2016/425 (dimensione 59 kb);

  • appongono la marcatura CE di cui all' documento in formato pdfArticolo 16 del Reg. UE 2016/425 (dimensione 44 kb) in base ai principi generali di cui all' documento in formato pdfArticolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (dimensione 54 kb);

  • appongono sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, ove ciò non sia possibile per le dimensioni o la natura del materiale elettrico, appongono le informazioni prescritte sull'imballaggio o le inseriscono in un documento di accompagnamento;

  • indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, le appongono sull'imballaggio o le inseriscono in un documento di accompagnamento; l'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;

  • garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni di cui al punto 1.4 dell' documento in formato pdfAllegato II del Reg. UE 2016/425 (dimensione 108 kb) e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana; tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili;

  • conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data dell'immissione sul mercato del prodotto;

  • garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate. Ove necessario, in considerazione dei rischi presentati dal prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori:
    -una prova a campione del prodotto messo a disposizione sul mercato;
    -esaminano i reclami relativi a D.P.I. non conforme e i richiami di D.P.I.;
    -mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio;

  • se ritengono che il D.P.I. immesso sul mercato non sia conforme prendono immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il D.P.I. presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il D.P.I. è stato messo a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;

  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del D.P.I., in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità; cooperano inoltre con essa, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal D.P.I. immesso sul mercato.

Obblighi dell'importatore

L'importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un Paese extra UE.

Gli importatori prima di immettere un D.P.I. sul mercato:

  • si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 19. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il D.P.I. rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6;

  • qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che un D.P.I. non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato II, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme; qualora il D.P.I. presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato;

  • indicano sul D.P.I. oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del D.P.I. il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; i dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato;

  • garantiscono che il D.P.I. sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'Allegato II, scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato;

  • garantiscono che, per il periodo in cui il D.P.I. è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II;

  • laddove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un D.P.I., gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei D.P.I. messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai D.P.I. non conformi e i richiami di D.P.I., mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio;

  • qualora ritengano o abbiano motivo di ritenere che un D.P.I. da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo; qualora il D.P.I. presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa;

  • mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del D.P.I. e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta;

  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del D.P.I., in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal D.P.I. che hanno immesso sul mercato

Obblighi del distributore

Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore che mette a disposizione sul mercato un prodotto (è un dettagliante, grossista o ambulante)

I distributori prima di mettere a disposizione sul mercato un D.P.I.:

  • verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'Allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il D.P.I. è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente;

  • qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che un D.P.I. non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme; qualora il D.P.I. presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;

  • garantiscono che, per il periodo in cui il D.P.I. è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II.

  • qualora ritengano o abbiano motivo di ritenere che un D.P.I. da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, laddove opportuno, a ritirarlo o a richiamarlo; qualora il D.P.I. presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo il D.P.I. a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del D.P.I.. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal D.P.I. che hanno messo a disposizione sul mercato.

​​​​​​​Obblighi del mandatario

Il mandatario è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a  determinati compiti.

I mandatari, se delegati, devono:

  • mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;

  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico;

  • cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico che rientra nel proprio mandato.

Vigilanza e controlli

Le funzioni di vigilanza del mercato in particolare dei D.P.I. di I categoria, sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che le esercita avvalendosi delle Camere di Commercio nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze. .

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, quando accerta che i dispositivi, anche se muniti di marcatura CE ed utilizzati conformemente alla propria destinazione, sono in tutto o in parte non rispondenti agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'Allegato II del Reg UE 2016/425, rischiando di pregiudicare la sicurezza delle persone, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione.

Sanzioni

L'art 1 del Decreto legislativo n. 17 del 19 Febbraio 2019 che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 425/2016 in tema di dispositivi di protezione individuale, ha modificato le sanzioni previste dalla precedente normativa in vigore.

documento in formato pdfSanzioni (dimensione 54 kb)

Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni previste dall’Art. 112 D. Lgs. 6/9/2005 n. 206.

Seminari e convegni
Link utili

Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it

Sito internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: www.adm.gov.it

"Guida all'acquisto e all'uso degli occhiali dal sole" - Campagna informativa a cura del Ministero delle Attività produttive (ora Sviluppo eonomico) con il patrocinio della Commissione europea e del Ministero della Salute
documento in formato pdfGuida (dimensione 1,13 Mb)

Segnalazione di non conformità di un D.P.I.

Per segnalare dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) non conformi da sottoporre ad eventuale verifica da parte della Camera di Commercio di Brescia è possibile utilizzare anche la procedura disponibile nella pagina Richieste on line.

Normativa di riferimento

Leggi Nazionali

Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Norme Comunitarie

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Guida all'applicazione del Regolamento 2016/425 sui DPI (inglese)

Ultima modifica
Mer 06 Apr, 2022