Quando e come pagare
Il versamento del diritto annuale va eseguito, in unica soluzione, scegliendo una delle seguenti modalità:
- tramite il modello di pagamento unificato F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 del d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435),
- online, tramite la piattaforma pagoPA, collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it/;
- utilizzando la nuova App Impresa Italia.
In particolare, per l'anno 2024:
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il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, coincidente con l’anno solare, versano il diritto annuale entro il 1° luglio 2024 (scadenza spostata dal 30 giugno 2024 al 1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica);
- i soggetti giuridici con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
- i soggetti giuridici che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180 giorni, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, sono tenuti al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
E' possibile pagare entro trenta giorni dai termini sopra indicati, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento con la maggiorazione dello 0,40% deve essere arrotondato ad un centesimo di euro, applicando la regola generale dell'arrotondamento e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se, invece, il terzo decimale è uguale o superiore a 5, il secondo decimale si arrotonda per eccesso).
Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano anche al diritto annuale.
Per qualsiasi informazione attinente l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali per via telematica (F24 on-line) si rinvia al sito www.agenziaentrate.gov.it.
Si rammenta che il versamento del diritto annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione.
Ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Pertanto, per i suddetti soggetti, il versamento del diritto annuale per l'anno 2024 può essere effettuato:
- entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione,
oppure
- entro il 30 agosto 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.
La Camera di commercio non invia mai bollettini di conto corrente postale per richiedere alle imprese il pagamento del diritto annuale. Eventuali richieste per versamenti relativi all'iscrizione a Repertori, Elenchi, Annuari, etc. non riguardano per nessun motivo il pagamento del diritto annuale che può essere effettuato unicamente tramite il modello di pagamento unificato F24. Perciò si raccomanda agli operatori economici di prestare particolare attenzione a richieste ingannevoli.
Alcune imprese hanno segnalato all'Ufficio Diritto Annuale di avere ricevuto telefonate da parte di soggetti che, qualificatisi come dipendenti della Camera di commercio, hanno loro richiesto le coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Questi soggetti sembrano credibili perché reperiscono informazioni come l'indirizzo e l'attività dell'impresa e i nomi degli amministratori dal Registro delle imprese che per legge è pubblico. Si ricorda che le coordinate bancarie devono essere indicate solo sul modulo di richiesta di rimborso e, quindi, non devono essere mai fornite per telefono. L'impresa deve perciò verificare l'attendibilità di eventuali chiamate di questo tipo contattando l'Ufficio Diritto Annuale della propria Camera di commercio.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina iniziative ingannevoli.
Dove rivolgersi
Attività giuridica per le imprese
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
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