Procedure di cancellazione

Cancellazioni dal Registro Protesti

Per pagamento

La recente normativa ha riservato alla Camera di Commercio la competenza in ordine alla cancellazione definitiva dei protesti cambiari dal Registro Informatico dei protesti a favore del debitore che esegua il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario (cambiale), nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto.

Cosa bisogna fare
 

Il debitore protestato può presentare domanda di cancellazione al Dirigente, utilizzando il modulo di seguito scaricabile, corredata da marca da bollo da € 16,00, dal titolo in originale completo di atto di protesto nonché dalla quietanza.

Detta quietanza può consistere:

  • in una dichiarazione scritta da parte del creditore saldato (su carta intestata se ditta ovvero su carta semplice se persona fisica, purché accompagnata da copia di documento d'identità);
  • nell'apposizione di timbro "PAGATO", sul titolo stesso, a cura di istituto bancario;
  • nel certificato di un azienda di credito attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore.

documento in formato pdf  Istanza Cancellazione (dimensione 58 Kb)

documento in formato pdf  fac-simile quietanza (dimensione 454 Kb)

    Per erroneità o illegittimità

    La richiesta di cancellazione può altresì essere presentata dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto ovvero dalle aziende di credito quando si sia proceduto illegittimamente o erroneamente a levare il protesto stesso.
    Analoga istanza di cancellazione per presunta erroneità o illegittimità del protesto può essere presentata anche dai privati. La vigente normativa pone a carico del richiedente l'onere di comprovare che che la levata di protesto è erronea od illegittima.

    Cosa bisogna fare
     

    Sia nell'ipotesi in cui l'istanza di cancellazione sia inoltrata da un pubblico ufficiale che da un'azienda di credito, sia nell'ipotesi in cui sia inoltrata da un privato, fondamentale è la dimostrazione di quanto affermato in ordine ai motivi in base ai quali la levata di protesto è da considerarsi erronea/illegittima. Occorre inoltre allegare ogni documentazione comprovante l'illegittimità o l'erroneità del protesto.

    documento in formato pdfIstanza erroneità privato (dimensione 55,7 Kb)

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    documento in formato pdfIstanza erroneità pubblico ufficiale (dimensione 56,7 Kb)

    Ambiti di competenza
     

    La Camera ha poteri di decisione limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata di protesto. Pertanto, le problematiche che sono all'origine del protesto (ad es. controversie contrattuali) vanno sollevate innanzi al Tribunale.

    Per riabilitazione

    Il Dirigente responsabile non ha la facoltà di procedere alla cancellazione del protesto di assegni se il pagamento da parte del debitore viene effettuato dopo l'avvenuto protesto.
    Ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/'96 (Disposizioni contro l'usura) è il Presidente del Tribunale competente per territorio che concede con decreto il provvedimento di riabilitazione a favore del soggetto che abbia subito protesto per assegni bancari, trascorsi 12 mesi senza che siano intervenuti ulteriori protesti e purché l'obbligazione sia stata adempiuta.
    Analogo decreto di riabilitazione viene concesso al debitore di cambiali che abbiano adempiuto all'obbligazione oltre i 12 mesi dalla data di levata.

    Cosa bisogna fare
     

    La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale su domanda dell'interessato corredata dei documenti giustificativi, tra cui visura aggiornata rilasciata presso lo Sportello Polifunzionale della Camera di Commercio, attestante l'assenza di ulteriori protesti negli ultimi 12 mesi.
    Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro Informatico dei Protesti, previa presentazione di istanza in bollo al Dirigente responsabile e previa pubblicazione sul Registro Informatico dei Protesti del Decreto di riabilitazione ottenuto per il periodo di 30 giorni, previsto dal D. Lgs. 150/2011, senza che venga proposta opposizione.
    Ai fini della cancellazione definitiva l'interessato deve produrre documentazione attestante l'assenza di opposizioni avverso il Decreto di riabilitazione, tramite certificato della Corte d'Appello competente, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva.
    La cancellazione definitiva viene disposta entro 20 giorni dal completamento della pratica.

    documento in formato pdfmodulo istanza cancellazione per riabilitazione (dimensione 72 Kb)

    Come opera
     

    Il Dirigente competente della Camera di Commercio, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore ovvero la riabilitazione ottenuta senza reclami dispone, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, la cancellazione richiesta; l'Ufficio Protesti esegue il provvedimento di cancellazione entro cinque giorni dalla sua emissione.

    Annotazione di avvenuto pagamento

    L'istanza di annotazione può essere presentata dal debitore che abbia pagato il titolo cambiario dopo la levata del protesto, nei casi in cui non si possa richiedere la cancellazione del protesto se non dopo avere ottenuto il provvedimento di Riabilitazione dal Presidente del Tribunale ordinario competente.

    Si tratta delle seguenti ipotesi:

    • protesto di assegni bancari o postali;
    • protesto di cambiali, il cui pagamento sia avvenuto oltre il termine di un anno dalla data di levata.

    Sul Registro Nazionale dei Protesti viene annotata la data dell'avvenuto pagamento accanto ai dati del protesto.
    Oltre all''istanza di annotazione è necessario presentare i seguenti documenti:

    • titolo in originale con atto di protesto;
    • quietanza di avvenuto pagamento (come indicato per l'istanza di cancellazione)

    documento in formato pdfIstanza Annotazione avvenuto pagamento (dimensione 34,7 Kb)

      I costi

      Le istanze di cancellazione o di annotazione devono essere presentate allo Sportello Polifunzionale della Camera di Commercio, accessibile solo prenotando on line appuntamento sulla piattaforma SERVIZI ON LINE , e debbono essere corrisposti diritti di segreteria pari ad € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione ovvero l'annotazione, con le modalità indicate nella piattaforma di prenotazione.

       

      Delega

      Il debitore può delegare un proprio incaricato per la presentazione delle pratiche di cancellazione presso lo sportello polifunzionale della Camera di Commercio di Brescia, purché venga prodotta contestualmente apposita delega scritta corredata da copia del documento d'identità del debitore delegante.

        Informativa sulla tutela dei dati personali

        D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

        documento in formato pdfInformativa privacy (dimensione 8,95 Kb)

        Disposizioni contro l'usura

        Ai sensi dell'art. 18 della Legge 108/96 (Disposizioni contro l'usura), su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura, il Presidente del Tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto effettuato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, e a condizione che l'imputato sia stato rinviato a giudizio.
        Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione, con sentenza definitiva, dell'imputato del delitto di usura.

        Riferimenti normativi
        • Legge 12/2/1955 n.77 "Pubblicazione degli Elenchi dei protesti Cambiari"
        • Legge 12/6/1973 n.349 "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari"
        • D.L. 18/9/1995, n.381 coordinato con la Legge di conversione 1511/1995 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio" (art. 3-bis)
        • Legge 7/3/1996, n.108 "Disposizioni in materia di usura" (artt. 17 e 18)
        • Legge 18 agosto 2000, n.235 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari"
        • D.M. 9 agosto 2000, n.316
        • Legge 12 Dicembre 2002, n.273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"
        • D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

        Dove rivolgersi

        Ufficio

        Tutela del Mercato
        Servizio Protesti
        Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - Salone Piano Terra (ingresso da Via Benedetto Croce)

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        Venerdì: 9.00 - 13.00

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        Ultima modifica
        Gio 11 Ago, 2022