Quando un soggetto riceve un verbale di accertamento di illecito amministrativo, notificato dalla Camera di Commercio, può a sua discrezione:
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pagare la sanzione nella misura ridotta indicata nel verbale, entro 60 giorni dalla data della avvenuta notifica del verbale, seguendo le indicazioni contenute nel verbale stesso.In tal caso, il pagamento ha effetto liberatorio ed il procedimento sanzionatorio si estingue definitivamente. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere inviata o esibita all'organo accertatore con le modalità indicate sul verbale
oppure, in alternativa, se non si intende effettuare il pagamento liberatorio:
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presentare scritti difensivi all'Ufficio Tutela del Mercato della Camera di Commercio di Brescia entro 30 giorni dalla data della avvenuta notifica del verbale.L'istruttoria in fatto e in diritto sulla fattispecie concreta oggetto degli scritti difensivi, in base alla Legge 689/81 ha inizio solo ed esclusivamente dopo la scadenza dei 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento liberatorio da parte del sanzionato.Il termine previsto dall'art. 28 della L. 689/1981 per la P.A. procedente è quello generale di 5 anni dall'evento. (si veda FAQ n. 4)
Le opzioni precedentemente indicate sono fra loro alternative e non si cumulano. Pertanto, la richiesta di conoscere l'esito dell'istruttoria prima della scadenza dei 60 giorni per il pagamento liberatorio, non trova fondamento nella normativa vigente ed è pertanto inammissibile, in quanto l'esame delle argomentazioni difensive addotte ha inizio solo dopo lo spirare del termine per il pagamento in forma ridotta, una volta accertato il mancato versamento, come previsto dall'art. 17 comma 1 L. 689/1981