Sanzioni amministrative

Che cosa è

Nei casi di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, le Camere di commercio sono tenute ad applicare le sanzioni (come previsto dall'art. 18 della legge 580/1993), assoggettate alla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (prevista dal decreto legislativo 472/97), secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento emanato con il decreto interministeriale 27 gennaio 2005, n. 54.

Ogni Camera di commercio può autonomamente determinare i criteri sanzionatori sulla base degli indirizzi previsti nel suddetto decreto 27 gennaio 2005, n. 54.

Come opera

La sanzione è determinata da criteri soggettivi, sulla base della gravità della violazione, desunta dalla condotta e dall'opera eventualmente svolta, per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze da parte del trasgressore. Per la prima volta trovano applicazione nel campo del diritto annuale i principi del favor rei e del ravvedimento operoso.

Il Consiglio camerale, con deliberazione n. 2/C del 23 febbraio 2007, ha deliberato il regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, consultabile alla pagina Statuto e regolamenti

Per informazioni sul ravvedimento operoso è possibile consultare la sezione Ravvedimento operoso

Riferimenti normativi