Cooperative sociali - Albo regionale
Il 15 maggio 2015 è entrato in vigore il Regolamento regionale 17 marzo 2015, n.1 relativo all'Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art 27 della legge regionale n.1/2008, che ha trasferito la competenza in merito alla tenuta e alla gestione dello stesso dalla Provincia alla Camera di commercio.
Dal 15 maggio 2015 la Camera di commercio svolge, pertanto, i seguenti compiti:
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acquisisce le istanze di iscrizione/mantenimento/cancellazione dall'Albo e le annota nel Registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.);
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valuta le istanze di modifica statutarie, di compagine sociale in rapporto alla presenza di soci volontari e le percentuali delle persone svantaggiate;
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effettua i controlli a campione con particolare riferimento ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione e mantenimento all'Albo;
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assicurano la massima diffusione dell'Albo regionale.
L'Albo è suddiviso in 4 sezioni che identificano la tipologia di cooperativa in relazione all'attività ed ai servizi svolti.
Sezione A): cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo;
Sezione B): cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' articolo 4 della legge 381/1991.
Sezione C): consorzi di cui all' articolo articolo 8 della legge 381/1991;
Sezione D): organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli altri Stati dell'Unione europea.
Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale le Cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere sede legale o operativa in Lombardia;
b) essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative nella Sezione "Mutualità prevalente di diritto", Categoria "Sociale" e nella Categoria dell'attività esercitata;
c) svolgere le attività di cui all' art.4, comma 1;
d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all' articolo 2 della legge n. 381/1991;
e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;
g) aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell' articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
h) aver depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio;
i) aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;
k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze di cui all' art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n, 136.
Le Cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si intende che più del 70% del valore della produzione derivi da attività svolte in Lombardia. La norma non si applica alle cooperative che hanno dalla costituzione sede legale in Lombardia.
Le Cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione.
Le Cooperative che svolgono attività sia di "tipo A" che di "tipo B" possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora:
a) il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell' art. 1 della legge n. 381/1991e dell' art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale;
b) l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate; in caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 4 della legge n. 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla Sezione B.
I consorzi che chiedono l'iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali e i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.
La Cooperativa sociale è tenuta a trasmettere, con modalità esclusivamente telematica, istanza di iscrizione all'Albo della Camera di commercio nell'ambito territoriale nel quale ha la propria sede legale o operativa, utilizzando l'apposito modello diretto al Registro delle imprese e allegando la Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.)
Entro 60 giorni dal ricevimento della C.U.R. la Camera di Commercio effettua i controlli secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative integrazioni e/o chiarimenti, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare la cancellazione dall'Albo.
La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con atto del conservatore del registro delle imprese e comunicato immediatamente alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica, nei casi previsti dall'art. 8 del Regolamento regionale.
Le cooperative sociali già iscritte nell'Albo, al fine del mantenimento dell'iscrizione, hanno l'obbligo di trasmettere la Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.) alla Camera di commercio competente:
a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione con le informazioni previste dal regolamento regionale riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 5;
b) entro trenta giorni, l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991.
Controlli
Le Camere di commercio svolgono le attività di controllo su base campionaria secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo da parte delle cooperative sociali. Gli esiti delle verifiche vengono trasmessi alla Regione e, se del caso, alle autorità competenti
Leggi nazionali:
Legge 8 novembre 1991, n. 381 (dimensione 69 kb) - Disciplina delle Cooperative sociali
Leggi Regionali:
Legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 - Capo IV – artt. 26 e 27 (dimensione 53 kb) - Competenza delle Province
Regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 1 (dimensione 21 kb) - Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi del'art. 27 della L.R. n. 1/2008
La Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.) e le relative istruzioni sono disponibili sul sito: http://arcos.infocamere.it
Documentazione relativa al corso del 27 maggio 2015:
Attivazione servizio Telemaco (dimensione 1,04 Mb)
Documentazione relativa al corso del 25 maggio 2016:
Procedura per la compilazione e spedizione della C.U.R. (dimensione 1.151 Kb)
slides (dimensione 505 Kb)
Dove rivolgersi
Metrico e Tutela del Prodotto
Metrologia
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
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