Preimballaggi

Che cosa sono

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio che lo contiene, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato (quantità nominale) e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso; le confezioni devono presentarsi chiuse e sigillate ovvero deve essere evidente qualsiasi tentativo di apertura dell'imballaggio.

Gli imballaggi preconfezionati si suddividono in due tipologie:

  • imballaggi preconfezionati C.E.E., così definiti quando sono:

    • conformi alle disposizioni della legge 25 ottobre 1978, n. 690

    • contrassegnati con il marchio comunitario costituito dalla lettera “e” avente altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al decreto ministeriale 5 agosto 1976, collocato nello stesso campo visivo dell'iscrizione relativa alla quantità nominale;

    • destinati alla vendita in quantità unitarie costanti, pari a valori prefissati dal produttore, espresse in unità di massa o di volume, superiori o uguali a 5 grammi o millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o litri;

    • liberamente immessi sul mercato della Comunità europea.

  • imballaggi preconfezionati nazionali così definiti quando sono:

    • conformi alle disposizioni del D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391

    • destinati alla vendita, al consumatore finale, in quantità nominali costanti, espresse in unità di massa o di volume, superiori o uguali a 5 grammi o millilitri;

    • commerciabili esclusivamente sul mercato nazionale

 

È necessario distinguere il preimballaggio da un'altra tipologia di prodotto confezionato in assenza dell'acquirente: la confezione di alimenti freschi, avvolti in un involucro chiuso, in vendita presso molti esercizi commerciali non è classificabile come imballaggio preconfezionato. In tal caso, infatti, si parla più propriamente di prodotto prepesato. Il prepesato, o preincartato, viene preparato ed imballato in assenza dell'acquirente, il valore di contenuto non è prefissato all'origine ma è variabile e l'involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione; il confezionamento e la vendita del prepesato avvengono, generalmente, nello stesso luogo.
Iscrizioni metrologiche

I preimballaggi devono riportare obbligatoriamente alcune informazioni, le cosiddette iscrizioni metrologiche, di seguito elencate e distinte a seconda che si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. o nazionali.

Imballaggi preconfezionati C.E.E.:

  • un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento oppure, qualora si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Stati non membri della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità;

  • l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio che corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere. La quantità nominale deve essere espressa in cifre seguite dall'unità di misura (litri, centilitri e millilitri per le unità di volume e chilogrammi e grammi per le unità di massa).

Imballaggi preconfezionati nazionali:

  • l'indicazione del volume nominale nel caso di prodotti liquidi (espresso in litri, centilitri o millilitri), della massa nominale nel caso di altri prodotti (espressa in chilogrammi o grammi); le quantità nominali da indicare sono quelle all'origine.

Nel caso in cui si tratti di imballaggi preconfezionati (C.E.E. o nazionali) di prodotti alimentari, oltre alle precedenti iscrizioni si aggiunge una ulteriore iscrizione (non rientrante tra quelle cosiddette metrologiche) ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231:

  • l'identificazione del lotto di appartenenza della derrata alimentare (dove per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche).

Altresì, le iscrizioni metrologiche e il marchio C.E.E. devono rispettare determinati requisiti. In particolare:

  • devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto.
  • il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri indicando il nome per esteso o la loro abbreviazione (indicazioni corrette: litro/i, l, L, centilitro/i, cl, cL, millilitro/i, ml, mL);

  • la massa nominale deve essere espressa in chilogrammi o grammi indicando il nome per esteso o la loro abbreviazione (indicazioni corrette: chilogrammo/i, kg, grammo/i, g);

  • le cifre che indicano la quantità nominale (espressa in massa nominale o volume nominale) devono avere un'altezza minima in funzione della quantità nominale stessa:

    • 6 mm per quantità nominali superiori a 1000 g o 1000 ml;

    • 4 mm se la quantità nominale è compresa tra 1000 g o 1000 ml inclusi e 200 g o 200 ml esclusi;

    • 3 mm se la quantità nominale è compresa tra 200 g o 200 ml inclusi e 50 g o 50 ml esclusi;

    • 2 mm se la quantità nominale è uguale o inferiore a 50 g o 50 ml;

  • nel caso di preimballaggi C.E.E. Il marchio comunitario, se non a “secco” deve essere apposto utilizzando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballaggio e quelle del prodotto confezionato. Deve avere una altezza minima di 3 mm e deve essere indelebile, ben leggibile, visibile nelle condizioni usuali di presentazione dei preimballaggi e collocato nello stesso campo visivo dell'indicazione della quantità nominale.

Tolleranze ammessse

I preimballaggi devono rispettare gli errori massimi in meno previsti dalla normativa; inoltre, i lotti di produzione (determinati secondo lallegato II della legge 25 ottobre 1978, n. 690) devono soddisfare determinate condizioni.

L'Errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è espresso in grammi o millilitri oppure in percentuale, in funzione della quantità nominale:

  • quantità nominali comprese tra 5 g o 5 ml e 50 g o 50 ml: 9% della quantità nominale;
  • quantità nominali comprese tra 50 g o 50 ml e 100 g o 100 ml: 4,5 g o ml;
  • quantità nominali comprese tra 100 g o 100 ml e 200 g o 200 ml: 4,5% della quantità nominale;
  • quantità nominali comprese tra 200 g o 200 ml e 300 g o 300 ml: 9 g o ml;
  • quantità nominali comprese tra 300 g o 300 ml e 500 g o 500 ml: 3% della quantità nominale;
  • quantità nominali comprese tra 500 g o 500 ml e 1000 g o 1000 ml: 15 g o ml;
  • quantità nominali comprese tra 1000 g o 1000 ml e 10000 g o 10000 ml: 1,5% della quantità nominale;
  • quantità nominali comprese tra 10000 g o 10000 ml e 15000 g o 15000 ml: 150 g o ml; (condizione applicabile solo nel caso di preimballaggi nazionali);
  • quantità nominali superiori a 15000 g o 15000 ml: 1% della quantità nominale; (condizione applicabile solo nel caso di preimballaggi nazionali).

I lotti di produzione devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
  2. la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II della legge 25 ottobre 1978, n. 690;
  3. nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.
Responsabilità dei produttori

La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della Comunità europea.

La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore. Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento.

Il contenuto di un preimballaggio si intende misurato quando la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento di misura a funzionamento non automatico. In tal caso non è richiesto il controllo di cui al comma precedente, ma da parte del responsabile si deve provvedere con opportuna periodicità alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura utilizzato.

Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge. Il controllo di fabbricazione, deve essere eseguito secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da enti di normazione (UNI, ISO, ...) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati. Il responsabile del riempimento dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

Il periodo di conservazione della documentazione di cui sopra è stabilito come segue:

  • prodotti che riportano la data di scadenza: almeno un mese;
  • prodotti che riportano il termine minimo di conservazione: almeno sei mesi dallo spirare del termine di durabilità minima del prodotto;
  • prodotti che non riportano alcun termine: almeno tre anni.

Sono considerate modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate anche quelle relative ai controlli non distruttivi indicate nell'allegato II del del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 (convertito in Legge 19 agosto 1976, n. 614), come modificato dal D.M. 13 marzo 1979 e nell'allegato II della legge 25 ottobre 1978, 690, come modificata dal D.M. 27 febbraio 1979, cioè quelle applicate dagli organi di controllo.

vigilanza e controlli

La Camera di commercio è incaricata della sorveglianza presso le imprese produttrici o gli importatori.

I compiti degli organi di controllo sono mirati a verificare:

  • l'adeguatezza del sistema di controllo delle quantità e la sua corretta applicazione;
  • l'etichettatura dei prodotti;
  • l'adeguatezza e l'efficienza della strumentazione utilizzata;
  • la presenza e la correttezza delle registrazioni delle prove effettuate;
  • le quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi, attraverso test a campione sui lotti di produzione.
Seminari e convegni
Normativa di riferimento

Le Leggi Nazionali:

D.P.R. del 26 maggio 1980, n. 391 - Disciplina metrologica del precondizionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

Le Leggi Comunitarie:

Legge del 25 ottobre 1978, n. 690 - Precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

D.L. del 3 luglio 1976, n. 451 (convertito con modificazioni dalla L. 19 agosto 1976, n. 614) - Precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e bottiglie recipienti-misura

D. Lgs. del 25 gennaio 2010, n. 12 - Disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati

Ultima modifica
Ven 17 Giu, 2022