Acconciatori Estetisti e Discipline Bio Naturali

Acconciatori - estetisti

In applicazione del decreto legislativo n. 147/2012, dal 14 settembre 2012 la competenza in merito alla valutazione del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista spetta al Comune competente per territorio.

L'impresa, quando inizia l'attività, inoltra la s.c.i.a. con ComUnica, contestualmente alla denuncia di inizio attività al registro delle imprese e alla richiesta di iscrizione dei responsabili tecnici nel r.e.a., dichiarando tutti i propri requisiti. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la s.c.i.a. al Comune competente per la successiva istruttoria.

Si rammenta, inoltre, che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore - estetista deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico è iscritto nel r.e.a. contestualmente alla presentazione della s.c.i.a..

Il responsabile tecnico può assumere tale incarico per una sola sede operativa e dovrà sempre essere presente negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico dovrà essere designato un sostituto.

Discipline bio-naturali

La Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ha introdotto la materia delle discipline bio-naturali che consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

pdfdisciplina bio naturali: nota operativa n. 17/2013 (dimensioni 104 Kb).

La presente nota operativa sostituisce la n. 16 del 12 novembre 2013.