Quando e come pagare

Il versamento del diritto va eseguito tramite il modello di pagamento unificato F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 del d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435).

In particolare, per l'anno 2023:

  • il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, coincidente con l’anno solare, versano il diritto annuale entro il 30 giugno 2023;

  • i soggetti giuridici con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
     
  • i soggetti giuridici che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180 giorni, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
     
  • i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, sono tenuti al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
     

E' possibile pagare entro trenta giorni dai termini sopra indicati, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento con la maggiorazione dello 0,40% deve essere arrotondato ad un centesimo di euro, applicando la regola generale dell'arrotondamento e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se, invece, il terzo decimale è uguale o superiore a 5, il secondo decimale si arrotonda per eccesso).

Con decreto del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025 destinato al finanziamento di progetti strategici per la competitività delle imprese, come previsto dall'art. 18 c. 10 della L. n. 580/93 e successive modifiche.

Le imprese che si sono iscritte nel corso del 2023 e hanno provveduto, fino alla data di entrata in vigore del decreto, al versamento del diritto annuale 2023 senza la maggiorazione del 20%, dovranno effettuare il conguaglio, rispetto a quanto versato al momento dell'iscrizione, entro il 30 novembre 2023.
La scadenza del 30 novembre 2023 per il versamento del conguaglio di cui al decreto 23 febbraio 2023, non deve essere intesa come proroga dei termini di versamento, pertanto restano immutati i termini di ravvedimento.

Per qualsiasi informazione attinente l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali per via telematica (F24 on-line) si rinvia al sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si rammenta che il versamento del diritto annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione.

Attenzione
Ai bollettini ingannevoli e ...
La Camera di commercio non invia mai bollettini di conto corrente postale per richiedere alle imprese il pagamento del diritto annuale. Eventuali richieste per versamenti relativi all'iscrizione a Repertori, Elenchi, Annuari, etc. non riguardano per nessun motivo il pagamento del diritto annuale che può essere effettuato unicamente tramite il modello di pagamento unificato F24. Perciò si raccomanda agli operatori economici di prestare particolare attenzione a richieste ingannevoli.
... alle false telefonate per rimborsi
Alcune imprese hanno segnalato all'Ufficio Diritto Annuale di avere ricevuto telefonate da parte di soggetti che, qualificatisi come dipendenti della Camera di commercio, hanno loro richiesto le coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Questi soggetti sembrano credibili perché reperiscono informazioni come l'indirizzo e l'attività dell'impresa e i nomi degli amministratori dal Registro delle imprese che per legge è pubblico. Si ricorda che le coordinate bancarie devono essere indicate solo sul modulo di richiesta di rimborso e, quindi, non devono essere mai fornite per telefono. L'impresa deve perciò verificare l'attendibilità di eventuali chiamate di questo tipo contattando l'Ufficio Diritto Annuale della propria Camera di commercio.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina iniziative ingannevoli.