Quando e come pagare

Il versamento del diritto va eseguito tramite il modello di pagamento unificato F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 del d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435).

In particolare, per l'anno 2023:

  • il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, coincidente con l’anno solare, versano il diritto annuale entro il 30 giugno 2023;

  • i soggetti giuridici con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
     
  • i soggetti giuridici che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180 giorni, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
     
  • i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, sono tenuti al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
     

E' possibile pagare entro trenta giorni dai termini sopra indicati, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento con la maggiorazione dello 0,40% deve essere arrotondato ad un centesimo di euro, applicando la regola generale dell'arrotondamento e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se, invece, il terzo decimale è uguale o superiore a 5, il secondo decimale si arrotonda per eccesso).

Per qualsiasi informazione attinente l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali per via telematica (F24 on-line) si rinvia al sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si rammenta che il versamento del diritto annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione.

Diritto annuale 2023 - Differimento dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il D.L. n. 51/2023 convertito in Legge n. 87/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023), all'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies ha differito i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti ISA, come di seguito riportato:

Art. 4, comma 3-sexies - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 4, comma 3-septies - Le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies.

Pertanto, per i suddetti soggetti, il versamento del diritto annuale per l'anno 2023 potrà essere effettuato:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione,

oppure

- entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

 

Le imprese che si sono iscritte nel corso del 2023 e hanno provveduto, fino al 17 aprile 2023 (la data di entrata in vigore del decreto del 23 febbraio 2023), al versamento del diritto annuale 2023 senza la maggiorazione del 20%, dovranno effettuare il conguaglio, rispetto a quanto versato al momento dell'iscrizione, entro il 30 novembre 2023.
La scadenza del 30 novembre 2023 per il versamento del conguaglio di cui al decreto 23 febbraio 2023, non deve essere intesa come proroga dei termini di versamento, pertanto restano immutati i termini di ravvedimento.
Attenzione
Ai bollettini ingannevoli e ...
La Camera di commercio non invia mai bollettini di conto corrente postale per richiedere alle imprese il pagamento del diritto annuale. Eventuali richieste per versamenti relativi all'iscrizione a Repertori, Elenchi, Annuari, etc. non riguardano per nessun motivo il pagamento del diritto annuale che può essere effettuato unicamente tramite il modello di pagamento unificato F24. Perciò si raccomanda agli operatori economici di prestare particolare attenzione a richieste ingannevoli.
... alle false telefonate per rimborsi
Alcune imprese hanno segnalato all'Ufficio Diritto Annuale di avere ricevuto telefonate da parte di soggetti che, qualificatisi come dipendenti della Camera di commercio, hanno loro richiesto le coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Questi soggetti sembrano credibili perché reperiscono informazioni come l'indirizzo e l'attività dell'impresa e i nomi degli amministratori dal Registro delle imprese che per legge è pubblico. Si ricorda che le coordinate bancarie devono essere indicate solo sul modulo di richiesta di rimborso e, quindi, non devono essere mai fornite per telefono. L'impresa deve perciò verificare l'attendibilità di eventuali chiamate di questo tipo contattando l'Ufficio Diritto Annuale della propria Camera di commercio.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina iniziative ingannevoli.