Tecnici ed esperti degustatori olio - Elenco

Cosa bisogna fare

Presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito l'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale.

I requisiti per l'iscrizione sono:

  • essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, realizzato da Enti e/o organismi pubblici e privati, autorizzato della competente Regione o provincia autonoma;

  • essere in possesso di uno o più attestati rilasciati da Capi Panel che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione.

La domanda di iscrizione va presentata alla Camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare, in marca da bollo, utilizzando il seguente modulo:

documento in formato pdfModulo domanda iscrizione (dimensione 86 kB)

La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa - esclusi i giorni di sospensione per eventuali chiarimenti e integrazioni - e, al termine del procedimento, propone il nominativo del richiedente idoneo alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, la quale provvede all'iscrizione nell'elenco e ne dà contestuale comunicazione al Ministero-PQAI e alla Camera di Commercio. Quest'ultima provvederà ad informare l'interessato.

 

Obbligo comunicazione per coloro che sono già iscritti nell'elenco alla data del 16 gennaio 2022

Gli iscritti in elenco alla data del 16 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DM 7 ottobre 2021 - G.U. n. 11 del 15.1.2022) devono comunicare, entro e non oltre il 16 luglio 2023, alla Camera di Commercio l'interesse a permanere nell'elenco. Il mancato rispetto della comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.

Per gli anni seguenti, ogni tre anni, devono comunicare alla Camera di Commercio l'interesse a permanere nell'elenco, producendo idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte.

Per la comunicazione utilizzare il seguente modulo:

documento in formato pdfModulo comunicazione entro il 16.7.2023 (dimensione 61 kB)

 

Obbligo comunicazione triennale

Gli iscritti in elenco dopo la data di entrata in vigore del DM 7 ottobre 2021, ogni tre anni dall'iscrizione, devono comunicare alla Camera di Commercio l'interesse a permanere nell'elenco, producendo idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte.

Il mancato rispetto della comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.

Per la comunicazione utilizzare il seguente modulo:

documento in formato pdfModulo comunicazione triennale (dimensione 64 kB)

 

    Riferimenti normativi
    • Legge 3 agosto 1998, n. 313, art. 3;

    • decreto 7 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.