Finalità e modalità operative
Le finalità e le modalità operative del Suap si possono così riassumere:
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costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente (l'imprenditore) in relazione a tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di “attività produttive” e di “prestazione di servizi”, e a quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività;
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provvede all'inoltro telematico della documentazione agli enti e organismi terzi (es.: ASL, ARPA, VV.FF.) i quali debbono adottare, a loro volta, modalità telematiche di ricevimento e trasmissione;
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fornisce, all'utente/impresa-richiedente, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento;
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al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato inizio dell'attività.
Quando la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) è contestuale alla "comunicazione unica" (ComUnica) la relativa modulistica deve essere compilata mediante il programma applicativo in uso presso il Suap/Comune, al quale si può accedere dal sito www.impresainungiorno.gov.it, e deve essere presentata in modalità telematica presso il Registro Imprese attraverso il sistema camerale "ComUnica", che la trasmette immediatamente al Suap comunale.
In questo caso, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al Suap, ha gli stessi effetti
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della ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al Suap della segnalazione o dell'istanza;
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della ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del Suap tramite web browser.
L'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della ComUnica/Scia e dalla data di emissione della ricevuta decorrono altresì i termini di cui all'articolo 19 della legge 241/90.
Scia e ComUnica - istruzioni e procedure:
lettera circolare 1/Suap (dimensione 202 Kb) - attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 3, del D.lgs 59/10 e all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 160/10.
modello allegato A (11) (dimensione 47.8 Kb) - modello comunicazione avvio attività. Allegato alla lettera circolare 1/Suap
lettera circolare 5/Suap (dimensione 172 Kb) - indicazioni per commercio all'ingrosso non alimentare.
lettera circolare 6/Suap (dimensione 231,53 Kb) - indicazioni per esercizi di videolottery e sale bingo.
lettera circolare 8/Suap (dimensione 209,58 Kb) - indicazioni per vendita da parte di produttori agricoli.
lettera circolare 9/Suap (dimensione 254,91 Kb) - indicazioni per verifiche quindicennali su impianti di distribuzione carburante.
lettera circolare 10/Suap (dimensione 254,30Kb) - indicazioni per depositi e magazzini.
lettera circolare 11/Suap (dimensione 241,32 Kb) - sottoscrizione scia per attivita' di competenza camerale.
lettera circolare 12/Suap (dimensione 242,47 Kb) - indicazioni per attivita' di facchinaggio e pulizie
La legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 prevede che le imprese artigiane presentino la richiesta di qualifica artigiana contestualmente alla comunicazione di inizio attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.
La qualifica artigiana è riconosciuta solo alle imprese che svolgono legittimamente l'attività e che, pertanto, sono in possesso di tutte le abilitazioni e/o autorizzazioni previste dalla legge, incluse quelle di natura sanitaria, urbanistica, ambientale ed edilizia.
L'impresa denuncia il rispetto delle suddette normative presentando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il giorno stesso in cui inizia l'attività. Per questo motivo la SCIA deve sempre essere allegata alla comunicazione di inizio attività e richiesta di qualifica artigiana indirizzata al registro delle imprese che provvederà a trasmettere immediatamente la SCIA al SUAP, come previsto dall'art. 5 del DPR 160/2010.
Il Suap, come tutte le pubbliche amministrazioni, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, per ciascun procedimento amministrativo ( Scia e/o istanza di parte) rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti (e/o la modulistica) che il richiedente (imprenditore) ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. In caso di mancato adempimento, il Suap (o l'organismo/ente della P.A.) non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento (o modulo) e deve invitare il richiedente a regolarizzare/conformare la documentazione in un termine congruo (di almeno 30 giorni)
"SuRi" (interscambio informativo tra il Suap e il Registro delle imprese)
Il Suap ha anche l'onere di trasmettere, esclusivamente in modalità telematica, alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, le comunicazioni attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla-osta comunque denominati. Si tratta di documentazione rilasciata dallo stesso sportello unico o acquisita da altre amministrazioni, ovvero comunicata dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali.
Il duplicato informatico di questi atti deve essere inviato, inoltre, alla Camera di Commercio territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati (imprese e loro titolari o rappresentanti) la produzione dei documenti già così acquisiti agli atti.
lettera circolare 2/S.u.a.p Interoperatività sportello unico per le attività produttive - registro delle imprese (dimensione 184 Kb)
lettera circolare 4/S.u.a.p "Fascicolo informatico di impresa” - “Interoperabilità Sportello unico per le attività produttive e Registro delle imprese” - “Contestualità delle istanze presentate al Registro delle imprese e allo Sportello unico per le attività produttive”. (dimensione 183 Kb)
Dove rivolgersi
SUAP e Impresa
Solo per i SUAP, i Comuni e gli altri Enti e organismi della Pubblica amministrazione l'Ufficio è contattabile presso il n° telef. 030/3725331 e la casella e-mail: suap.cameradicommercio@bs.camcom.it
Servizio di "Supporto Specialistico Registro Imprese": collegarsi alla piattaforma SSRI
Sportello virtuale servizi on line: collegarsi alla piattaforma SERVIZIonline