Requisiti

Riconoscimento della qualifica artigiana

L'annotazione con la qualifica di impresa artigiana è obbligatoria per tutte le imprese, salvo le società a responsabilità limitata pluripersonale, che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro dell'artigianato n. 443/1985.

Le imprese, con sede legale nella provincia di Brescia, costituite secondo le sotto indicate forme giuridiche e in possesso dei requisiti artigiani, devono richiedere il riconoscimento della qualifica artigiana:

  • ditte individuali: il titolare deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana prestando la propria attività lavorativa prevalente nell'impresa;

  • società in nome collettivo (snc): la maggioranza dei soci (uno in caso di due) deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;

  • società in accomandita semplice (sas): tutti i soci accomandatari devono svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;

  • società a responsabilità limitata unipersonale (srl): il socio unico lavora personalmente nell'impresa ed è amministratore;

  • società a responsabilità limitata pluripersonale (srl): la maggioranza dei soci (uno nel caso di due) deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. Le srl pluripersonali hanno la facoltà e non l'obbligo dell'iscrizione;

  • cooperative a responsabilità limitata e illimitata (scarl): la maggioranza dei soci deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;

  • consorzi e società consortili: almeno i 2/3 dei consorziati devono essere titolari di una impresa artigiana. Le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperative costituite fra imprese artigiane vengono iscritti in apposita sezione separata.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

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documento in formato pdfslides procedure artigiane ComUnica e Suap (dimensione 339 Kb)

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Suap: procedure relative alle imprese artigiane

La legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 prevede che le imprese artigiane presentino la richiesta di qualifica artigiana contestualmente alla comunicazione di inizio attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.
La qualifica artigiana è riconosciuta solo alle imprese che svolgono legittimamente l'attività e che, pertanto, sono in possesso di tutte le abilitazioni e/o autorizzazioni previste dalla legge, incluse quelle di natura sanitaria, urbanistica, ambientale ed edilizia.
L'impresa denuncia il rispetto delle suddette normative presentando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il giorno stesso in cui inizia l'attività. Per questo motivo la SCIA deve sempre essere allegata alla comunicazione di inizio attività e richiesta di qualifica artigiana indirizzata al registro delle imprese che provvederà a trasmettere immediatamente la SCIA al SUAP, come previsto dall'art. 5 del DPR 160/2010.

Collaboratori

I parenti entro il III° ed affini entro il II° possono essere iscritti negli elenchi previdenziali quali collaboratori familiari se:

  • ditta individuale: familiari del titolare;

  • società in nome collettivo (snc): familiari dei soci lavoranti;

  • società in accomandita semplice (sas): familiari del socio accomandatario anche se rivestono la qualifica di soci accomandanti;

  • società a responsabilità limitata unipersonale (srl): familiari del socio unico;

  • società a responsabilità limitata (srl):familiari dei soci lavoranti.

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Qualifiche tecniche

Alla Camera di Commercio compete il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio delle attività di:

Procedure e costi

Dal 1 aprile 2010, le pratiche di iscrizione, modificazione e cessazione all'Albo imprese artigiane devono essere presentate esclusivamente per via telematica unitamente alla pratica Registro imprese e trasmesse con la Comunicazione Unica (ComUnica).

I costi e le procedure sono quelli previsti per l'istanza da inviare al Registro delle imprese. Per ulteriori informazioni consultare le guide operative per il deposito delle pratiche telematiche alla pagina Istruzioni per il deposito di pratiche telematiche.