Facchinaggio - Qualifiche tecniche
Nota per imprese e professionisti
Dal 20/10/2017 le Amministrazioni comunali hanno l’obbligo di pubblicare sui loro siti istituzionali e sulle piattaforme telematiche di riferimento i nuovi moduli unificati e standardizzati a livello nazionale per l’avvio dell’attività di facchinaggio, secondo quanto previsto dai Decreti Legislativi 126 e 222 del 2016 (c.d. Decreti Madia) e approvati in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 6 luglio 2017.
Informiamo che a tal fine l’applicativo impresainungiorno.gov.it è aggiornato con il nuovo adempimento, pertanto gli uffici SUAP potranno già ricevere segnalazioni certificate di inizio attività di facchinaggio integrate con gli aspetti di competenza camerale.
Si tratta, infatti, di un’attività economica che necessita di requisiti morali previsti dalla normativa di settore il cui controllo spetta al registro delle imprese delle Camere di commercio.
Le imprese della Lombardia saranno invitate a compilare la modulistica per l’avvio di questa attività sui portali SUAP in modalità “contestuale” vale a dire con la Comunicazione Unica, ossia unitamente alla pratica di inizio attività presso il Registro delle imprese.
Trattandosi quindi una SCIA UNICA SUAP-RI non sarà più ammissibile l’invio e conseguente recepimento da parte del SUAP della sola Scia senza l’avvio contestuale comunicato al Registro imprese.
Parimenti il Registro delle imprese riterrà non produttivi di effetti giuridici i soli modelli di avvio RI-REA non integrati della relativa Scia Unica comportando il rifiuto di istanze che ne siano prive.
Di conseguenza l’impresa predispone sul portale SUAP una pratica contestuale RI-SUAP indicando come data di inizio attività la data di presentazione della segnalazione certificata-scia.
La ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l’avvenuta consegna al SUAP costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale di facchinaggio.
Sin da ora l’ufficio registro delle imprese, dando concreto avvio al nuovo regime amministrativo, verificherà la coerenza tra i contenuti della Scia e quanto comunicato nella modulistica informatica registro imprese, con particolare riferimento a sede dell’attività, settori di attività e requisiti tecnico professionali e morali auto dichiarati.
Il SUAP per parte sua riceverà la Scia Unica per il tramite della Comunica e sarà tenuto ad inoltrarla agli Enti competenti, tra i quali figurerà la stessa Camera di commercio nella sua nuova veste di Ente terzo per i controlli sui requisiti di cui alla Legge 57/01.
In questo nuovo percorso il Registro delle imprese dovrebbe effettuare la verifica di congruità e correttezza formale nei termini prescritti, segnalando al SUAP le eventuali irregolarità con richiesta di conformazione, che verranno trasmessi dal SUAP all’impresa con eventuale provvedimento di inibizione
Il riconoscimento dei requisiti interessa le imprese (persone fisiche, giuridiche o enti) che esercitano l'attività di facchinaggio per conto terzi, svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, e che esercitano le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti come di seguito indicate:
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portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
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insacco, pesatura legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettaura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
(*) Alle attività i cui al punto 2) si applica la normativa sul "facchinaggio" solo se l'attività di movimentazione delle merci, ad esse collegata e/o connessa, fosse l'attività principale o prevalente dell'impresa stessa piuttosto che un'attività del tutto accessoria, complementare o strumentale.
N.B. qualora nella denuncia di inizio attività si faccia riferimento solo ed esclusivamente ad una delle suddette attività (in particolare la "pulizia magazzini e piazzali") si applicheranno le norme specifiche del settore del facchinaggio (*) di cui al decreto interministeriale 221/2003; ove gli interessati facciano un generico riferimento alle attività di pulizia, si applicherà, invece, la disciplina del settore "imprese di pulizie" di cui alla legge 82/94, in quanto "norma speciale" per la materia. Le imprese, stabilite in uno stato membro dell'Unione europea, che intendono aprire sedi o unità locali in Italia, per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio economico e amministrativo (REA), se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle attività stesse, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.
Per svolgere la suddetta attività, l'impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti morali.
La procedura è soggetta agli adempimenti di cui al novellato art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, successivamente modificato dall' art. 9, commi 4 e 5, della L. 69/2009 e dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per le imprese che richiedono il riconoscimento della qualifica artigiana è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); per maggiori informazioni si rimanda all'articolo Suap: procedure relative alle imprese artigiane, presente nella pagina Requisiti.
Per tutte le informazioni inerenti i requisiti e le modalità di predisposizione delle pratiche relative all’inizio attività e al rinnovo cariche dell'attività di Facchinaggio si rinvia alle puntuali indicazioni del supporto specialistico Sari (nella sezione "Attività e altri adempimenti" selezionare "Attività regolamentate" e poi l’attività di proprio interesse)
Inserimento nelle fasce di classificazione (dimensione 23,3 Kb)
Per coloro che esercitano le attività di facchinaggio in violazione della disciplina normativa del settore (Legge 5 marzo 2001, n.57 e D.l. 30 giugno 2003, n. 221) e per chiunque stipula contratti per lo svolgimento delle attività di facchinaggio e movimentazione delle merci, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese, o con iscrizione sospesa, sono previste sanzioni amministrative.
Per informazioni consultare i "Quadri sinottici", quadro Y, disponibili alla pagina Violazioni amministrative.
All'impresa di facchinaggio che, nell'esercizio dell'attività, violi i doveri e gli obblighi imposti dalla legge vengono applicate delle sanzioni disciplinari.
Per informazioni consultare il "Regolamento" disponibile alla pagina Sanzioni disciplinari attività regolamentate.
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D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 modificato dal D.Lgs. 6 giugno 2012, n. 147;
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D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.
Dove rivolgersi
Formazione e abilitazioni alle imprese
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
Servizio di "Supporto Specialistico Registro Imprese": collegarsi alla piattaforma SSRI
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