Impiantistica - Qualifiche Tecniche
AVVISO
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere diramato il 22 febbraio 2022, ha precisato che il titolare, i soci e i collaboratori familiari, che non siano in possesso di uno specifico titolo di studio, possono maturare il requisito tecnico professionale in tre anni esclusivamente svolgendo l'attività di collaborazione tecnica specializzata con inquadramento formale nella corrispondente categoria del CCNL di settore in qualità di operaio specializzato.
Coloro che hanno maturato l'esperienza professionale in qualità di titolare di impresa, socio o collaboratore familiare senza formale inquadramento nella categoria sopra citata maturano il requisito in sei anni.
Solo in relazione agli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è ridotto a quattro anni il periodo di esperienza professionale in qualità di titolare di impresa, socio o collaboratore familiare senza formale inquadramento nella corrispondente categoria del CCNL.
Le imprese che esercitano attività di installazione di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (sia civile che industriale) devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali che si intendono acquisiti con l'individuazione di un responsabile tecnico.
La procedura è altresì soggetta agli adempimenti di cui al novellato art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, successivamente modificato dall' art. 9, commi 4 e 5 della L. 69/2009 e dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che ha disciplinato i percorsi formativi che abilitano all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER), ha anche introdotto la figura professionale dell'installatore e manutentore straordinario di impianti FER.
I responsabili tecnici di imprese che esercitano attività riconducibili agli impianti energetici elettrici, di riscaldamento e climatizzazione e idrici (lettere "A - C- D" del d.m. 37/2008) alimentati da fonti di energia rinnovabili sono tenuti a depositare alla Camera di Commercio competente per territorio l'attestato conseguito al termine del percorso formativo.
MODALITA' DI DEPOSITO
L'impresa deposita l'attestato conseguito dal proprio responsabile tecnico (il file dell'attestato deve essere nominato "attestato fer + (c.f. del titolare dell'attestato) + (data dell'attestato) - in formato PDF/A, individuato con il codice C20" utilizzando la procedura ComUnica e trasmettendo un'istanza telematica, cosiddetto modulo intercalare "P", avendo cura di compilare il riquadro relativo alle "abilitazioni professionali" riferito al soggetto titolare dell'attestato, già responsabile tecnico.
Nel modulo "int P" e, più specificamente, nel riquadro delle abilitazioni professionali indica:
- deposito attestato FER conseguito il ------ con scadenza triennale - macrotipologia------------.
A tal proposito, si precisa che, nell'eventualità in cui la dicitura suddetta non possa essere inserita nel riquadro "abilitazioni alle imprese", la stessa deve necessariamente essere riportata nelle note della distinta.
La denuncia r.e.a. di iscrizione del requisito in calce al responsabile tecnico sconta gli usuali diritti di segreteria:
- 18,00 euro per le imprese individuali;
- 30,00 euro per le società.
In data 11 febbraio 2013, con comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra previsto dall'art. 13 del D.P.R. 43/2012.
Nel registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione, si devono iscrivere i soggetti che svolgono attività di:
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installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (lettera C);
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installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (lettera G).
La gestione del registro è affidata alle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma.
Per informazioni rivolgersi alla Camera di commercio di Milano all'indirizzo http://www.mi.camcom.it/web/guest/ambiente.
Normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 "Attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di gas fluorurati a effetto serra" pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012.
Dal 27 marzo 2008 è in vigore il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.".
Rientrano nell'applicazione della norma le imprese che dal 27 marzo 2008 intendono esercitare attività di installazione di:
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impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
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impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere (lettera b);
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impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
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impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
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impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
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impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili (lettera f);
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impianti di protezione antincendio (lettera g).
L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (realizzazione dell'impianto a regola d'arte, utilizzo di materiali costruiti secondo le norme UNI e CEI, ecc.).
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.
Per tutte le informazioni inerenti la modalità di deposito delle dichiarazioni di conformità degli impianti si rinvia alle puntuali indicazioni del supporto specialistico Sari (nella sezione "Attività e altri adempimenti" selezionare "Attività regolamentate" e poi l’attività di proprio interesse)
Per le imprese che richiedono il riconoscimento della qualifica artigiana è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); per maggiori informazioni si rimanda all'articolo Suap: procedure relative alle imprese artigiane, presente nella pagina Requisiti.
Per tutte le informazioni inerenti i requisiti e le modalità di predisposizione delle pratiche relative all’inizio attività e al rinnovo cariche dell'attività di Impiantistica si rinvia alle puntuali indicazioni del supporto specialistico Sari (nella sezione "Attività e altri adempimenti" selezionare "Attività regolamentate" e poi l’attività di proprio interesse)
Segnalazione certificata inizio attività (dimensione 76,0 Kb)
Foglio aggiunto - segnalazione certificato inizio attività (dimensione 25 Kb)
Responsabile tecnico - nomina, aggiunta, sostituzione (dimensione 66 Kb)
Intercalare antimafia (dimensione 26 Kb)
Intercalare antimafia PG/L (dimensione 30 Kb)
Modello per la conformazione della Scia (dimensione 14 Kb)
Per maggiori informazioni è possibile consultare la versione ufficiale del massimario disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it
La valutazione dei requisiti tecnico professionali resta di competenza della Camera di Commercio, pertanto la raccolta è da ritenersi a titolo puramente esemplificativo e non vincolante.
La violazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 da parte delle imprese installatrici comporta l'accertamento di una sanzione amministrativa a carico di ogni legale rappresentante da Euro 516,00 a Euro 5.164,00. La violazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 da parte del committente comporta l'accertamento di una sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00.
La violazione degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 comporta una sanzione amministrativa nella misura da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00.
Per informazioni consultare i "Quadri sinottici", quadro Y, disponibili alla pagina Violazioni amministrative
All'impresa di installazione di impianti che, nell'esercizio dell'attività, violi i doveri e gli obblighi imposti dalla legge vengono applicate delle sanzioni disciplinari.
Per informazioni consultare il "Regolamento" disponibile alla pagina Sanzioni disciplinari attività regolamentate.
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D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.
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D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Dove rivolgersi
Formazione e abilitazioni alle imprese
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
Servizio di "Supporto Specialistico Registro Imprese": collegarsi alla piattaforma SSRI
Sportello virtuale servizi on line: collegarsi alla piattaforma SERVIZIonline