Soggetti non obbligati

Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale 2022:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2021 (salvo sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
     
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 31 gennaio 2022 (scadenza spostata dal 30 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 in quanto il 30 gennaio 2022 cade di domenica);
     
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al registro delle imprese entro il 31 gennaio 2022 (scadenza spostata dal 30 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 in quanto il 30 gennaio 2022 cade di domenica);
     
  • le società cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2021 (art. 2544 cc).