Procedimento arbitrato amministrato

Presupposto: convenzione arbitrale

L'arbitrato amministrato può avviarsi solo in presenza di un atto negoziale tra le parti, detto convenzione di arbitrato, avente forma scritta ed intercorso prima (clausola compromissoria) ovvero dopo (compromesso) l'insorgere della lite, con cui si rinvia la risoluzione della lite ad arbitri, secondo il Regolamento Arbitrale di Camera Arbitrale Brescia.

Si ricorda che, dal 15 luglio 2024, la Camera di Commercio di Brescia ha stipulato una convenzione con Camera Arbitrale di Milano Srl, società integralmente partecipata dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, la quale curerà, per conto della scrivente amministrazione, la gestione di procedure di arbitrato nazionale e internazionale, nonché, in determinate casistiche, anche il servizio di mera nomina arbitri, come previsto dal nuovo Regolamento di Arbitrato Amministrato approvato in data 27/06/2024, consultabile alla pagina STATUTO E REGOLAMENTI.

Pertanto, in tutti i casi nei quali la clausola compromissoria stipulata tra le parti faccia riferimento alla Camera di Commercio di Brescia o al suo regolamento di arbitrato, in virtù di detta convenzione, si farà rinvio alla Camera Arbitrale di Milano ed al suo regolamento.

La Camera Arbitrale di Milano amministrerà dunque le procedure di arbitrato secondo il proprio regolamento e le proprie tariffe, alle quali si fa integrale rimando (https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/index.php?id=5).

Domanda di arbitrato

In base all'art. 10 del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano:

- La parte che intende proporre una domanda di arbitrato dovrà depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.

- La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

  a. il nome e il domicilio delle parti;

  b. la descrizione della controversia;

  c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;

  d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;

  e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;

  f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;

  g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato;

  h. la convenzione arbitrale.

- La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentari. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.

Per quanto attiene alle modalità di versamento dell'imposto di bollo e degli onorari previsti da Camera Arbitrale Milano, si rimanda al seguente link: https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/costi-arbitrato.php?id=76

Ai sensi della convenzione stipulata in data 15 luglio 2024, le parti possono depositare tutti gli atti degli Arbitrati gestiti secondo la medesima convenzione, in via telematica presso la Camera Arbitrale di Milano (https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/avviare-un-arbitrato.php?id=71).

Ove il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, o le disposizioni di legge applicabili, richiedano il deposito cartaceo, le parti possono provvedere sia presso la Camera di Commercio di Brescia sia presso la Camera Arbitrale di Milano.

L'ufficio che ha ricevuto il deposito, comunica gli atti degli arbitrati gestiti ai sensi della Convenzione alle parti ed agli arbitri, nei termini e nei modi previsti dal regolamento della  Camera Arbitrale di Milano, e trasmette copia degli atti all'altro ufficio.

La Camera Arbitrale di Milano verifica, in ogni caso, la ricevibilità degli atti.

Il fascicolo resterà comunque conservato presso la  Camera Arbitrale di Milano.

Si rimanda in ogni caso, per ulteriori approfondimenti, al regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale di Milano (https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/regolamento-arbitrale.php?id=64).

 

Memoria di risposta

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano:

- Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la risposta alla domanda di arbitrato, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.

- La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

  a. nome e domicilio del convenuto;

  b. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;

  c. eventuali domande riconvenzionali e relativo valore economico;

  d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;

  e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;

  f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;

  g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato.

- La Segreteria Generale trasmette la risposta all’attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. É facoltà del convenuto provvedere alla notificazione della risposta all’attore, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.

- Nel caso in cui il convenuto non depositi la risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l’arbitrato prosegue in sua assenza.

Anche per il convenuto si rimanda, per quanto attiene alle modalità di versamento dell'imposto di bollo e degli onorari previsti da Camera Arbitrale Milano, al seguente link: https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/costi-arbitrato.php?id=76

Si rimanda in ogni caso, per ulteriori approfondimenti, al regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale di Milano (https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/regolamento-arbitrale.php?id=64).

 

Nomina e numero degli arbitri

Per quanto attiene al numero degli Arbitri, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano:

  • Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
  • In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
  • In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Per quanto riguarda invece la nomina degli Arbitri, il successivo art. 15 del medesimo regolamento stabilisce che:

  • Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamento.
  • Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
  • Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
  • Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o da norme imperative, il collegio arbitrale è così nominato: a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale; b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
  • Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In presenza di circostanze particolari e salva opposizione di una delle parti nel termine assegnato dalla Segreteria Generale, il Consiglio Arbitrale può nominare l’arbitro unico o il presidente della medesima nazionalità di una delle parti.

Si rimanda in ogni caso, per ulteriori approfondimenti, al regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale di Milano (https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/regolamento-arbitrale.php?id=64).

Lodo

Ai sensi dell'art. 36 del regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano:

  • Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.
  • In ogni caso, il termine per il deposito del lodo può essere prorogato, anche d’ufficio, dalla Segreteria Generale, salvo che la stessa ritenga di investirne il Consiglio Arbitrale.
  • Il termine è sospeso dalla Segreteria Generale nei casi espressamente previsti dal Regolamento o in presenza di altro giustificato motivo.

Efficacia del lodo

Il lodo rituale ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria (art. 824 bis c.p.c.) ed acquista efficacia di titolo esecutivo, grazie al decreto di omologazione da parte del Tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato (art. 825 c.p.c.);

Il lodo irrituale ha efficacia di contratto (art. 808 ter c.p.c.).

Impugnazione del lodo

Dalla loro diversa natura (di sentenza il lodo rituale, di contratto il lodo irrituale), discende la diversa modalità di impugnazione:

  • lodo rituale: innanzi alla Corte d'Appello del luogo dell'arbitrato, per i motivi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c.;

  • lodo irrituale: innanzi al Giudice di primo grado del luogo dell'arbitrato, per i motivi di annullabilità previsti dall'art. 808 ter c. II.

Costi

I costi del procedimento di arbitrato amministrato sono calcolati in base al valore della controversia e sono stabiliti dal Tariffario della Camera Arbitrale di Milano, presente al seguente link: https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/costi-arbitrato.php?id=76

Il valore della controversia

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano:

  • Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
  • La Segreteria Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
  • In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale, qualora lo ritenga opportuno, eventualmente sentito il Tribunale Arbitrale, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
  • In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia.

I Costi del Procedimento

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano:

  • La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
  • Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo riporta nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento tra le parti.
  • Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale.
  • I costi di procedimento sono composti dalle seguenti voci: a. onorari della Camera Arbitrale; b. onorari del Tribunale Arbitrale; c. onorari dei consulenti tecnici d’ufficio; d. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio.
  • Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato C del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
  • Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.
  •  Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, eventualmente sentite le parti e il Tribunale Arbitrale.
  • I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
  • Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

Istruzioni per il pagamento

In ogni caso, per quanto attiene ai costi della procedura ed alle modalità di pagamento, si rimanda al sito della Camera Arbitrale di Milano, al seguente link: https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/costi-arbitrato.php?id=76

 

Si rimanda in ogni caso, per ulteriori approfondimenti, al regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale di Milano (https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/regolamento-arbitrale.php?id=64).

Riferimenti normativi

Artt. 806 e ss. Codice di Procedura Civile

CONTATTI CAM - CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Oltre ai contatti dell'ufficio Tutela del Mercato della Camera di commercio di Brescia, presenti in calce, si indicano di seguito anche i riferimenti del servizio di arbitrato di CAM- Camera Arbitrale di Milano:

Tel.: +39 02 8515.4666/+39 02 8515.4563 

Mail: segreteria.arbitrato@mi.camcom.it

Pec: arbitrato.notify@legalmail.it

Dove rivolgersi

Ufficio

Tutela del Mercato
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - II Piano

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Dal lunedì al giovedì: 9.00 - 15.30
Venerdì: 9.00 - 13.00

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Ultima modifica
Lun 22 Lug, 2024