Deposito bilanci ed elenchi soci
Deposito dei bilanci in formato XBRL
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”.
La tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE oltre che dal sito di XBRL ITALIA.
Le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:
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la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
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la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.
Inizio esercizio prima del 1/1/2016 |
Versione 2015-12-14 |
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Inizio esercizio dal 1/1/2016 in poi |
Versione 2018-11-04 |
Si ricorda, infine, che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.
Di seguito si riporta l'avviso pubblicato in G.U. della nuova tassonomia XBRL per i documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.
Avviso pubblicazione nuove tassonomie XBRL (dimensione 496 Kb)
Per tenere conto delle modifiche normative introdotte dal legislatore con il decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013, la nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità.
Le principali novità introdotte sono:
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l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commenti testuali in calce allo stato patrimoniale, per permettere alle micro-imprese di non redigere la nota integrativa; in caso di micro-imprese iscritte nella sezione speciale del registro imprese start-up e PMI, le informazioni relative all'eventuale requisito vantato di "ricerca e sviluppo" andranno riportate in calce allo stato patrimoniale, come disposto dal parere del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017;
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il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
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il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL).
Il D.Lgs 139/2015 ha inoltre variato alcuni articoli del codice civile inerenti la redazione del bilancio d'esercizio.
Per le principali novità è possibile consultare:
Codice civile comparato prima e dopo il D.Lgs 139/2015 (dimensione 186 Kb)
Per informazioni inerenti la redazione del bilancio in formato XBRL si prega di consultare il Manuale utente per la redazione del bilancio completo XBRL 2021, disponibile sul sito www.webtelemaco.infocamere.it.
Pagamento immediato di sanzioni in caso di tardivo deposito
Nel caso in cui si desideri pagare immediatamente la sanzione, è necessario che venga effettuata una specifica comunicazione all'indirizzo di posta elettronica posta.utente@bs.camcom.it precisando:
● denominazione e numero rea della società
● numero e data del protocollo dell'istanza di deposito del bilancio
Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al registro delle imprese - 2024 (versione 18 marzo 2024) (dimensione 1,2 MB)
Il manuale nazionale guida in modo chiaro e dettagliato alla compilazione e all'invio telematico del bilancio d'esercizio con il software bilanci on line o con Fedra (versione 6.94.04).
Per ulteriori informazioni su:
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sottoscrizione del verbale di approvazione del bilancio
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casi specifici
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rettifica al deposito del bilancio di esercizio e consolidato
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rettifica al deposito dell'elenco soci (S.p.A, S.A.p.A. e loro consortili)
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elenco soci
si invita a consultare la piattaforma SSRI -Supporto Specialistico Registro Imprese
I seguenti allegati tecnici:
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istruzioni relative alla formazione e verifica del formato PDF/A ISO 19005 degli atti e documenti da iscrivere nel Registro Imprese
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istruzioni relative alle modalità di firma CadES e verifica della firma degli atti e documenti da iscrivere nel Registro Imprese
sono consultabili alla pagina Deposito pratiche telematiche.
Il decreto legislativo n. 254 del 30/12/2016, prevede l'obbligo per le grandi aziende (es. società quotate, banche, assicurazioni di grandi dimensioni) e/o per i gruppi di grandi dimensioni, di dichiarare alcune informazioni di carattere non finanziario da unire al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, contenute in una "dichiarazione individuale di carattere non finanziario" (cosiddetta DNF). Tali informazioni riguardano obiettivi e risultati nell'ambito di temi ambientali, sociali, attività del personale, rispetto dei diritti umani e lotta alla corruzione sia attiva che passiva che, nel prossimo futuro, verranno richieste ad una platea sempre più numerosa di aziende.
Le imprese che redigono, su base volontaria, un Bilancio/Rapporto di sostenibilità, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs n. 254/2016 e non essendo dunque tenute alla redazione di una DNF, possono chiederne la pubblicazione nel Registro delle imprese per promuoversi e raccontarsi ai propri stakeholders anche su questi aspetti, a beneficio del proprio business, oltre a completare il proprio assessment anche ai fini della valutazione del merito creditizio.
E' anche possibile consultare la specifica scheda di approfondimento al seguente link Servizio Supporto Registro Imprese
Con Decreto 20 marzo 2024 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti per il deposito dei bilanci anno 2024.
Tale maggiorazione, che ha la finalità di finanziare l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), è stata stabilita in € 2,40.
Decreto maggiorazione diritti di segreteria per deposito bilanci anno 2024 (dimensione 464Kb)
Per dettagli sui diritti di segreteria consultare la pagina Tariffe diritti di segreteria
Dove rivolgersi
Impresa in un giorno
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
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