Soggetti obbligati

Diritto annuale

Con nota  del Ministero dello Sviluppo Economico  sono state fissate le misure del diritto annuale per l'anno 2023 (pdf n. prot. 339674 del 11 novembre 2022 - dimensione 554 Kb).

Successivamente, con decreto del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025 destinato al finanziamento di progetti strategici per la competitività delle imprese, come previsto dall'art. 18 c. 10 della L. n. 580/93 e successive modifiche.

I soggetti che risultano già iscritti o annotati nel registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) al 1° gennaio 2023 sono tenuti al versamento del diritto annuale nelle seguenti misure:

Diritto annuale dovuto in misura fissa

Per l'anno 2023 i seguenti soggetti versano il diritto annuale nelle misure fisse:

  • le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese versano:
  Importo dovuto Importo da versare
Solo sede € 52,80 € 53,00
Sede + 1 UL € 52,80 + € 10,56 € 63,00
Solo 1 UL € 10,56 € 11,00
Sede + numero “n” UL € 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero “n” UL) Il totale arrotondato all'unità di euro
Numero “n” UL € 10,56 da moltiplicare per il numero “n” UL Il totale arrotondato all'unità di euro

 

  • le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate con la qualifica di impresa artigiana, versano per la sede legale un diritto fisso pari a € 120,00 e € 24,00 per ciascuna unità locale.
  • le sedi secondarie e le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero versano, per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio ove ha sede l’unità locale, un diritto di € 66,00;
  • i soggetti iscritti al REA versano per la sede un diritto fisso pari di € 18,00.
Diritto annuale dovuto in misura variabile in base a fasce di fatturato ed aliquote

In via transitoria, per l'anno 2023, i seguenti soggetti versano un importo fisso:·     

  • le società semplici non agricole versano 120,00 per la sede legale e € 24,00 per ogni unità locale;
  • le società semplici  agricole iscritte nella sezione speciale agricola versano 60,00 per la sede legale e € 12,00 per ogni unità locale;
  • le società tra avvocati (art. 16 del d.lgs 96/2001) annotate nella sezione speciale del registro delle imprese versano 120,00 per la sede legale e € 24,00 per ogni unità locale.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese devono calcolare il diritto annuale applicando al fatturato dell'esercizio 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% (N.B.: applicando la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% o applicando la riduzione del 40% si ottiene comunque lo stesso risultato) e successivamente arrotondati  alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e le relativa aliquote da utilizzare per i calcoli:

  • per scaglioni di fatturato fino a euro 100.000,00 si applica la misura fissa di euro 200,00
  • per scaglioni di fatturato oltre euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00, si applica l'aliquota dello 0,015%
  • per scaglioni di fatturato oltre euro 250.000,00 e fino a euro 500.000,00 si applica l'aliquota dello 0,013%
  • per scaglioni di fatturato oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00 si applica l'aliquota dello 0,010%
  • per scaglioni di fatturato oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 10.000.000,00 si applica l'aliquota dello 0,009%
  • per scaglioni di fatturato oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 35.000.000,00 si applica l'aliquota dello 0,005%
  • per scaglioni di fatturato oltre euro 35.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00 si applica l'aliquota dello 0,003%
  • per scaglioni di fatturato oltre euro 50.000.000,00 si applica l'aliquota dello 0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato – da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 – è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00 l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 120,00.

Si evidenzia che l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 40%, conseguentemente l'importo da versare per la sede non dovrà essere superiore a € 24.000,00.

Si ricorda, inoltre, che le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono calcolare, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello determinato per la sede principale, calcolato sull'importo commisurato al fatturato, fino ad un massimo di € 120,00 (€ 200,00 – 40%), e versare alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale l'importo ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro. Nel caso di sede e unità locale nella stessa provincia le operazioni di riduzione del 40% e di arrotondamento all'unità di euro dovranno essere eseguite sull'importo totale del diritto annuale, comprensivo di quello per l'unità locale.

Esempio: impresa ALFA  in Brescia con fatturato pari ad € 2.610.596,00, avente un'unità locale in provincia di Brescia:

  • importo base per la sede legale commisurato al fatturato: € 449,95364;
  • importo per l'unità locale: € 449,95364 x 20% = € 89,99073;
  • diritto annuale dovuto: € 449,95364 + € 89,99073 = € 539,94437 - riduzione del 40%, quindi pari ad € 323,96662;
  • diritto annuale da versare con F24 (arrotondato all'unità di euro): € 324,00.


Attenzione: nel caso si presentino, nel corso del 2023, istanze di cancellazione per le società, iscritte nella sezione ordinaria, il responsabile del procedimento provvederà alla verifica presso l'ufficio diritto annuale della regolarità dei pagamenti fino all'anno di presentazione dell'istanza. Nel caso risulti omesso o incompleto il versamento delle somme per il diritto annuale l'istanza verrà sospesa.

Definizione di fatturato

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato, con nota n. 5024 del 12 giugno 2008 e con nota n. 19230 del 3 marzo 2009, che per fatturato si intendono i seguenti valori contabili.

 

MODELLO IRAP 2009 Quadro IC Società di capitali

Sezione I - Imprese industriali e commerciali
I contribuenti che compilano la sezione I
, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IC5 (altri ricavi e proventi) del quadro IC del modello IRAP 2009.

Sezione II - Banche ed altri soggetti finanziari
I contribuenti che compilano la sezione II
, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e al rigo IC18 (commissioni attive) del quadro IC del modello IRAP 2009.

Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del d.lgs n. 446 del 1997 e sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo IC5 (altri ricavi e proventi) e al rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) del quadro IC del modello IRAP 2009.

Sezione III - Imprese di assicurazioni
I contribuenti che compilano la sezione III
, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono fare riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici così come rappresentati dalle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del codice civile, precisamente devono fare riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento dell'ISVAP 4 aprile 2008, n. 22 (pubblicato nella G.U. n. 106 del 29 aprile 2008). pdfregolamento dell'ISVAP 4 aprile 2008, n. 22 (dimensione 6016 Kb)

Sezione V - Società in regime forfetario
I contribuenti che compilano la sezione V
, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del codice civile.

MODELLO IRAP 2009 Quadro IQ Persone fisiche

Sezione I - Imprese art. 5-bis d.lgs n. 446 del 1997
I contribuenti che compilano la sezione I
, al fine del calcolo del fatturato devono considerare l'importo indicato al rigo IQ1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR). I contribuenti devono, altresì, scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore riportato nello stesso quadro.

Sezione II - Imprese art. 5 d.lgs n. 446 del 1997
I contribuenti che compilano la sezione II
, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IQ17 (altri ricavi e proventi).

Sezione III - Imprese in regime forfetario
Le imprese che determinano forfetariamente il reddito d'impresa
, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

MODELLO IRAP 2009 Quadro IP Società di persone

Sezione I - Società commerciali art. 5-bis d.lgs n. 446 del 1997
I contribuenti che compilano la sezione I
, al fine del calcolo del fatturato devono considerare l'importo indicato al rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR). I contribuenti devono, altresì, scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore riportato nello stesso quadro.

Sezione II - Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, d.lgs n. 446 del 1997
I contribuenti che compilano la sezione II
, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IP17 (altri ricavi e proventi).

Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del d.lgs n. 446/97, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e al rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati) del quadro IP del modello IRAP 2009.

Sezione III - Società in regime forfetario
Le società di persone che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario
, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

Sezione IV - Società esercenti attività agricola
Le società di persone esercenti attività agricola
, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo IP52 (corrispettivi).

SOCIETA' DI COMODO Modello IRAP 2009 Quadro IS Sezione IV

Le società non operative, denominate società di comodo, sono soggette ad una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Tali società sono tenute a compilare anche la sezione IV - Soggetti non operativi ex art. 30 l. n. 724/94 del quadro IS, sezione che non rileva ai fini della determinazione del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

CONTRIBUENTI "MINIMI"

Il regime dei "contribuenti minimi" è stato introdotto dall'articolo 1 commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è riservato, tra l'altro, alle persone fisiche residenti in Italia esercenti attività d'impresa, che:

- hanno conseguito ricavi in misura non superiore a 30.000 euro;

- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;

- non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione;

nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a Euro 15.000.

Per tali soggetti, se iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, si assumono i ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CONFIDI

I Confidi, considerata la peculiare attività che svolgono, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono far riferimento alla voce M031 "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico. Qualora i Confidi adottino i principi contabili internazionali, sono tenuti a far riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico.

 

Trasferimenti sede

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Sanzioni

Si rammenta che ai sensi dell'art.18 della legge 580/93 le Camere di commercio sono tenute ad applicare le sanzioni, nei casi di tardato od omesso versamento del diritto annuale, assogettandole alla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie disciplinate dal decreto legislativo 472/97.

Per maggiori informazioni consultare la pagina sanzioni amministrative.