Verifica periodica
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il decreto 21 aprile 2017, n. 93 relativo al nuovo Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alle normative nazionali e europee.
Il nuovo decreto abroga una serie di regolamenti e decreti ministeriali e, in sintesi:
- semplifica il quadro normativo vigente, attraverso la codificazione di molte delle norme di riferimento e l'unificazione della normativa riguardante i controlli su strumenti nazionali e strumenti MID;
- estende la disciplina dei controlli metrologico-legali a tutti gli strumenti di misura in servizio regolati dalle normative MID e NAWI, da direttive anteriori o esclusivamente da norme nazionali;
- armonizza i requisiti degli Organismi che eseguono la verificazione periodica (accreditamento obbligatorio ad una delle seguenti norme tecniche: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - 17025:2018, come laboratorio di taratura - 17065:2012).
Il decreto ha previsto che gli organismi già riconosciuti da Unioncamere per gli strumenti di tipo MID e dalle Camere di commercio per gli strumenti di tipo non MID possono continuare a effettuare le verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nel nuovo decreto, per un periodo massimo di 18 mesi.
La Camera di commercio continuerà a effettuare la vigilanza sull'operato degli organismi che eseguono la verifica periodica, tutelando così sia i titolari degli strumenti che i consumatori e, per tali prestazioni, non emetterà alcun tipo di fatturazione.
La verifica periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione anche di tipo elettronico.
Ad esclusione delle misure lineari, delle misure di capacità di vetro e terracotta, tutti gli strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale cioè una funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nelle transazioni commerciali sono sottoposti alla verificazione periodica dopo la loro messa in servizio, con la seguente periodicità:
- pesi e misure di capacità: 4 anni;
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico e strumenti di misura della dimensione: 3 anni;
- sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, misuratori massici di gas metano per autotrazione, indicatori di livello, tassametri: 2 anni;
- strumenti per pesare a funzionamento automatico:
- selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e peso/prezzo: 1 anno;
- altre tipologie di strumenti: 2 anni
- dispositivi di conversione del volume con sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni;
- dispositivi di conversione del volume con sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni;
- dispositivi di conversione del volume approvati insieme ai contatori: 8 anni;
- contatori dell'acqua:
- meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m³/h compresi: 10 anni;
- statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m³/h: 13 anni;
- contatori del gas:
- a pareti deformabili: 16 anni;
- a turbina e rotoidi: 10 anni;
- altre tecnologie: 8 anni;
- contatori di calore con
- portata Qp fino a 3 m³/h:
- con sensore di flusso meccanico: 6 anni;
- con sensore di flusso statico: 9 anni;
- portata Qp superiore a 3 m³/h:
- con sensore di flusso meccanico: 5 anni;
- con sensore di flusso statico: 8 anni;
- portata Qp fino a 3 m³/h:
- contatori di energia elettrica attiva:
- elettromeccanici: 18 anni;
- statici:
- bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B o C: 15 anni;
- media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni;
- strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati: 3 anni.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto 21 aprile 2017, n. 93 (modificato dal decreto 6 dicembre 2019, n. 176) la verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi. Le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente almeno un Organismo nell'elenco tenuto da Unioncamere, consultabile al seguente link
Il 29 settembre 2020 è entrato in vigore il nuovo tariffario unico regionale per le attività metriche (approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 153 del 17 dicembre 2010 e prorogato con deliberazione n. 16 del 10 febbraio 2014 ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2006).
Le suddette tariffe sono determinate da un costo fisso (pari a € 50,00 + I.V.A. al 22%) al quale si deve aggiungere un costo variabile dipendente dalla tipologia e dal numero di strumenti per i quali si richiede la verifica:
- preimballaggi per singolo lotto di produzione: € 86,00 (+ I.V.A. al 22%)
- strumenti presentati in lotti: € 117,50 (+ I.V.A. al 22%)
- strumenti diversi da quelli indicati: tariffa oraria € 30,00 (+ I.V.A. al 22%)
Nel caso di errato versamento delle tariffe metriche è possibile presentare la richiesta di rimborso utilizzando il seguente modello in formato PDF compilabile, che deve essere trasformato in formato PDF/A (ISO 19005) seguendo le indicazioni sotto riportate:
Richiesta di rimborso delle tariffe metriche (dimensione 68 Kb)
Indicazioni per la formazione e verifica di documenti in formato PDF/A (dimensione 377 Kb)
Informativa privacy (dimensione 52 Kb)
PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente (qualora sia previsto) o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
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presso le agenzie della banca
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utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
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presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Per approfondimenti sullo strumento: www.pagopa.gov.it/
Dal 1° marzo 2021, pertanto, il versamento può essere effettuato, alternativamente:
-
direttamente allo sportello in contanti, oppure con bancomat o carta di credito;
-
tramite richiesta di emissione di avviso di pagamento PagoPA, da inviare all'indirizzo di posta elettronica metrico@bs.camcom.it.
Nella richiesta di emissione dell'avviso di pagamento devono essere specificati il tipo di servizio di riferimento, oltre ai seguenti dati del destinatario:
- il cognome e nome
- il codice fiscale
- l'indirizzo
- l'indirizzo e-mail
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva di colore verde, distruggibile con la rimozione, indicante la data di scadenza (mm/aaaa) della stessa.
L'esito negativo è evidenziato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva di colore rosso, distruggibile con la rimozione, riportante la dicitura: "ESITO NEGATIVO".
I contatori del gas con portata superiore a 10 m³/h e i dispositivi di conversione utilizzati per funzioni di misura legale, sono sottoposti a:
- verificazione periodica da parte di organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere;
- controlli metrologici a campione da parte delle Camere di commercio.
I titolari dei contatori di gas e dei dispositivi di conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
- comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente per territorio la data di inizio e di fine utilizzo del contatore del gas e del dispositivo di conversione e gli altri elementi previsti, avvalendosi del modello ICG scaricabile da questa pagina;
- garantiscono il corretto funzionamento degli strumenti, conservano la documentazione a corredo e il libretto metrologico;
- mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica e di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;
- curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.
Modello ICG (dimensione 14 Kb)
Modello ICG (dimensione 10 Kb)
Elenco Titolari Gas e Strumenti ubicati sulla Camera di Commercio di BRESCIA: link
I contatori dell'acqua e i contatori di calore utilizzati per funzioni di misura legale, sono sottoposti a:
- verificazione periodica da parte di organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere;
- controlli metrologici a campione da parte delle Camere di commercio.
I titolari dei contatori dell'acqua e i contatori di calore soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
- comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente per territorio la data di inizio e di fine utilizzo del contatore dell'acqua e del contatore di calore e gli altri elementi previsti, avvalendosi dei modelli ICA per i contatori dell'acqua e ICC per i contatori di calore scaricabili da questa pagina;
- garantiscono il corretto funzionamento degli strumenti, conservano la documentazione a corredo e il libretto metrologico;
- mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica e di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;
- curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.
Modello ICA (dimensione 33,5 Kb)
Modello ICA (dimensione 3,54 Kb)
Modello ICC (dimensione 33,5 Kb)
Modello ICC (dimensione 3,67 Kb)
Elenco Titolari Acqua e Strumenti ubicati sulla Camera di Commercio di BRESCIA:
https://eureka.infocamere.it/eurk/public/elencoPubblicoTitolariAcqua.html?provincia=BS
Elenco Titolari Calore e Strumenti ubicati sulla Camera di Commercio di BRESCIA: link
I contatori di energia elettrica attiva utilizzati per funzioni di misura legale, sono sottoposti a:
- verificazione periodica da parte di organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere;
- controlli metrologici a campione da parte delle Camere di commercio.
I titolari dei contatori di energia elettrica attiva soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
- comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente per territorio la data di inizio e di fine utilizzo del contatore di energia elettrica attiva e gli altri elementi previsti, avvalendosi del modello ICE scaricabile da questa pagina;
- garantiscono il corretto funzionamento degli strumenti, conservano la documentazione a corredo e il libretto metrologico;
- mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica e di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;
- curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.
Modello ICE (dimensione 298 Kb)
Modello ICE (dimensione 17,5 Kb)
Dove rivolgersi
Metrico e Tutela del Prodotto
Metrologia
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
Modalità di richieste on line: collegarsi alla pagina SERVIZIonline