Peso netto
La legge 5 agosto 1981, n. 441 e il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), stabiliscono che la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, debba essere effettuata a peso e al netto della tara. Si tratta di merci poste in vendita allo stato sfuso, nella cui categoria rientrano sia i prodotti il cui peso viene determinato all'atto della domanda di acquisto, sia i prodotti confezionati in assenza dell'acquirente e posti in vendita in un contenitore o imballaggio su cui viene espresso il peso della merce contenuta. Questi ultimi, definiti "prepesati" o "preincartati", sono preparati in assenza dell'acquirente (direttamente nel punto vendita) ma il loro valore non è prefissato e l'involucro che li avvolge spesso non viene distrutto aprendo la confezione.
Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o che è unita con essa e con essa viene venduta.
Non rientra nella tara l'involgente protettivo che non può essere pesato separatamente, come ad esempio i budelli degli insaccati, l'incarto dei cioccolatini o delle caramelle o dei formaggi a paste molli ed ogni altro avvolgente similare.
La vendita al minuto e a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance omologate che consentano la visualizzazione diretta e immediata del peso netto.
Le bilance devono essere collocate nel locale di vendita in modo da consentire all'acquirente la visione libera del dispositivo indicatore del peso e della parte frontale e laterale della bilancia stessa.
In relazione alla tipologia di prodotti venduti, la bilancia deve avere una classe di precisione specifica:
Classi di precisione (dimensione 37 Kb)
La sorveglianza sulle operazioni di vendita di merce allo stato sfuso, mirata a garantire la tutela dei consumatori, viene svolta, tra gli altri, dal personale della Camera di commercio addetto all'ufficio Metrico e Tutela del prodotto con qualifica di ispettore metrico ed ufficiale di polizia giudiziaria.
Gli ispettori metrici verificano il regolare funzionamento degli strumenti, accertano che gli strumenti visualizzino il peso netto in maniera corretta e che appartengano alla classe di precisione consentita.
Per vendere a peso netto devono essere rispettate le seguenti regole:
- disporre di strumenti per pesare conformi alla legge;
- azzerare la tara dopo ogni pesatura;
- utilizzare imballaggi sui quali è indicato il relativo peso;
- vendere a pezzo o a collo esclusivamente i prodotti aventi caratteristiche per essere venduti come tali,
A chiunque non rispetti le regole sopra indicate nella vendita di merce a peso netto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 516,00.
Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa è duplicata.
Le violazioni alla legge n. 441/81 sono punite non soltanto con sanzioni amministrative ma anche con sanzioni penali; infatti, la vendita di merci al lordo della tara può dar luogo anche alla violazione dell' art 515 del codice penale (frode nell'esercizio di commercio), che è punita con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a euro 2.065,00.
Legge 5 agosto 1981, n. 441 - Vendita a peso netto delle merci
D.M. 21 dicembre 1984 - Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 - (dimensione 49 Kb)
C.M. 11 giugno 2006, n. 1299067 - (dimensione 153 Kb)
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo