Agenti affari in mediazione
E' stata avviata la verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011.
A tal fine tutte le imprese interessate riceveranno, tramite pec, un invito a presentare, entro la data indicata nella comunicazione, una pratica telematica ComUnica attraverso cui attestare la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione.
Per confermare il possesso dei propri requisiti, le imprese coinvolte dovranno presentare al Registro delle imprese, tramite l'invio di una pratica telematica di Comunicazione unica, i moduli di autocertificazione dei requisiti, disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb o in applicativi compatibili, seguendo le indicazioni contenute all'interno della comunicazione inviata.
Documentazione da allegare all'istanza telematica:
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copia della comunicazione di avvio del procedimento di revisione inviata dall'ufficio;
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documentazione attestante la copertura assicurativa a garanzia dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dall'art. 3, comma 5 bis della legge 39/1989. Devono essere, pertanto, allegate le copie delle polizze assicurative dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
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modello verifica dinamica requisiti – mediatori (dimensione KB 102)
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modello verifica dinamica requisiti - intercalare antimafia (dimensione KB 71) per i soggetti di seguito indicati:
Elenco soggetti sottoposti a verifica antimafia (dimensione KB 48) - indicazioni operative per la presentazione della documentazione per chi utilizza l’applicativo “ComunicaStarweb” (dimensione KB 246).
La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporterà l'inibizione della continuazione dell'attività di mediazione
Dal 8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39.
L'ufficio del registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività.
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso ruolo.
Per consultare gratuitamente la banca dati relativa agli agenti d'affari in mediazione che attualmente esercitano l'attività collegarsi all'apposita applicazione cliccando qui.
Per tutte le informazioni inerenti i requisiti e le modalità di predisposizione delle pratiche relative all’inizio attività e al rinnovo cariche dell'attività di Agenti di affari in mediazione si rinvia alle puntuali indicazioni del supporto specialistico Sari (nella sezione "Attività e altri adempimenti" selezionare "Attività regolamentate" e poi l’attività di proprio interesse).
Il modello “MEDIATORI” suddiviso in sezioni per i diversi adempimenti, e il modello intercalare “REQUISITI”, per la dimostrazione dei requisiti degli ulteriori legali rappresentanti e dei preposti all'attività, sono disponibili per la compilazione telematica direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e devono essere necessariamente allegati all'istanza diretta all'ufficio del registro delle imprese sia in formato PDF/A che in formato XML.
Attenzione: l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio di Brescia accetta esclusivamente la sottoscrizione digitale del modello “MEDIATORI” e del modello intercalare “REQUISITI”. Non sono accettate firme olografe apposte sulla modulistica, scansionata ed allegata all'istanza diretta al registro delle imprese. La modulistica contiene le dichiarazioni sostitutive attinenti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, pertanto i modelli in formato PDF/A devono essere firmati digitalmente dai soggetti che effettuano le dichiarazioni sostitutive contenute nei modelli stessi; i modelli in formato XML, che si presentano in un unico file, devono essere firmati digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza.
Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia è necessario compilare in formato elettronico i seguenti modelli, che devono essere trasformati in formato PDF/A, firmati digitalmente dai singoli soggetti e allegati all'istanza:
Modello antimafia Ausiliari (dimensione 32 Kb)
Intercalare antimafia/L (dimensione 42 Kb)
Intercalare antimafia PG/L (dimensione 46 Kb)
Modello dichiarazione sedi e orari (dimensione 140 Kb)
Al mediatore che, nell'esercizio dell'attività, violi i doveri e gli obblighi imposti dalla legge vengono applicate delle sanzioni disciplinari.
Per informazioni consultare il "Regolamento" disponibile alla pagina Sanzioni disciplinari attività regolamentate.
Esercizio illegittimo dell'attività:
chiunque esercita l'attività di mediazione senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (si intende anche il caso di mancata nomina o mancata comunicazione della sostituzione del preposto) è punito con la sanzione amministrativa da Euro 7.500,00 e Euro 15.000,00 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.
Mancato deposito dei formulari e utilizzo di formulari diversi da quelli depositati:
il mediatore che per la propria attività si avvale di moduli o formulari non depositati presso la Camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa di Euro 1.549,00.
Chi si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione amministrativa di Euro 516,00.
I provvedimenti amministrativi sono annotati ed iscritti per estratto nel r.e.a.
Obbligo di prestare garanzia assicurativa:
La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 993), ha modificato l'art. 3, comma 5bis della legge 39/1989, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, gli agenti d'affari in mediazione immobiliari e/o agenti con mandato a titolo oneroso che esercitano l'attività di mediazione in assenza di idonea copertura assicurativa, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra euro 3.000,00 e 5.000,00.
L'ufficio preposto alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in maniera occasionale la professione di mediatore.
A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile.
I provvedimenti penali sono annotati ed iscritti per estratto nel r.e.a.
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Legge 21 marzo 1958, n. 253, recante la disciplina della professione di mediatore;
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Legge 3 febbraio 1989 n. 39, recante modifiche ed integrazioni alla legge 253/58;
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Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, recante regolamento di attuazione della legge 39/89;
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direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno;
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decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/CE;
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circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 45166 del 6 maggio 2010;
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decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012;
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Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno;
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decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 aprile 2013 - Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione del registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti.
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D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
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circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 85869 del 1 ottobre 2009.
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nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0128364 del 22 maggio 2019
Dove rivolgersi
Formazione e abilitazioni alle imprese
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
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