Nuove iscrizioni

Con decreto del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025 destinato al finanziamento di progetti strategici per la competitività delle imprese, come previsto dall'art. 18 c. 10 della L. n. 580/93 e successive modifiche.
Soggetti che si iscrivono in corso d'anno

Le nuove imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno 2025 sono tenute al pagamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, versando i seguenti importi:

- Impresa individuale iscritta nella sezione speciale:

  Importo dovuto Importo da versare
Solo sede € 52,80 € 53,00
Sede + 1 UL € 52,80 + € 10,56 € 63,00
Solo 1 UL € 10,56 € 11,00
Sede + numero “n” UL € 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero “n” UL) Il totale arrotondato all'unità di euro
Numero “n” UL € 10,56 da moltiplicare per il numero “n” UL Il totale arrotondato all'unità di euro

 

  Importo Sede Importo U.L. (1)
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Società semplice agricola iscritta nella sezione speciale agricola € 60,00 € 12,00
Società cooperativa € 120,00 € 24,00
Consorzio € 120,00 € 24,00
Società semplice non agricola € 120,00 € 24,00
Società fra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 96/2001 € 120,00 € 24,00
Società di persone € 120,00 € 24,00
Società di capitali € 120,00 € 24,00
Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria - € 24,00
Nuovo soggetto Rea diverso dalle unità locali € 18,00 -
Sede secondaria di impresa con sede principale all'estero € 66,00 -
Unità locale di impresa con sede principale all'estero - € 66,00

(1) importo unità locali sia di imprese neo iscritte sia di imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Trasferimenti sede

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Sanzioni

Si rammenta che ai sensi dell'art.18 della legge 580/93 le Camere di commercio sono tenute ad applicare le sanzioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, secondo i criteri e le modalità stabilite con il decreto 27 gennaio 2005, n. 54.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Sanzioni amministrative