Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso per il diritto annuale

In caso di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio, i soggetti interessati possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 6 del decreto 27 gennaio 2005 n. 54, sanando spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando contestualmente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

In particolare, il termine massimo per regolarizzare l'eventuale omesso o insufficiente versamento del diritto annuale è un anno dalla violazione.

Chi lo può utilizzare:

  • le imprese che non hanno versato il diritto annuale, ovvero lo hanno versato in misura insufficiente, alle scadenze stabilite normativamente;
  • le nuove imprese iscritte al registro delle imprese nel corso dell'anno che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione.
Come si applica

Precisando che per la maggior parte delle imprese il diritto annuale deve essere corrisposto entro le seguenti scadenze:

scadenza ordinaria entro il 30 giugno 2023
scadenza lunga
(con la maggiorazione dello 0,40%)
dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023


Si informa che il ravvedimento operoso può essere applicato nei termini di seguito indicati.

Imprese già iscritte al 31 dicembre 2022
 

  • per i versamenti omessi

    il ravvedimento breve può essere applicato entro 30 giorni dalla scadenza lunga sull'importo maggiorato dello 0,40%, mentre il ravvedimento lungo può essere applicato solo entro un anno dalla scadenza ordinaria sull'importo non maggiorato;

  • per i versamenti parziali

    - effettuati entro la scadenza ordinaria il termine del ravvedimento decorre dalla scadenza ordinaria e il diritto annuale da versare è la differenza tra l'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% e l'importo versato entro la scadenza ordinaria,

    - effettuati dopo la scadenza ordinaria ed entro la scadenza lunga il termine del ravvedimento decorre dalla scadenza lunga e il diritto annuale da versare è la differenza tra l'importo dovuto maggiorato dello 0,40% e l'importo parziale versato.

Nuove imprese iscritte in corso d'anno
 

  • per i versamenti omessi e per i versamenti parziali

    il termine del ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento del diritto annuale di prima iscrizione (30 giorni dalla data di presentazione della domanda dell'iscrizione). N.B.: per le nuove iscrizioni non è prevista un'ulteriore scadenza lunga per effettuare il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%.

Modalità di applicazione del ravvedimento operoso

Il contribuente che, alle scadenze stabilite, non abbia versato il diritto annuale, può regolarizzare l'annualità:

1) mediante il ravvedimento breve - entro 30 giorni dalla violazione, con il pagamento contestuale:

  • del diritto annuale dovuto (eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per le imprese già iscritte);
  • della sanzione in misura ridotta pari al 3,75% del diritto annuale non versato (ossia pari a 1/8 del minimo della sanzione applicabile pari al 30% calcolato sul diritto annuale non versato);
  • degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,5% dal 1° gennaio 2024 (del 5% fino al 31 dicembre 2023), con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine fissato per il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato.

2) mediante il ravvedimento lungo - entro un anno dalla violazione, con il pagamento contestuale:

  • del diritto annuale dovuto (eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per le imprese già iscritte);
  • della sanzione in misura ridotta pari al 6% del diritto annuale non versato (ossia pari a 1/5 del minimo della sanzione applicabile pari al 30% calcolato sul diritto annuale non versato);
  • degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,5% dal 1° gennaio 2024 (del 5% fino al 31 dicembre 2023), con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine fissato per il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato.

Per applicare correttamente il ravvedimento operoso per diritto annuale dovuto dovuto alla Camera di commercio di Brescia è possibile utilizzare i seguenti files di calcolo (in formato Microsoft Excel e OpenOffice Calc).

xlsCalcolo ravvedimento operoso nuove iscrizioni anno 2024 (dimensione 18 Kb)

odsCalcolo ravvedimento operoso nuove iscrizioni anno 2024 (dimensione 27 Kb)

xlsCalcolo ravvedimento operoso anno 2023 per le imprese già iscritte al 31/12/2022 (dimensione 18 Kb)

odsCalcolo ravvedimento operoso anno 2023 per le imprese già iscritte al 31/12/2022 (dimensione 26 Kb)

xlsCalcolo ravvedimento operoso nuove iscrizioni anno 2023 (dimensione 18 Kb)

odsCalcolo ravvedimento operoso nuove iscrizioni anno 2023 (dimensione 27 Kb)

Modalità di pagamento

Il diritto annuale, la sanzione e gli interessi devono essere versati, utilizzando il modello F24, indicando nella sezione "IMU e altri tributi locali":

  • l'anno di riferimento (relativo al diritto annuale omesso, per esempio per diritto annuale 2023: 2023, per tutti e tre codici tributo);
  • la sigla della Provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria, nello spazio relativo al «Codice ente/codice comune» (per Brescia: BS);
  • i seguenti codici tributo:
     
    • 3850 per omesso versamento del diritto camerale annuale (eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per le imprese già iscritte). Il diritto si arrotonda all'unità di euro, la maggiorazione si arrotonda al centesimo di euro;
    • 3851 per gli interessi moratori arrotondandoli al centesimo di euro anche per importi inferiori ad euro 1,03;
    • 3852 per la sanzione ridotta arrotondandola al centesimo di euro anche per importi inferiori ad euro 1,03.

Si ricorda che il ravvedimento, in carenza di uno dei versamenti sopra richiamati, non si perfeziona..

Si ricorda, altresì, che i versamenti effettuati con i codici tributo "3851" (interessi moratori) e "3852" (sanzione) non sono compensabili (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).
pdfrisoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003 (dimensione 22 Kb)

La copia del modello F24 quietanzato e della comunicazione d'adesione al ravvedimento qui di seguito scaricabile, o analoga, dovrà essere presentata all'ufficio tramite lo Sportello Virtuale ServiziOnLine, o inviata all'indirizzo p.e.c. camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it, o spedita per posta.

documento in formato pdfComunicazione di adesione al ravvedimento operoso (dimensione 43 Kb)

documento in formato pdfIndicazioni per la formazione e verifica dei documenti in formato PDF/A (dimensione 377 Kb)

Ravvedimento operoso anni precedenti

Diritto annuale relativo agli anni dal 2001 al 2021

Per il diritto annuale relativo agli anni dal 2001 al 2021 i termini sono già scaduti pertanto tale istituto non può più essere applicato.

Diritto annuale relativo all'anno 2022

Imprese Ravvedimento "breve" Ravvedimento "lungo"
Imprese già iscritte
al 31/12/2021
entro un anno dal termine fissato
per il pagamento
entro un anno dal termine fissato
per il pagamento
Imprese iscritte
nel corso del 2022
entro un anno dal termine fissato
per il pagamento
entro un anno dal termine fissato
per il pagamento


Il contribuente che, alle scadenze stabilite, non abbia versato il diritto di cui trattasi, può ravvedersi:

1) entro 30 giorni dalla violazione, mediante il contestuale pagamento:

  • del diritto annuale dovuto (eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per le imprese già iscritte);
  • della sanzione in misura ridotta pari al 3,75% del diritto annuale non versato (ossia pari a 1/8 del minimo della sanzione applicabile pari al 30% calcolato sul diritto annuale non versato);
  • degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,5% dal 1° gennaio 2024 (del 5% fino al 31 dicembre 2023), con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine fissato per il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato.

2) entro un anno dalla violazione, mediante il contestuale pagamento:

  • del diritto annuale dovuto (eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per le imprese già iscritte);
  • della sanzione in misura ridotta pari al 6% del diritto annuale non versato (ossia pari a 1/5 del minimo della sanzione applicabile pari al 30% calcolato sul diritto annuale non versato);
  • degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,5% dal 1° gennaio 2024 (del 5% fino al 31 dicembre 2023), con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine fissato per il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato.

xlsCalcolo ravvedimento operoso anno 2022 per le imprese già iscritte al 31/12/2021 (dimensione 18 Kb)

odsCalcolo ravvedimento operoso anno 2022 per le imprese già iscritte al 31/12/2021 (dimensione 26 Kb)

xlsCalcolo ravvedimento operoso nuove iscrizioni anno 2022 (dimensione 18 Kb)

odsCalcolo ravvedimento operoso nuove iscrizioni anno 2022 (dimensione 27 Kb)