Sanzioni amministrative

Che cosa è

Nei casi di omesso o tardato pagamento del diritto annuale, le Camere di commercio sono tenute ad applicare le sanzioni (come previsto dall'art. 18 della legge 580/1993).
Tali sanzioni sono assoggettate alla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (prevista dal decreto legislativo 472/97).
Ogni Camera di commercio può autonomamente determinare i criteri sanzionatori sulla base degli indirizzi previsti nel decreto legislativo 472/97.
Tra gli effetti principali della riforma, l'introduzione della sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento, a favore della Camera di commercio competente per territorio, di una somma di denaro, in sostituzione della precedente sovrattassa. Non sono previste sanzioni accessorie.

Come opera

La sanzione è determinata da criteri soggettivi, sulla base della gravità della violazione, desunta dalla condotta e dall'opera eventualmente svolta, per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze da parte del trasgressore. Per la prima volta trovano applicazione nel campo del diritto annuale i principi del favor rei e del ravvedimento operoso.

Il Consiglio camerale, con deliberazione n. 2/C del 23 febbraio 2007, ha deliberato il regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, consultabile alla pagina Statuto e regolamenti.

Per informazioni sul ravvedimento operoso è possibile consultare la sezione Ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi