CBCR - Comunicazione sulle imposte sul reddito
Dal 4 giugno 2026 nuovo adempimento da presentare al Registro Imprese: Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (Country-by-Country Reporting – CbCR)
In attuazione della Direttiva UE 2021/2101, il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128 ha introdotto un nuovo obbligo pubblicitario presso il Registro delle Imprese: la Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (comunicazione CbCR).
La nuova disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o in data successiva e mira a garantire la trasparenza fiscale delle grandi realtà societarie dei grandi gruppi multinazionali.
In particolare, con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) del 20 maggio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2026), sono state formalmente approvate le specifiche tecniche ministeriali (versione 7.09) della modulistica registro imprese, necessarie per la trasmissione telematica di questo adempimento, in vigore dal 4 giugno 2026.
L’obbligo si applica esclusivamente alle grandi imprese e ai gruppi societari multinazionali i cui ricavi eccedono l'importo di 750.000.000 di euro alla data di chiusura del bilancio/bilancio consolidato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.
Nello specifico, sono tenute all'adempimento:
- le società capogruppo,
- le società autonome,
- le società controllate da imprese capogruppo di Paesi terzi (extra-UE),
- le succursali aperte da imprese di Paesi terzi (extra-UE), che superano la soglia dimensionale prevista.
In dettaglio, i soggetti obbligati all'adempimento e i casi di esenzione sono elencati negli articoli 5-ter e 5-quater del D.Lgs n. 139/2015, introdotti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024.
Ai sensi dell'art. 5-sexies del D.Lgs n. 139/2015, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024, la comunicazione deve essere contestualmente pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa, garantendone l'accesso gratuito in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale. Il documento deve rimanere accessibile al pubblico per un periodo minimo di 5 anni consecutivi. La pratica depositata al Registro delle Imprese deve dare esplicitamente conto di tale avvenuta pubblicazione.
La comunicazione deve essere presentata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio per il quale è redatta (es. entro il 31/12/2026 per l'esercizio chiuso al 31/12/2025), esclusivamente per via telematica a cura degli amministratori della società/impresa presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica).
Alla pratica deve essere allegato lo specifico documento (CCR - Country by Country Reporting), redatto in conformità alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952, prodotto esclusivamente nel formato elettronico elaborabile Inline XBRL (iXBRL), con estensione .html o .xhtml e firmato digitalmente (con estensione .p7m).
Il documento CCR deve sempre essere sottoscritto digitalmente dall’amministratore della società, anche nel caso in cui l’istanza/modulistica non sia sottoscritta direttamente dall’amministratore, ma da un soggetto da lui incaricato al deposito al Registro Imprese.
L’adempimento è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria pari a 60 euro e dell’imposta di bollo prevista per la presentazione delle pratiche telematiche al registro imprese (65 euro).
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139
- Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128
- Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) del 20 maggio 2026
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Manuale operativo per l'invio delle comunicazioni sulle imposte sul reddito (CBCR).
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