Sanzioni amministrative
Nei casi di omesso o tardato pagamento del diritto annuale, le Camere di commercio sono tenute ad applicare le sanzioni (come previsto dall'art. 18 della legge 580/1993).
Tali sanzioni sono assoggettate alla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (prevista dal decreto legislativo 472/97).
Ogni Camera di commercio può autonomamente determinare i criteri sanzionatori sulla base degli indirizzi previsti nel decreto legislativo 472/97.
Tra gli effetti principali della riforma, l'introduzione della sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento, a favore della Camera di commercio competente per territorio, di una somma di denaro, in sostituzione della precedente sovrattassa. Non sono previste sanzioni accessorie.
La sanzione è determinata da criteri soggettivi, sulla base della gravità della violazione, desunta dalla condotta e dall'opera eventualmente svolta, per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze da parte del trasgressore. Per la prima volta trovano applicazione nel campo del diritto annuale i principi del favor rei e del ravvedimento operoso.
Il Consiglio camerale, con deliberazione n. 2/C del 23 febbraio 2007, ha deliberato il regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, consultabile alla pagina Statuto e regolamenti.
Per informazioni sul ravvedimento operoso è possibile consultare la sezione Ravvedimento operoso.
- Art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"
- Decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2 della legge 21 febbraio 2003, n. 27"
- Deliberazione del Consiglio camerale n. 2/C del 23 febbraio 2007 (dimensione 293 Kb)
Dove rivolgersi
Attività giuridica per le imprese
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
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