FAQ

Tutela e regolazione del mercato - Sanzioni amministrative

Quando un soggetto riceve un verbale di accertamento di illecito amministrativo, notificato dalla Camera di Commercio, può a sua discrezione: 

  • pagare la sanzione nella misura ridotta indicata nel verbale, entro 60 giorni dalla data della avvenuta notifica del verbale, seguendo le indicazioni contenute nel verbale stesso.In tal caso, il pagamento ha effetto liberatorio ed il procedimento sanzionatorio si estingue definitivamente. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere inviata o esibita all'organo accertatore con le modalità indicate sul verbale

    oppure, in alternativa, se non si intende effettuare il pagamento liberatorio:

  • presentare scritti difensivi all'Ufficio Tutela del Mercato della Camera di Commercio di Brescia entro 30 giorni dalla data della avvenuta notifica del verbale.L'istruttoria in fatto e in diritto sulla fattispecie concreta oggetto degli scritti difensivi, in base alla Legge 689/81 ha inizio solo ed esclusivamente dopo la scadenza dei 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento liberatorio da parte del sanzionato.Il termine previsto dall'art. 28 della L. 689/1981 per la P.A. procedente è quello generale di 5 anni dall'evento. (si veda FAQ n. 4)

    Le opzioni precedentemente indicate sono fra loro alternative e non si cumulano. Pertanto, la richiesta di conoscere l'esito dell'istruttoria prima della scadenza dei 60 giorni per il pagamento liberatorio, non trova fondamento nella normativa vigente ed è pertanto inammissibile, in quanto l'esame delle argomentazioni difensive addotte ha inizio solo dopo lo spirare del termine per il pagamento in forma ridotta, una volta accertato il mancato versamento, come previsto dall'art. 17 comma 1 L. 689/1981

Il soggetto sanzionato può avvalersi della facoltà di presentare scritti difensivi all'Ufficio Tutela del Mercato, entro 30 giorni dalla data della avvenuta notifica del verbale (si veda FAQ 1) in carta semplice (esente da bollo), a mezzo posta A/R, posta elettronica ordinaria o P.E.C.

Contestualmente alla presentazione degli scritti, l'interessato può altresì richiedere l'audizione, per essere ascoltato in merito ai fatti contestati. In tal caso l'Ufficio Tutela del Mercato calendarizza l'incontro provvedendo a comunicarne la data all'interessato.

Gli scritti difensivi possono essere presentati da soggetto delegato, in tal caso la presentazione sarà considerata valida se corredata da apposita delega scritta da parte del sanzionato, accompagnata da copia del documento d'identità del delegante.

All'audizione può presenziare il sanzionato personalmente o tramite delegato, in tal caso previa esibizione di idonea delega e copia del documento di identità. Di quanto emerso in corso di audizione, si redige apposito verbale rilasciandone copia all'interessato. .Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio Tutela del Mercato esamina in fatto e in diritto i processi verbali, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nell'eventuale audizione ed al termine procede all'emissione di un provvedimento scritto, che potrà essere un'ordinanza di archiviazione oppure un'ordinanza ingiunzione di pagamento (si veda anche FAQ 4)

Ogni fase del procedimento sanzionatorio viene gestita in via esclusiva e senza eccezione alcuna direttamente con il soggetto sanzionato o un soggetto delegato purchè in possesso di delega ad hoc.

Ogni comunicazione proveniente da soggetti estranei alla delega, ivi compresi dipendenti dei soggetti delegati, non saranno prese in considerazione, in applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati.

Eventuali richieste di chiarimento, solleciti, osservazioni di qualsiasi natura, estranei al procedimento sanzionatorio, non saranno prese in considerazione in quanto non previste dalla vigente normativa.

Il pagamento liberatorio e la presentazione di scritti difensivi sono opzioni alternative (si veda FAQ 1).

I verbali che risultano oggetto di pagamento liberatorio non vengono trasmessi per l'istruttoria all'Ufficio Tutela del mercato poichè il pagamento conclude definitivamente il procedimento sanzionatorio.

Pertanto, se il destinatario del verbale di accertamento, pur avendo presentato di scritti difensivi effettua il pagamento, l'istruttoria non viene avviata ed il procedimento sanzionatorio si conclude.

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale entro il termine previsto di 60 giorni dalla notifica dello stesso, l'organo accertatore trasmette il verbale con un rapporto di mancato pagamento all'Ufficio Tutela del Mercato della Camera di Commercio di Brescia per l'avvio dell'istruttoria (art. 17 comma 1 L. 689/1981)Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio Tutela del Mercato esamina in fatto e in diritto i processi verbali, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nell'eventuale audizione e al termine dell'istruttoria – entro 5 anni dall'evento, come previsto dall'art. 28 L. 689/81- emette un provvedimento che può essere:un'ordinanza di ingiunzione di pagamento, con l'indicazione della sanzione e delle spese del procedimento da pagare oppure un'ordinanza di archiviazione, nel caso vengano rilevati dei vizi di forma nel verbale o se, nel merito, non vengano riconosciuti i presupposti dell'illecito.Pertanto chi ha presentato scritti difensivi rimane in attesa di ricevere un'ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione) che gli verrà regolarmente notificata. Non vi è per il sanzionato che abbia presentato scritti difensivi alcun termine in scadenza poichè la presentazione di scritti difensivi e l'effettuazione del pagamento liberatorio sono incompatibili.Chi decide di presentare scritti difensivi e di aprire così la fase del riesame, è soggetto all'applicazione di un importo di sanzione compreso fra il minimo e il massimo edittale, seondo i criteri stabiliti dall'art. 11 L. 689/1981, in quanto la decisione finale è commisurata alla fattispecie concreta esaminata e pertanto non soggiace al calcolo previsto per il pagamento in misura ridotta dall'art. 16 L. 689/1981 pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Non essendo stata pagata la sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 16 della L. 689/1981, il processo verbale viene comunque inoltrato all'Ufficio Tutela del Mercato della Camera di Commercio.

Tuttavia, qualora l'interessato esibisca l'attestazione di pagamento tardivo della sanzione, la sanzione pecuniaria verrà determinata, in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, tenendo conto dell'importo già pagato che verrà detratto dalla somma fissata quale sanzione pecuniaria.

In caso di duplice/erroneo versamento del processo verbale o ordinanza, è possibile chiedere il rimborso con le seguenti modalità:

  • per i pagamenti eseguiti con F23, il rimborso deve essere richiesto all'Agenzia dell'Entrate, beneficiaria della sanzione;

  • per i pagamenti effettuati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario della Camera di Commercio fino alla data del 28.2.2021 e per i pagamenti effettuati, a partire dal 1° marzo 2021, mediante avviso PagoPA il rimborso deve essere richiesto alla stessa Camera, mediante compilazione del modello "richiesta di rimborso" di seguito scaricabile,allegando alla richiesta le ricevute di attestazione in originale (solo per pagamenti effettuati fino al 28.2.2021 mediante bonifico e ccp) e la fotocopia del documento di identità del richiedente.
    documento formato pdf richiesta rimborso ( dimensione 153 Kb)

Il sanzionato, dopo aver ricevuto la notifica dell'ordinanza, può effettuare il pagamento della somma ingiunta entro 30 giorni dalla notifica, avendo cura di inviare copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Tutela del Mercato.Nell'ambito delle società, tutte le persone che la amministrano sono responsabili e quindi ogni amministratore individualmente soggiace alla sanzione quale obbligato principale, insieme alla società stessa, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione .Il pagamento fatto dal trasgressore o dalla società in solido libera entrambi ma non i restanti amministratori eventualmente sanzionati, ognuno dei quali risponde per sé in solido con la società.Qualora il sanzionato ritenga di non pagare entro i 30 giorni dalla notifica, può presentare ricorso davanti al Giudice competente, ai sensi degli artt. 22 della L. 689/81 e art. 6 del D. Lgs. 150/2011, come indicato nelle avvertenze allegate all'ordinanza ingiunzione. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice non disponga diversamente.

Il sanzionato che versa in condizioni economiche disagiate può chiedere, presentando apposita domanda di rateizzazione in carta semplice, che la sanzione venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di 30. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 15,79.In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione. Qualora non venisse effettuato il pagamento entro i termini, sarà attivata la proceduta di esecuzione coattiva.

Se il sanzionato non paga entro i 30 giorni dalla notifica, l'Ufficio Tutela del Mercato avvia le procedure di esecuzione forzata tramite il Concessionario per le riscossioni, con iscrizione della posizione a ruolo, applicando alla sanzione pecuniaria a termini di legge una maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo oltre all'interesse legale maturato.

Se il sanzionato paga oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, l'Ufficio accerterà il pagamento ad estinzione della sanzione ma è comunque tenuto al recupero tramite esecuzione forzata delle somme dovute come maggiorazione per il ritardo, pari al 10% per ogni semestre di ritardo della sanzione irrogata e degli interessi maturati.

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, occorre effettuare il pagamento mediante versamento presso il Concessionario indicato sulla medesima. Qualora non venisse effettuato il pagamento, il Concessionario incaricato attiverà la procedura prevista dal D. Lgs. 46/99 (procedura esecutiva).

Quando si riceve una cartella esattoriale:

  • per conoscere le modalità di pagamento, rivolgersi al Concessionario per la riscossione competente, facendo riferimento alle istruzioni contenute nella stessa;

  • per ottenere lo sgravio della cartella, perché è già stato effettuato il pagamento in tutto o in parte della somma stabilita, è necessario presentare istanza all'Ufficio Tutela del Mercato, accompagnato dalla prova dell'avvenuto pagamento (totale o parziale), al fine di poter permettere all'Ufficio di emettere il corrispondente provvedimento di sgravio amministrativo – totale o parziale;

  • per presentare ricorso avverso la cartella esattoriale, può proporre ricorso al Giudice di pace competente, facendo riferimento alle istruzioni contenute nella cartella stessa. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il Giudice non disponga diversamente;

  • per richiedere conferma che la cartella esattoriale sia relativa ad un'ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio, il destinatario della cartella esattoriale, o suo incaricato munito di delega, può scrivere una e-mail all'indirizzo tutela.mercato@bs.camcom.it allegando, ove possibile, scansione della cartella esattoriale, o indicandone gli estremi. L'ufficio provvederà a fornire all'interessato la conferma o meno che la cartella sia relativa ad ordinanza ingiunzione di propria competenza. In alternativa alla richiesta via e-mail è possibile formulare il quesito attraverso il call center 199500111;
  • per ulteriori informazioni, in particolare sui motivi di emissione dell'ordinanza ingiunzione che ha dato origine alla cartella esattoriale, è necessario richiedere l'accesso agli atti, compilando l'apposito modulo e seguendo le istruzioni riportate alla pagina Accesso agli atti.

Per effettuare il pagamento dell'ordinanza ingiunzione nel caso in cui gli importi siano dovuti all' Erario il versamento va effettuato con modello F23, allegato all'ordinanza. Nel caso in cui gli importi siano dovuti alla Camera di commercio occorre effettuare il pagamento dell'avviso di pagamento PagoPA allegato all'ordinanza.

Il sanzionato, dopo aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento pur avendo già integralmente pagato il verbale di accertamento, può richiedere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, presentando apposita istanza in forma libera, presso lo sportello polifunzionale della Camera di Commercio di Brescia, producendo allo sportello le ricevute di attestazione in originale del pagamento del verbale di accertamento, oltre all'istanza ed alla fotocopia del documento di identità del richiedente. in caso di pagamento eseguito mediante avviso di pagamento PagoPA non è necessario produrre attestazione.

L'interessato può presentare istanza di dissequestro in forma libera, oppure utilizzando il modulo presente nella pagina Sanzioni.Nel caso di sequestro, gli interessati possono proporre, anche immediatamente, opposizione al sequestro alla CCIAA, la quale ha 10 giorni per adottare ordinanza motivata. Decorso tale termine l'opposizione si intende accolta (art. 19 L. 689/1981).Il sequestro cessa di avere efficacia quando:1) nel caso di opposizione al sequestro, non venga adottata ordinanza-ingiunzione di pagamento o la confisca dei beni sequestrati, entro 2 mesi dal giorno in cui è pervenuto il verbale di sequestro;2) in ogni caso (ossia indipendentemente della presentazione di opposizione al sequestro) quando, decorsi sei mesi dal giorno del sequestro, l'ufficio sanzioni non abbia emesso ordinanza ingiunzione di pagamento o disposto la confisca dei beni. La confisca dei beni viene disposta con ordinanza motivata.

Contro l'ordinanza di confisca è possibile proporre ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica.

Agente d'affari in mediazione - Esami abilitanti

Il calendario esami viene periodicamente pubblicato sul sito

Nel calendario esami è evidenziata la data di apertura e di chiusura delle iscrizioni.

Certamente, è possibile. Considerando l'elevato numero di aspiranti candidati i posti disponibili si esauriscono molto rapidamente e, pertanto, le iscrizioni si possono chiudere anticipatamente

Devo monitorare il sito per verificare eventuali aggiornamenti del calendario esami

Si, purchè siano erogati nel rispetto dei criteri definiti dalle Linee guida di Regione Lombardia, consultabili sul sito camerale

Dipende dalla percentuale di assenza rispetto al monte ore complessivo del corso; per accedere all'esame devo aver frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo

0,50 per ogni risposta corretta - è prevista una decurtazione di 0,25 punti per ogni risposta errata e/o non fornita.

20 di estimo + 20 giuridiche e fiscali

Devono decorrere almeno DUE MESI TRA LA DATA D'ESAME CON ESITO NEGATIVO/ASSENZA INGIUSTIFICATA E LA
DATA DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA NUOVA DOMANDA D'ESAME. (Es.: In caso di esame negativo il 15 maggio, posso presentare nuova domanda dal 16 luglio)

No, i due mesi  vengono calcolati considerando la data d'esame con esito negativo (o assenza ingiustificata) e la data di presentazione telematica della nuova domanda d'esame

Devo scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio generata dal sistema al termine della compilazione del FORM d'iscrizione, firmarla e ricaricarla in piattaforma, unitamente a un documento di identità in corso di validità

 

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene generata dal sistema al termine della compilazione del FORM d'iscrizione, devo scaricarla, firmarla e ricaricarla in piattaforma, unitamente a un documento d'identità in corso di validità.

Significa che l'ufficio sta effettuando l'istruttoria dell'istanza

Significa che i posti disponibili sono esauriti. Lo stato di overbooking è temporaneo e scade con la chiusura delle iscrizioni. Devo pertanto attendere l'apertura delle iscrizioni e presentare una nuova domanda.

Le credenziali di accesso alla piattaforma sono immediatamente disponibili e sono indicate nella ricevuta di presentazione della domanda A FONDO PAGINA

Le medesime che ho ricevuto per accedere all'area di test

No, sono due accessi completamente diversi: le credenziali per accedere alla piattaforma iscrizioni sono definitive e le potrò sempre utilizzare per iscrivermi a un nuovo esame in caso di esito negativo. Le credenziali riportate nella ricevuta di iscrizione all'esame sono utilizzabili solo per l'area di test e per l'esame alla data stabilita. Concluso l'esame tali credenziali scadono.

Internazionalizzazione - Certificati d'origine

Origine della merce

Per Paese di origine della merce si intende il Paese nel quale la merce è stata interamente prodotta oppure ha subito l'ultima trasformazione sostanziale, sufficiente a conferire l'origine. Per Paese di provenienza si intende, invece, il Paese da cui la merce arriva e quindi può non coincidere con il Paese di origine.

L'origine preferenziale viene definita sulla base dei criteri stabiliti da specifici accordi bilaterali, stipulati fra l'Unione Europea ed i Paesi Terzi (extra UE). Detta origine viene attestata da documenti rilasciati dall'Agenzia delle Dogane. (es. EUR1, ATR1, FORM A, ecc.).

L'origine non preferenziale viene definita sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa doganale comunitaria ed è certificata con i certificati di origine, rilasciati dalle Camere di Commercio (vedere codice doganale 2016 dell'Unione Europea artt. dal 60 al 63). I certificati di origine vengono normalmente richiesti per esportazioni verso Paesi Extra-U.E. con cui l'Unione Europea non ha sottoscritto accordi.

Per determinare il Paese di origine non preferenziale è necessario fare riferimento all'art. 60 del nuovo Codice Doganale (CDU), che riporta una distinzione tra merci interamente ottenute e merci  lavorate:

  1. Paese in cui la merce è stata interamente ottenuta. In questi casi, l'individuazione dell'origine risulta immediata (tipicamente materie prime minerali, agricole e animali).

  2. Merci lavorate: beni alla cui produzione hanno partecipato due o più Paesi sono considerate originarie del Paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (intendendo  anche l'eventuale incorporazione di prodotti originari di quel Paese ovvero una lavorazione che termina con un prodotto diverso e/o con un valore aggiunto maggiore). L'esportatore, quindi, deve stabilire dove sia stato effettuato il processo produttivo che, all'interno della filiera produttiva, ha determinato l'ottenimento di un prodotto sostanzialmente nuovo, con caratteristiche e proprietà specifiche non possedute né dai materiali di partenza, né dal prodotto semilavorato.

I criteri di base per individuare l'origine sono:

  1. cambio di classificazione tariffaria;

  2. percentuale del valore aggiunto;

  3. tipi di lavorazione conferenti l'origine.

Per stabilire quale sia l'ultima lavorazione sostanziale è utile consultare l'allegato 22-01 del nuovo codice doganale in cui è riportato un elenco, non esaustivo, di voci doganali con le relative regole per determinare l'origine dei beni.

Per visionare o scaricare la normativa di riferimento andare all'articolo Normativa/Disposizioni Certificati d'origine.

Informazioni generali 

Il Certificato di Origine è un documento che attesta l'origine, nello specifico l'origine non preferenziale (faq 1.03), della merce destinata all'esportazione verso Paesi extra U.E.

E'  rilasciato a fronte di una fattura di vendita all'estero.

Non è obbligatorio a fronte di ogni esportazione. Può essere richiesto per motivi commerciali o doganali.

La Camera di Commercio competente per provincia, (dove è ubicata la sede legale o, in alternativa, per scelta dell'impresa, dove è ubicata un'unità locale) rilascia il certificato di origine, dietro richiesta firmata dal legale rappresentante dell'impresa. 

Su richiesta scritta e motivata dell'impresa, il certificato di origine può essere rilasciato, previa autorizzazione della Camera competente, anche da quella nel cui territorio si trova la merce oggetto dell'esportazione.

No.  Il certificato di origine viene stampato sul formulario direttamente dalla Camera di Commercio, a seguito di richiesta telematica, oppure direttamente dall'impresa, presso la propria sede, se si utilizza il servizio stampa in azienda.

 

Il servizio è fornito sulla piattaforma CERT'O.

Per avere informazioni dettagliate sulla procedura, consultare la pagina dedicata alla Procedura telematica.

La richiesta di certificato di origine e la fattura di esportazione devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato/ procuratore dotato  di poteri di firma per i documenti export. I poteri di firma devono essere riscontrabili in visura camerale.

 

Il richiedente rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nella richiesta di emissione di certificato di origine,  ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In base all'art 76 della medesima Legge, la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici che  derivano dal certificato e una responsabilità civile e penale.

I certificati di origine vengono richiesti per le esportazioni verso i Paesi extra-Unione europea. E' possibile verificare in quali Paesi è normalmente richiesto al link: www.schedeexport.it

Tuttavia, in casi eccezionali, è possibile richiedere e ottenere il certificato di origine anche per merce avente destinazione finale un Paese dell'Unione Europea.

 

 

A fronte di ogni spedizione di merce può essere rilasciato un unico certificato di origine.

Si. In questo caso verrà emesso un certificato proforma. E' necessario, in fase di richiesta, sulla piattaforma Cert'O,  selezionare la casella "certificato di origine proforma".

 

Sì, è possibile richiedere una o più copie di ogni certificato di origine anche in un momento successivo al rilascio del certificato originale. La richiesta di copia deve essere inoltrata telematicamente attraverso la PIATTAFORMA Cert'O – sezione VISTI/ATTESTAZIONI/COPIE e deve presentare in allegato il Modulo richiesta copia

Nelle disposizioni ministeriali è previsto che il certificato di origine venga redatto in lingua italiana.

Tuttavia, è prevista anche la possibilità di uso di altra lingua, secondo necessità commerciali.

In questo caso, il funzionario camerale, se lo ritiene necessario per la comprensione del documento, può chiedere una traduzione scritta, in italiano, del certificato stesso.

L'impresa può ottenere il rilascio di un duplicato, in seguito alla  denuncia di smarrimento, effettuata presso le autorità competenti. 

La richiesta di duplicato deve essere inoltrata attraverso il servizio Cert'O, seguendo la consueta procedura di richiesta di nuovo certificato di origine. Alla nuova richiesta sarà necessario allegare:

  • la denuncia di smarrimento rilasciata dall'autorità competente firmata digitalmente dal legale rappresentante
  • lettera firmata digitalmente dal legale rappresentante con la quale dichiara che il  certificato è stato smarrito e che l'impresa si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dal suo utilizzo da parte di terzi.

In casella 5 del modello base verrà inserita la dicitura "duplicato" seguita dai riferimenti del certificato smarrito (n. seriale, n. protocollo, data di emissione)

La richiesta è consentita entro 6 mesi dalla data di rilascio del certificato di origine smarrito.

Un certificato di origine già emesso non può essere modificato.

E' necessario chiedere l'emissione di un nuovo certificato di origine e richiedere, contemporaneamente, l'annullamento del precedente certificato, allegando alla nuova richiesta il  documento in formato pdf Modulo richiesta di annullamento C.O. (dimensione 67 Kb)

 

Bisogna richiederne l'annullamento.
E' necessario inviare via pec alla pec camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it, il Icona pdfModulo richiesta di annullamento del certificato firmato digitalmente dal legale rappresentante.
La restituzione del CO annullato è necessaria solo se il certificato è stato stampato presso la sede camerale e in caso di stampa in azienda su formulario.
Nel caso in cui si richiede l'emissione di un nuovo certificato in seguito all'annullamento, è solo necessario allegare alla nuova richiesta il  Icona pdfModulo richiesta di annullamento  (Vedi Faq 2.13)

l certificati di origine e altri visti su documenti per l'esportazione devono essere richiesti esclusivamente in modalità telematica attraverso la

Piattaforma Cert'O

FAQ - Cert'O 

 

 

Effettuare una richiesta di certificato di origine sul portale Cert'O, indicando nel campo note  che è necessaria l'apostilla della Prefettura.

Si riceverà mail dalla Camera di Commercio con le istruzioni per il ritiro, anche se è stata emessa la richiesta di stampa in azienda su foglio bianco.

 

Le copie redatte e rilasciate conformemente all’originale hanno lo stesso valore di quest’ultimo.  Non è ammesso rilasciare più di un originale per la medesima spedizione.

In alternativa alla fattura attached, si suggerisce di richiedere un certificato multi-pagina dichiarando tutti i prodotti presenti in fattura di esportazione.

Se il cliente richiede necessariamente la fattura attached, dovrà essere obbligatoriamente valorizzato il campo visto su fattura contestualmente alla richiesta di certificato. La casella descrizione merci (casella 6) dovrà essere compilata inserendo la dicitura "come da fattura allegata"+ una descrizione generale della merce.

Si precisa che la richiesta di fattura attached è possibile solo in casi particolari  come da disposizioni di Unioncamere Nazionale (vedere normativa pag.12, punti 1 e 2)

La casella 6 del certificato di origine prevede la descrizione corretta della merce come riportata in fattura di esportazione.

La merce deve essere descritta con dettagli sufficienti per individuarne la corretta tariffa doganale.

 Descrizioni della merce troppo generiche o troppo dettagliate non sono consentite.

Relativamente all'origine della merce, è necessario considerare come luogo di origine quello dove si trova lo stabilimento di produzione della merce (non la sede amministrativa, magazzini, deposito ecc.).

In  casella 3 deve essere indicato il Paese di origine della merce.

Se la merce è di produzione dell'Unione Europea:

indicare in casella 3 Unione Europea; è facoltativo aggiungere il Paese (es: Unione Europea - Italia). Se i Paesi di produzione della merce sono diversi e se vengono elencati in casella 3 (es: Italia, Spagna, Francia, ecc), è necessario indicare gli stessi anche in casella 6 (descrizione della merce). Accanto ad ogni articolo andrà indicato  il rispettivo Paese di origine.

Se la merce è di produzione extra-Unione europea:

indicare in casella 3 il nome del Paese per esteso. Se i Paesi di produzione della merce sono diversi devono essere  tutti elencati in casella 3;  è necessario indicare gli stessi  Paesi anche in casella 6 (descrizione della merce): accanto ad ogni articolo andrà indicato il rispettivo Paese di origine.

  1. Dichiarazioni discriminatorie (es: menzioni aventi lo scopo di esprimere, in termini più o meno diretti o espliciti, un comportamento di discriminazione riguardo a beni prodotti da alcuni Paesi);

  2. Dichiarazioni quali: merce esclusivamente/totalmente/completamente di origine italiana (o di altro Paese), merce: 100% Italian origin, wholly/purely/exclusively/entirely of Italian origin, e simili, in quanto dichiarazioni che possono ritenersi implicitamente discriminatorie e/o comunque non rispondenti ai criteri del regolamento doganale relativi all'origine non preferenziale.

  3. Dichiarazioni quali: Si certifica/si attesta/si dichiara che ... (We certify/state/declare that …), e simili.

  4. Dichiarazioni di origine espresse nella forma Made in ..., in quanto, sebbene il Codice Doganale Comunitario ne consenta l'uso ove si verifichino le condizioni previste dalla normativa, si tratta di una formula che fa riferimento a criteri di origine (stabiliti dal D.L. 135/2009 per la tutela del Made in Italy) differenti da quelli relativi all'origine non preferenziale.

Sì è possibile,  alle seguenti condizioni:

  • che rispecchi una reale spedizione parziale della merce inclusa nella fattura di esportazione;

  • che la parte di merce oggetto di esportazione sia chiaramente individuata ed elencata alla casella 6;

  • che i dati riguardanti la quantità/peso parziali della merce oggetto dell'esportazione siano indicati sia nella casella 7 del certificato di origine che nella fattura di esportazione.

Sì, è possibile, purché tutta la merce sia oggetto della stessa spedizione. In questo caso, nella compilazione del certificato di origine, è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni:

  • casella 5: spazio destinato a riportare gli estremi delle varie fatture export relative alla spedizione;

  • casella 6: in questa casella va riportata la descrizione della merce di cui alle diverse fatture (con descrizione unica o distinta in base alla natura delle merci di cui alle rispettive fatture);

  • casella 7: in questa casella va riportata la somma delle quantità descritte nelle fatture, o separatamente, le quantità totali di ogni fattura, se trattasi di merci diverse.

Se la merce è stata prodotta/fabbricata dall'esportatore/speditore non è necessario allegare alcun documento probatorio dell'origine, in quanto l'attività di produzione esercitata e dichiarata sul certificato di origine sarà verificata attraverso la visura camerale. Il luogo di produzione da indicare sul certificato di origine è quello in cui si fabbrica la merce, non la sede legale dell'impresa, qualora i due luoghi siano diversi.

Se l'esportatore/speditore ha acquistato la merce da un commerciante italiano o da un fornitore di un altro Paese dell'Unione europea, è necessario allegare la fattura di acquisto del fornitore da cui si rilevi l'origine della merce. Qualora la fattura non contenga riferimenti all'origine della merce, deve essere allegata, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice, che attesta l'origine della merce descritta nella fattura. Ciascuna impresa fornitrice avrà cura di procurarsi, a propria tutela, la documentazione probatoria dell'origine della merce medesima fino ad arrivare al produttore.

a) importazione diretta: la merce è stata acquistata in un Paese extra-Unione europea (Paese di origine della merce) ed è stata importata direttamente in Italia dall'esportatore/speditore.

E' necessario allegare:

  • fattura di acquisto;

  • bolletta doganale, da cui risulta l'origine della merce e/o certificato d'origine della merce rilasciato dal Paese estero;

b) importazione indiretta: la merce è stata acquistata da un commerciante europeo, che l'ha già importata nel territorio doganale dell' Unione Europea.

E' necessario allegare:

  • fattura di acquisto contenente dichiarazione relativa all'origine della merce;

  • qualora la fattura non contenga riferimenti all'origine della merce, deve essere allegata una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice, che attesta l'origine della merce descritta nella fattura oppure del certificato di origine della merce rilasciato nel Paese di produzione.

c) La merce è stata acquistata dal produttore o da un commerciante extra-Unione Europea, ma viene esportata direttamente al destinatario finale senza entrare in Italia.

E' necessario allegare:

  • fattura di acquisto del fornitore straniero;

  • documentazione attestante la spedizione verso il Paese extra Unione europea;

  • certificato di origine della merce rilasciato nel Paese di produzione;

  • dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa  in cui si specifica che, non essendo la merce entrata nell'Unione europea , non si dispone delle bollette doganali di importazione.

Se i codici o la descrizione merceologica degli articoli di cui alla fattura di esportazione sono diversi da quelli utilizzati nella fattura del fornitore, l'esportatore dovrà  allegare alla richiesta una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dalla quale risultino le corrispondenze fra una codifica/descrizione del prodotto e l'altra.

 

La Camera di Commercio non può assecondare le richieste degli Istituti di Credito e/o delle imprese esportatrici per l'inserimento nel certificato di origine di dichiarazioni non previste e/o descrizioni particolari delle merci.

Prima della loro accettazione, l'impresa può negoziare i contenuti di eventuali lettere di credito legate all'esportazione e verificare che non contengano richieste che non possono essere soddisfatte in base alle regole di compilazione del certificato di origine.

In nessun caso, può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Il certificato di origine per merce usata/vecchia viene richiesto per macchinari o attrezzature industriali.

Se l'impresa esportatrice non dispone più della fattura di acquisto (es. merce acquistata da oltre 10 anni-termine di conservazione delle fatture), e/o di dichiarazione del fornitore relativa all'origine della merce, può presentare:

  •  manuali d'uso
  • etichettature
  • fotografie della macchina con ingrandimenti della targa o delle stampigliature apposte su di essa, ecc.
  • materiale in cui si evince il nome del produttore, il luogo di fabbricazione, il numero di serie
  • altro utile ad identificare inequivocabilmente il bene esportato e a comprovarne l'origine.

In mancanza di adeguate prove dell'origine, il certificato di origine non può essere rilasciato.

La triangolazione si verifica quando l'impresa italiana A vende la propria merce ad un cliente B, di un qualsiasi Paese, che deve riesportarla ad un suo cliente C; l'impresa italiana A non invia la merce al proprio cliente B, ma la esporta direttamente per suo conto a C.

In questo caso, l'esportatore italiano deve inserire, sia in fattura di esportazione sia in casella 2 del certificato di origine, il nome e l'indirizzo del destinatario della fattura e la dicitura destinazione finale seguita dai dati del destinatario finale della merce.

Se non è sufficiente lo spazio della casella 2, vanno inseriti nella casella 5 i riferimenti del proprio cliente B e nella casella 2 vanno inseriti il nome e l'indirizzo del destinatario finale C.

L'esportatore/speditore italiano (A) deve allegare alla richiesta di certificato di origine una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, in cui chiede, per motivi commerciali, che il proprio cliente estero (B) non compaia nel certificato di origine.

Il certificato di origine deve riportare, nella casella 2, il nome e l'indirizzo del destinatario finale della merce (C) o anche solo la dicitura all'ordine, seguito dal Paese di destinazione finale.

La triangolazione deve poter essere riscontrata nella documentazione allegata (fattura export).

Nel caso in cui lo speditore non è direttamente colui che emette la fattura di vendita verso il destinatario finale, nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura ”per conto di” seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all’estero. Deve, inoltre, essere allegata la delega a richiedere il certificato di origine con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. Il conferimento di incarico a richiedere il certificato di origine deve essere documentato da parte di colui che emette la fattura di vendita verso il Paese destinatario delle merci. In tali casi di transazioni triangolari, è necessario allegare la fattura di vendita verso il destinatario finale, salvo i casi di impedimento per riservatezza commerciale. In tale ultima circostanza farà fede la sola menzione del destinatario e degli estremi della fattura nell’atto di delega.

  • Se la merce è in transito verso l'estero: è necessario solamente allegare la bolla doganale e specificare nel campo giacenza merci la dicitura "in transito".
  • Se la merce è a destino oppure si è in possesso di una fattura emessa da oltre 30 giorni, è necessario allegare i seguenti documenti: 
  1. Lettera su carta intestata firmata digitalmente dal legale rappresentante, con la quale si dichiara di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata e si specificano i motivi per cui il Certificato di Origine è richiesto a posteriori (ad es., perché è necessario per lo sdoganamento, oppure perché il cliente lo ha chiesto solo successivamente alla spedizione).
  2. Documenti relativi all'avvenuta spedizione della merce (es. fattura con il “visto uscire”, polizza di carico ecc.).

Nella fase di richiesta flaggare la casella "a posteriori". Il certificato viene emesso con la menzione "rilasciato a posteriori".

Il rilascio di certificati di origine a posteriori si riferisce a spedizioni avvenute entro e non oltre i sei mesi dalla richiesta.

In questo caso è necessario allegare:

  • una dichiarazione di origine della merce redatta dai fornitori
  • i documenti di trasporto

oppure

  • i soli documenti di trasporto se contenenti chiari riferimenti a tipologia e origine della merce oggetto di spedizione.

 

 Dichiarazione dell'impresa che richiede il certificato d'origine, la quale deve contenere:

a) il percorso merci in territorio estero

b) che la merce non viene importata in Unione europea

c) che non sono stati richiesti certificati in precedenza sulla stessa fattura di esportazione

Certificato di origine emesso da organismo estero abilitato

Fattura di acquisto del fornitore estero

Documento doganale che certifica il percorso delle merci in territorio estero

 

 

Sportelli e orari

Il ritiro dei certificati di origine e di altri documenti per l'estero avviene presso la Portineria della Camera di Commercio di Brescia  - Via Einaudi 23 -  nei seguenti orari:

  • dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:30
  • venerdì dalle 8:30 alle 17:00

 L'incaricato dell'impresa firmerà una ricevuta al momento del ritiro dei documenti.

E' possibile ritirare i documenti tramite corriere/spedizioniere, in questo caso:

  • è obbligatorio inviare la lettera di vettura all'indirizzo ritiro@bs.camcom.it  solo dopo aver ricevuto la notifica via e-mail di : "pratica chiusa con esito positivo".
  •  il corriere firmerà una ricevuta di avvenuto ritiro;
  • senza lettera di vettura i documenti non verranno consegnati.

L'incaricato dell'impresa (o il corriere), esonera la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità, qualora si verifichino disguidi per consegne non andate a buon fine.

 

I certificati di origine e altri documenti per l'estero sono disponibili dal terzo giorno lavorativo successivo a quello  della richiesta.

A titolo esemplificativo

TEMPI STANDARD DI RILASCIO

 

Inoltro richiesta documenti da parte dell'impresa

Disponibilità dei documenti rilasciati presso la sede della Camera di Commercio

N.B: In momenti di particolare afflusso di richieste, potrebbe non essere garantita la tempistica di rilascio sotto riportata

lunedì mercoledì
martedì giovedì
mercoledì venerdì
giovedì lunedì
venerdì martedì

L'accesso allo sportello avviene solo previa prenotazione da effettuarsi tramite il portale Servizi Online.

La richiesta di certificato di origine o altri documenti per l'estero, allo sportello, è ammessa soltanto nei seguenti casi:

  • richiesta da parte di persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese.

Internazionalizzazione - Visti per l'esportazione

I visti attualmente rilasciati dalla camera di Commercio sono i seguenti:

  1. visto poteri di firma;

  2. visto per deposito;

  3. visto legalizzazione di firma (già visto UPICA).

     

    Per informazioni e per scaricare la modulistica necessaria alla richiesta di Visti andare alla pagina Visti per l'esportazione.

  • Il documento da vistare deve servire per un'esportazione, o comunque per l'espletamento di una pratica riguardante rapporti con l'estero;
  • la richiesta, per competenza, deve pervenire da una impresa di Brescia o provincia;

Le Camere di Commercio non vistano documenti con le seguenti diciture:

“Si certifica che ...”; “Si attesta che...”; “Si dichiara che...” riferite all'origine di una merce.

L'unico atto che le Camere di Commercio possono emettere, in relazione all'origine della merce, è il Certificato di Origine, come ribadito dalle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere Nazionale di cui alla nota n 75361 del 26/8/2009.

Il visto "poteri di firma" attesta che il firmatario del documento ha poteri di firma conferiti nei modi previsti dalla legge in relazione all'impresa che presenta l'istanza.

I poteri di firma devono avere riscontro nella visura camerale. Viene rilasciato su dichiarazioni rese dall'impresa nell'ambito di transazioni con l'estero. Per le modalità di rilascio, andare alla pagina Visti per l'esportazione.

Il visto "di deposito" viene apposto su documenti emessi da soggetti diversi dall'impresa richiedente (Enti pubblici, laboratori di analisi, imprese di certificazione, ecc.), con riferimento a dati e/o situazioni dell'impresa richiedente stessa.

Il visto di deposito attesta semplicemente che una copia del documento di cui si chiede il visto è depositato agli atti della Camera di Commercio. La Camera di Commercio non entra, pertanto, nel merito del contenuto del documento, ovvero non dichiara ne attesta alcunchè. Per le modalità di rilascio, andare alla pagina Visti per l'esportazione.

Il visto di "legalizzazione" (denominato anche "visto ex upica" o "autentica" ) viene aggiunto, su richiesta delle imprese, ad un visto poteri di firma o di deposito, a convalida della firma del funzionario camerale che ha vistato l'atto medesimo.

E' solitamente richiesto quando il documento riguarda operazioni commerciali con i paesi arabi . 

Per le modalità di rilascio, andare alla pagina Visti per l'esportazione.

Effettuare sul portale Cert'O una richiesta di visto, selezionando l'opzione ritiro in Camera di Commercio.

Non è possibile effettuare, in questo caso, una richiesta con modalità di stampa in azienda.

In caso di necessità di apporre l'apostilla sul documento, indicarlo nel campo note in fase di caricamento della richiesta.

 

Internazionalizzazione - Attestati di libera vendita

E' un documento  che attesta la libera vendita di un determinato prodotto sul territorio italiano e/o dell'Unione europea. 

Solitamente è richiesto per prodotti alimentari, cosmetici, farmaceutici e sanitari, ma può essere richiesto per qualunque tipo di merce.

L'impresa deve presentare copia  delle fatture degli ultimi tre mesi, emesse a clienti italiani e/o dell'Unione europea relative al prodotto/i elencati.

L'attestato di libera vendita ha validità sei mesi dalla data di emissione, a meno che non mutino in anticipo i dati in esso contenuti.

 

Internazionalizzazione - Assegnazione n. meccanografico

E' un codice alfanumerico, attribuito dalla Camera di Commercio, che identifica un'impresa come abitualmente operante con l'estero.

L'esportatore abituale deve esserne in possesso per richiedere alla Camera di Commercio  certificazioni e visti per l'estero.

L'attribuzione del numero meccanografico ha anche, per l'impresa, una finalità promozionale: infatti comporta l'inserimento nella banca dati Italiancom, ovvero negli elenchi nominativi di imprese bresciane esportatrici che vengono forniti a potenziali aziende e intermediari esteri che ne facciano richiesta.

L'aggiornamento annuale da parte delle imprese della banca dati consente anche alla Camera di Commercio di informare le aziende su argomenti di interesse in relazione all'export.

Il nr meccanografico viene rilasciato dietro presentazione di un modulo di richiesta firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato/procuratore. I poteri di rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione, o comunque per quanto riguarda i documenti per l'estero, devono essere depositati presso il Registro delle Imprese e riscontrabili dalla visura camerale.

Per scaricare il modulo di richiesta e le istruzioni relative alla procedura andare alla pagina Assegnazione n. meccanografico.

Sì, è possibile fare richiesta di rilascio di numero meccanografico anche telematicamente e con l'utilizzo della firma digitale.

Per eseguire la procedura telematica andare alla pagina del sito di Infocamere all'indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it, scegliere la scheda "servizi e-gov" e selezionare, quindi, l'opzione "Ditte operanti con l'estero".

La convalida annuale, da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, viene ricevuta solo telematicamente.

Deve possedere i seguenti requisiti (previsti dalla circ. min. n. 3576/c del 6/5/2004):

  • avere la propria sede legale o un'unità locale nella provincia per la quale è territorialmente competente la Camera di Commercio a cui è richiesto il numero meccanografico;
  • risultare attiva in visura camerale;
  • essere in regola con il pagamento del diritto annuale relativo all'anno precedente;
  • non essere sottoposta a procedure concorsuali;
  • avere effettuato, nell'anno in corso, almeno una transazione con l'estero, per un valore superiore a 12.500 Euro

No. Il numero meccanografico è unico, e viene rilasciato dalla Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha la propria sede legale o unità locale.

Una volta attivata la nuova sede legale, l'impresa dovrà chiedere un nuovo numero alla Camera di Commercio territorialmente competente e chiedere la cancellazione del nr meccanografico dalla precedente Camera di Commercio. Nel caso in cui anche la vecchia sede legale sia mantenuta attiva, come sede secondaria o come unità locale, l'impresa può conservare il vecchio numero meccanografico.

La richiesta di cancellazione del nr meccanografico deve essere presentata anche in caso di cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese.

E' probabile che la convalida non sia stata effettuata da qualche anno. In questo caso il sistema esegue automaticamente la convalida anche per gli anni in cui questa operazione non sia stata fatta
Si ricorda che, in base alla normativa vigente, l'Impresa è tenuta a convalidare ogni anno il proprio numero meccanografico.

Internazionalizzazione - Carnet ATA

Il Carnet ATA è un documento doganale, istituito da una convenzione internazionale, la cui funzione è quella di semplificare le operazioni di importazione ed esportazione temporanea di merci. Il Carnet ATA, infatti, consente di:

  • sostituire i documenti doganali ordinari previsti dalla procedura doganale di esportazione temporanea con un documento di più agevole utilizzo, che riduce notevolmente i tempi e i costi delle procedure amministrative presso gli uffici doganali;

  • evitare il pagamento dei diritti doganali all'importazione, che, nella prassi ordinaria, devono essere versati in cauzione alla dogana del Paese di importazione. Il rilascio di un Carnet ATA, comporta la contestuale attivazione, da parte del richiedente, di una polizza assicurativa (Unioncamere ha affidato il servizio cauzionamento alla Società Generali S.p.A.), che garantisce il pagamento di diritti doganali alle dogane estere, nel caso in cui la merce non venga riesportata. L'Ente garante per l'Italia che risponde nei confronti delle dogane estere, e a favore del quale viene pertanto emessa la polizza, è l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma.

Sì è possibile, solo se si tratta di un veicolo non immatricolato. Il veicolo oggetto dell'esportazione dovrà quindi essere, a sua volta, trasportato su altro veicolo.

Per l'esportazione temporanea di veicoli immatricolati è possibile richiedere all'ACI il cosiddetto “Carnet ACI”, con funzioni analoghe a quelle del Carnet ATA.

E' necessario rivolgersi direttamente agli Uffici Doganali per effettuare una pratica ordinaria di temporanea esportazione.

La convenzione ATA prevede l'utilizzo del Carnet, da parte di chi esporta merce "in temporanea esportazione"  per i seguenti motivi:

  1. materiali professionali ovvero attrezzature per uso professionale;

  2. fiere e mostre ovvero esposizione di materiale in contesti fieristici;

  3. campioni commerciali ovvero presentazioni di campionari di merce a clienti esteri.

No. Il Carnet ATA può essere utilizzato per merci che attraversano le dogane dei Paesi che hanno aderito alla convenzione ATA, e limitatamente agli utilizzi e alle modalità consentite da ciascun Paese.

Non è necessario. L'Unione Europea costituisce territorio doganale unico, e come tale le merci circolano liberamente. Di conseguenza, il Carnet ATA va utilizzato solo per temporanea esportazione in un Paese extra-UE. L'utilizzatore di un Carnet ATA può espletare le operazioni doganali, sia in entrata che in uscita dall'UnioneEuropea, presso una qualunque dogana UE, anche se è preferibile, perchè più agevole o veloce, espletare le operazioni doganali presso la dogana più vicina.

Il Carnet ATA può essere richiesto anche da un soggetto privato che deve seguire la medesima procedura prevista per le imprese (vedi faq n. 1) ad eccezione di quanto segue:

  • il richiedente deve compilare il "Modello richiesta polizza", e recarsi presso la Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella dove ha la residenza, per ottenere il documento di nulla osta in cui viene attestato, tra l'altro, che lo stesso non ha contestazioni in corso in relazione ai pagamenti di diritti doganali alle dogane estere;
  • ottenuto il documento di cui sopra il richiedente deve recarsi personalmente negli uffici della Compagnia di Assicurazione per l'emissione della necessaria polizza assicurativa.

Il premio assicurativo (il cui importo minimo è di 56 Euro) viene calcolato sulla base del valore commerciale complessivo degli articoli inseriti nella lista merci (v. faq n. 9 ).

Detto valore deve essere indicato dal richiedente sulla domanda di Carnet e sulla lista merci stessa.

Consultare il fascicolo "Istruzioni sull'uso e il rilascio del Carnet Ata" alla pagina Carnet ATA.

No. La polizza assicurativa viene emessa esclusivamente a copertura del mancato pagamento dei diritti doganali dovuti al Paese estero per la mancata riesportazione della merce.

L'elenco merce riveste una particolare importanza poichè il totale del valore della merce determina il calcolo del valore della polizza di cauzionamanto.

Per la corretta compilazione dell'elenco è molto importante rispettare le modalità contenute nel fascicolo "Istruzioni sull'uso e il rilascio del Carnet ATA" scaricabile o consultabile alla pagina Carnet ATA.

In questo caso, l'impresa richiedente deve barrare il riquadro riservato al nominativo dell'utilizzatore (represented by...), ma prima della partenza, deve predisporre una delega scritta per l'utilizzatore, il quale dovrà esibirla, su richiesta, ai diversi Uffici doganali di passaggio.

Ottenuto il Carnet, il titolare (impresa richiedente) o l'utilizzatore deve recarsi presso una dogana italiana (o comunitaria), la quale effettua la cosiddetta “presa in carico” ovvero verifica le merci, appone i contrassegni necessari alla loro identificazione (come da elenco riportato sul retro della copertina verde e dei volets), attesta nell'apposito spazio della copertina verde che tali operazioni sono state effettuate, tratterrà il "volet" di esportazione comunitaria (giallo) e vidima la corrispondente "souche" all'interno del Carnet.

Dovrà essere cura dell'utilizzatore verificare che le dogane estere attraversate nel corso del viaggio facciano le corrette annotazioni sulle souches dei volets e trattengano la parte di volets di propria competenza, per non incorrere in sanzioni economiche.

No, il Carnet può essere utilizzato anche per portare all'estero solo una parte delle merci in esso elencate.

E' necessario che il funzionario doganale annoti sul Carnet solo la merce, contraddistinta dal numero con cui viene individuata nella copertina, che viene esportata/reimportata in via temporanea nel corso di quel viaggio.

Un Carnet ATA ha validità di un anno a partire dalla data di emissione, o dalla data di rilascio della polizza assicurativa, secondo i casi. Entro la data di scadenza la merce accompagnata dal Carnet (che è evidenziata sulla copertina verde e su tutti i "volets") deve rientrare nel territorio comunitario.Attenzione: se il Carnet utilizzato è nel formato che consente solo due viaggi, la durata di validità termina automaticamente al rientro dal secondo viaggio, indipendentemente dalla scadenza prevista.Successivamente, entro otto giorni dalla data di rientro, il Carnet dovrà essere riconsegnato alla Camera di Commercio che lo ha emesso, la quale verificherà che l'utilizzo sia avvenuto in maniera corretta.

Il numero di operazioni consentite dipende dal tipo di Carnet ATA utilizzato:

  • Carnet ATA base: consente l'esecuzione di due soli viaggi all'estero; non consente l'integrazione di ulteriori fogli; si entingue una volta esaurite le operazioni ammesse con la dotazione prevista, indipendentemente dalla data di scadenza.
  • Carnet ATA standard: consente l'esecuzione fino a quattro viaggi all'estero; consente l'integrazione di fogli interni per ulteriori illimitati viaggi nell'arco di validità del Carnet ATA.

No. Una volta emesso il Carnet, la lista merci non può più essere modificata.

Se necessaria una modifica, si dovrà chiedere l'emissione di un ulteriore Carnet (e di una nuova polizza assicurativa) per le sole merci aggiuntive. Ogni Carnet potrà, ovviamente, essere utilizzato indipendentemente dall'altro, o contemporaneamente ad esso.

Vi sono merci che non possono mai essere comprese in un Carnet ATA, quali:

  • i materiali di consumo;
  • le merci temporaneamente esportate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione;
  • le attrezzature per lavori edili, se non sono di uso manuale;
  • i veicoli immatricolati, e quindi circolanti su strada;
  • merci deperibili;
  • altro (es. per veicoli per manifestazioni sportive, animali, merci per gare e/o esposizioni , fiere ecc., va verificata la possibilità in relazione alle convenzioni firmate dai singoli Paesi).

Gli utilizzi irregolari di un Carnet ATA possono essere di diverso tipo. Ad esempio, è possibile che uno o più "volets" non siano stati compilati e/o trattenuti dalle dogane competenti, oppure che una o più "souches" non siano state vidimate. Solitamente, se l'impresa esportatrice non è in grado di dare spiegazioni o di dimostrare, tramite i timbri apposti dalle dogane sulle souches del carnet, l'avvenuta riesportazione delle merci dal Paese estero, potrebbe rendersi necessario il pagamento dei diritti doganali dovuti alla dogana estera come se fosse avvenuta una esportazione definitiva, oppure la stessa potrebbe richiedere un importo per la regolarizzazione della pratica.

Il contenzioso internazionale viene seguito da Unioncamere Nazionale, con l'intervento delle Camere di Commercio competenti, cui si rivolgono le dogane estere per qualsiasi anomalia riscontrata.

 Al momento dell'uscita dal Paese estero, l'impresa deve presentare alla Dogana denuncia di furto o smarrimento della merce.

La Dogana potrà chiedere il pagamento dei diritti doganali corrispondenti e ne annoterà la riscossione sulla "souche" di competenza. Emetterà inoltre bolletta doganale per l'importazione definitiva, che dovrà essere presentata alla Camera di Commercio all'atto della restituzione del Carnet.

All'uscita dal Paese estero, la dogana chiederà all'impresa il pagamento dei diritti doganali (v. faq n. 19) sulla merce venduta. Al rientro in Unione europea, l'impresa deve presentare il Carnet alla dogana che aveva effettuato le operazioni di esportazione. Al momento della riconsegna del Carnet alla Camera di Commercio, è necessario che l'impresa presenti i seguenti documenti:

  • fattura di vendita della merce;
  • bolletta doganale attestante l'esportazione definitiva e le ricevute di pagamento dei diritti dovuti;
  • souches di reimportazione nell' Unione europea con annotazione della trasformazione da esportazione temporanea a esportazione definitiva per gli articoli rimasti all'estero;
  • bolletta EX-A  che verrà emessa dalla dogana italiana o dell'Unione europea  al momento dell'annotazione dell'operazione di reimportazione 

In caso di smarrimento o furto di un Carnet ancora in corso di utilizzo, (cioè quando le merci si trovano ancora all'estero), il titolare deve sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità (Polizia di Stato o Carabinieri). Esaminata la denuncia la Camera di Commercio rilascia un “duplicato” della copertina, dotato del numero di fogli necessari per completare le operazioni doganali. Se il Carnet viene smarrito o rubato dopo la conclusione del viaggio, il titolare deve comunque sporgere denuncia alle Autorità competenti, dichiarando se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. In caso positivo la denuncia deve essere corredata della dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia del relativo volet o dichiarazione sostitutiva) – cosidetto “certificato di presenza” - rilasciato dalla Dogana. Al contrario, in caso di mancanza della documentazione reimportazione, la Camera è tenuta a trasmettere copia della denucia ad Unioncamere ed alla Direzione della Generali Italia Spa.

I tempi di rilascio di un Carnet ATA sono di quattro giorni lavorativi, a partire dal momento in cui tutta la documentazione richiesta è completa e consegnata all'Ufficio Internazionalizzazione.

E' consigliabile, comunque, presentare la richiesta di Carnet ATA con un discreto anticipo rispetto alla data prevista per la partenza.

Internazionalizzazione - Altri Documenti esportazione

 

Secondo la normativa brasiliana, l'importazione di vini e bevande in Brasile richiede il certificato denominato ANEXO IX sul quale è previsto un VISTO della Camera di Commercio di competenza.

Per richiedere il VISTO sul modello ANEXO IX  è necessario avere ottenuto precedentemente il Certificato di Origine per la merce oggetto dell'Anexo IX.

La richiesta di rilascio di VISTO deve essere inoltrata tramite il servizio Cert'O - sezione VISTI. Per informazioni sul servizio Cert'O:  Procedura telematica.

La richiesta di rilascio sarà composta dai seguenti documenti:

  1. modulo richiesta di rilascio di Visto su Anexo IX - PDFModulo di richiesta (dimensione 189 Kb) - compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
  2. modello Anexo IX - PDF scaricabile qui (dimensione  303 Kb) -  compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
  3. copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato;
  4. copie di fatture di vendita in Italia o in Ue del medesimo prodotto.

Costo visto: € 3,00.

Per approfondimenti consultare la pagina Comunicazioni per l'export -  Importazione di vini e bevande in Brasile - Anexo IX .

L'Exporter Registry Form è un documento che è richiesto per esportare alcuni prodotti tessili in Turchia.

Il modello del documento dovrà essere compilato dalla ditta esportatrice e vidimato presso la Camera di Commercio con un "visto potere di firma".

Per scaricare il fac-simile del certificato Exporter Registry Form, andare alla pagina Comunicazioni per l'export alla voce "Turchia - prodotti tessili".

Per scaricare il modello di richiesta "visto potere di firma" andare alla pagina Visti per l'esportazione.

A partire dal 15 giugno 2012 tutte le spedizioni di articoli tessili e pelletteria verso l'Egitto devono essere accompagnate da un "Certificato d'Ispezione e Controllo (CoI)". Detto certificato dovrà essere rilasciato da un laboratorio o da un organismo di certificazione riconosciuto dall'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), o da altro ente comunque approvato dal Ministero del Commercio Estero.

Su tale documento l'impresa deve richiedere l'autenticazione all'Ambasciata italiana nel paese d'origine delle merci e richiedere alla Camera di Commercio un "visto di deposito".

Per scaricare il modello di richiesta "visto di deposito" andare alla pagina Visti per l'esportazione

Per approfondimenti andare alla pagina Comunicazioni per l'export alla voce "Egitto - Importazioni di tessili e pelletteria".

Si, alcuni Paesi hanno emanato disposizioni in merito alla documentazione da produrre per l'importazione di merci o alcune tipologie di merci. Si tratta di documenti o certificati che non vengono emessi o vistati dalle Camere di Commercio ma da altri Enti.

Per approfondimenti andare alla pagina Comunicazioni per l'export.

La Camera di Commercio di Brescia non rilascia visure camerali con una specifica dicitura “valide per l'estero”, può rilasciare certificati di iscrizione camerale con firma estesa del funzionario camerale, per maggiori informazioni cliccare qui

Per richiedere il certificato valido per l'estero prendere appuntamento allo sportello Polifunzionale della Camera di Commercio al seguente  link: appuntamento online

Se necessario il visto autentica (ex-upica) sul certificato in lingua inglese,  prendere appuntamento allo sportello certificazioni per l'estero

 

E' possibile richiedere in lingua inglese: 

  • il certificato di iscrizione nel registro delle imprese

  • la visura della posizione dell'impresa

Per informazioni sulla procedura da seguire per la richiesta ed il costo andare alla pagina Certificazioni, visure, elenchi e copie di atti

La Camera di Commercio può fornire copia dei bilanci depositati dalle Società di capitali e di tutti gli atti sociali iscritti al Registro Imprese nazionale.

E' anche possibile richiedere una copia conforme del bilancio dell'impresa mediante presentazione allo sportello camerale polifunzionale dell'apposito modello di domanda e procedere alla legalizzazione per l'estero presso la Prefettura.

E' possibile consultare la pagina Copie di atti e bilanci: tipologia di rilascio copie e costi.

La Camera di Commercio non vista, di norma, lettere di invito a cittadini stranieri.

L'impresa può allegare, alla domanda che il cittadino straniero inoltra per il rilascio dei visti di ingresso per ragioni d'affari, un certificato di iscrizione o visura camerale di data non anteriore a tre mesi.

Internazionalizzazione - Procedura telematica CERT'O

Accesso portale Telemaco e Cert'O

Dal 1° gennaio 2021 il certificato di origine e altri visti su documenti per l'esportazione devono essere richiesti esclusivamente in modalità telematica attraverso la PIATTAFORMA Cert'O

I certificati di origine emessi dalla nostra Camera di Commercio riportano il numero unico nazionale (nel formato CXXYZ0000000), e il QR code o il codice di verifica, che si aggiungono al numero di formulario e servono ad identificare i certificati di origine sulla Banca Dati nazionale dei Certificati di Origine.

Per poter utilizzare Cert'O è necessario:

  • essere in possesso di un dispositivo di firma digitale.
  • registrarsi al sito web registroimprese.it - servizio Telemaco

Per le indicazioni relative alla registrazione al servizio Telemaco andare alla faq 1.2

  • Collegarsi al sito https://www.registroimprese.it/registrazione;
  • è necessario scegliere il profilo “Servizio Telemaco per l'accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche”. 

Accesso a Telemaco:

  • password se già in possesso. In caso di smarrimento la password può essere recuperata;
  • se non si è già in possesso di password, per accedervi è necessario utilizzare un dispositivo di autenticazione digitale: SPID,CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi) in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 - c.d. Decreto Semplificazioni.

Il pagamento dei diritti di segreteria avviene anticipatamente, al momento dell'invio della pratica, tramite il prepagato del servizio TELEMACO.

Sul portale  https://www.registroimprese.it/home, terminata la registrazione,  è necessario procedere con l'alimentazione del proprio "borsellino" - scegliere l'opzione per "diritti di segreteria" 

Al fine di associare alla nuova utenza un plafond per assolvere i diritti di segreteria, all’atto dell’invio della richiesta telematica dei certificati di origine/altri documenti per l’estero, procedere come segue:

  • Collegarsi al sito www.registroimprese.it
  • Cliccare (in alto a destra) su “Area utente”.
  • Cliccare sulla voce “accedi” - Verrà richiesto l’inserimento delle credenziali Telemaco precedentemente ricevute a mezzo e-mail.

Una volta effettuato l’accesso:

  • Cliccare in altro a destra sulla propria user ID.
  • Selezionare la voce “SALDO E VERSAMENTO” e la voce “AUMENTA IL CREDITO” indicando successivamente l’importo desiderato sotto la voce DIRITTI (NON tariffa) e completando il pagamento attraverso una transazione con carta di credito.

La pratica di richiesta di certificato di origine viene automaticamente respinta dal sistema.

E' necessario collegarsi al sito www.registroimprese.it

  • Cliccare (in alto a destra) su “Area utente”.
  • Cliccare sulla voce “accedi” - Verrà richiesto l’inserimento delle credenziali Telemaco precedentemente ricevute a mezzo e-mail.

Una volta effettuato l’accesso:

  • Cliccare in altro a destra sulla propria user ID.
  • Selezionare la voce “SALDO E VERSAMENTO” e la voce “AUMENTA IL CREDITO” indicando successivamente l’importo desiderato sotto la voce DIRITTI (NON tariffa) e completando il pagamento attraverso una transazione con carta di credito.
  • cliccare su "saldo e versamento" e "aumenta credito".

La pratica deve essere inoltrata nuovamente.

Si, è possibile:

  • Collegarsi al sito www.registroimprese.it
  • Cliccare (in alto a destra) su “Area utente”.
  • Cliccare sulla voce “accedi” - Verrà richiesto l’inserimento delle credenziali Telemaco precedentemente ricevute a mezzo e-mail.

Una volta effettuato l’accesso:

  • Cliccare in altro a destra sulla propria user ID.
  • Selezionare la voce “SALDO E VERSAMENTO” e la voce "TRASFERIMENTO- DIRITTI/TARIFFE".

Il trasferimento è possibile solo per importi pari o superiori a € 50 e il numero massimo di operazioni in un mese è pari a 2. 

E' probabile che stiate inserendo la P.I. anzichè il C.F.

E' necessario accedere al sito www.webtelemaco.infocamere.it, inserire le proprie credenziali e cliccare in fondo alla pagina “Per completare la registrazione (nel caso di Nuovo Utente) o modificare i propri dati già inseriti vai qui”.

Una volta effettuato l’accesso, verificare la correttezza dei dati e che nel campo Codice Fiscale/Partita IVA sia presente il codice fiscale Impresa. Tale operazione va effettuata una tantum o qualora sia necessario modificare alcuni dati successivamente.

Significa che la ditta ha attivato su Telemaco un profilo da consultatore e non da speditore pratiche. E' possibile effettuare il cambio su Telemaco:

 

 

Per modificare l'indirizzo mail al quale si ricevono le notifiche di Cert'O (esempio: mail di chiusura esito positivo della pratica) è necessario:

  • Collegarsi al sito www.registroimprese.it-Telemaco
  • Cliccare (in alto a destra) su “Area utente”- Accedi
  • Entrare nel proprio profilo e modificare la mail inserita

In caso di difficoltà, contattare il servizio assistenza.

Procedure di invio dei documenti

 La richiesta di rilascio del certificato di origine o altro documento è stata regolarmente ricevuta sulla piattaforma Cert'O.

Significa che si è verificato un errore nella firma digitale oppure nel caricamento dei documenti.

Ricaricare i documenti e controllare se la firma digitale è valida.

Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza.

La richiesta di "Autentica" è la richiesta del timbro "legalizzazione" o timbro "ex-upica". Viene richiesto talvolta per determinati Paesi.

Attenzione a non "flaggare" questa richiesta, se non necessaria,  poichè il costo di € 3,00 per ogni "autentica"  e viene automaticamente addebitato.

Al momento dell' "INVIO PRATICA" - il sistema chiede di valorizzare i campi relativi all'ordine, cioè il dettaglio della richiesta.

Se serve il solo ORIGINALE del certificato di origine non è necessario valorizzare alcun campo. Infatti il sistema produce di "default" l'originale del C.O.

Solo nel caso si intenda chiedere una o più copie è necessario valorizzare il campo "copie".

Il campo "visti" riguarda la richiesta di "Visto potere di firma" sulla fattura di vendita.

Il campo "autentiche" riguarda la richiesta di un Visto di legalizzazione (chiamato anche visto ex Upica).

Il documento che genera CERT'O (modello base) è in formato xml. Se viene scaricato in pdf non viene riconosciuto dal sistema.

Il documento deve essere scaricato in formato .xml,  firmato e caricato nuovamente sulla piattaforma.

Attenzione a non rinominare il documento, altrimenti  cambia l'estensione del file e non viene riconosciuto dalla piattaforma.

Quando il certificato di origine (o altro documento richiesto) è pronto per il ritiro l'impresa riceve una mail con la comunicazione di PRATICA CHIUSA CON ESITO POSITIVO.

Dal ricevimento di questa notifica il documento è disponibile per il ritiro presso la portineria della Camera di Commercio.

L'utente deve collegarsi a Cert'O

  • se la richiesta risulta "CHIUSA CON ESITO POSITIVO" : è disponibile per il ritiro;

  • se la richiesta risulta: "RICHIESTA RETTIFICA": l'ufficio competente ha richiesto una rettifica del modello base oppure una integrazione della documentazione;

  • se la richiesta risulta "IN ISTRUTTORIA": l'ufficio ha in esame la pratica;

  • se la richiesta risulta "IN CARICO ALL'UFFICIO COMPETENTE": la pratica è regolarmente caricata sulla piattaforma.

E' possibile, previo invio della domanda di adesione alla Camera di Commercio.

Le modalità di stampa possibile sono:

  • stampa su formulario standard prestampato (preventivamente da ritirare presso la Camera di Commercio)
  • stampa su carta bianca formato A4 - 64 mg/mq

In entrambi i casi è necessario utilizzare per la stampa dei documenti una stampante a colori.

Per informazioni complete andare alla pagina Certificato di Origine - Stampa in Azienda