Attività ispettive e di vigilanza

Sicurezza generale dei prodotti

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) che recepisce la Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti 2001/95/CE, armonizza e riordina le normative emanate nel nostro Paese nell'arco di quasi 20 anni che riguardano i processi di acquisto e consumo sia di beni che di servizi, in materia di tutela del consumatore.

Il Codice del Consumo tratta molteplici argomenti, fra cui informazioni sui prodotti posti in vendita, la pubblicità ingannevole, le norme sulle televendite, il credito al consumo, i contratti negoziati fuori dagli esercizi commerciali, i servizi turistici e la sicurezza dei prodotti.

La normativa si applica a tutti i prodotti con eccezione dei :

  • prodotti alimentari;

  • prodotti i cui requisiti di sicurezza sono già disciplinati da norme speciali comunitarie, cosiddette Direttive del “Nuovo approccio” (per esempio i giocattoli, i prodotti elettrici, i dispositivi di protezione individuale); si applica il Codice del Consumo solo per gli aspetti non contemplati da tali specifiche normative;

  • prodotti farmaceutici;

  • prodotti usati o forniti come pezzi di antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione.

Gli standard di sicurezza

Il Codice del Consumo impone a tutti i produttori di beni destinati al consumatore finale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri. Per prodotto sicuro si intende qualsiasi prodotto immesso sul mercato che, in normali condizioni d'uso o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio per le persone oppure rischi minimi, compatibili con l'impiego dello stesso.

Le disposizioni rivolte a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri sono previste dagli artt. 102 - 113 del Codice del Consumo.

documento in formato pdf Codice del consumo (dimensione 356 kb)

Si presume sicuro un prodotto se è conforme:

  • alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza;

  • alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue; in assenza, si valuta la sicurezza del prodotto in base a:

  • norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee;

  • norme in vigore nello Stato di commercializzazione;

  • raccomandazioni della Commissione europea su orientamenti di valutazione della sicurezza dei prodotti;

  • codici di buona condotta in materia di sicurezza;

  • ultimi ritrovati della tecnica;

  • livello di sicurezza ragionevolmente atteso dai consumatori.

Tutti i prodotti possono liberamente circolare nella Comunità europea senza alcuna restrizione, con beneficio reciproco di imprese e consumatori.

Il Regolamento 765/2008/CE, la Decisione 768/2008/CE, il recente Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 e la Nuova Guida blu sull'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022, forniscono gli obblighi generali degli operatori economici, le definizioni e le procedure di dimostrazione della conformità di un prodotto da parte del fabbricante, i requisiti dei prodotti, obiettivi della vigilanza.

 documento in formato pdf Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 (dim 548,3 Kb)
 documento in formato pdf Nuova Guida blu sull'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (dim 2,5 Mb)

Al rafforzamento della vigilanza è in particolare dedicato il Regolamento (UE) 2019/1020 il cui scopo è garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfino requisiti di elevata protezione degli interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale e sul luogo di lavoro, nonché la tutela del consumatore, la protezione dell'ambiente e della sicurezza pubblica.

Per dare esecuzione a tale Regolamento sono stati emanati
documento in formato pdf Legge 5 agosto 2022, n. 118 (dim 242,3 Kb) 
documento in formato pdf Decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 (dim 247,5 Kb)

Prodotti pericolosi

La Commissione Europea con la Direttiva 2001/95/CE ha introdotto l'obbligo a produttori e distributori che vogliono commercializzare nel  territorio comunitario generi di consumo non alimentari di informare l'Autorità competente dell'eventuale rischio per i consumatori legato al prodotto da loro commercializzato.

documento in formato pdfGuida produttori/distributori per notifica prodotti pericolosi (dimensione 5,2 Mb)

Per migliorare la vigilanza sul mercato e gestire i rischi che derivano dalla presenza sul mercato di un prodotto pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore, la Commissione Europea pubblica una rassegna settimanale di prodotti pericolosi segnalati dall'Autorità nazionale degli Stati membri che fornisce tutte le informazioni, il possibile pericolo e le misure adottate dal paese dichiarante.

Tale rassegna, disponibile sul portale della Commissione europea è un sistema rapido di scambio di informazioni tra i Paesi membri dell'Unione e la Commissione sulle azioni intraprese per prevenire o vietare la commercializzazione o l'uso di prodotti (esclusi alimentari, farmaci e dispositivi medici) che presentano rischi gravi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Il sistema registra sia i provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza come per esempio il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato, sia i provvedimenti posti in essere da fabbricanti e distributori, come per esempio il richiamo volontario (Business Gateway)

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2016653:sistema-di-allerta-rapex

Indicazioni minime su tutti i prodotti

In Italia i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del Codice del consumo non richiedono l'apposizione della marcatura CE ma devono comunque riportare in lingua italiana sull'etichetta, sulla confezione o sul foglio informativo, alcune indicazioni minime definite negli documento in formato pdfart 6-7-9 c del Codice del consumo (dimensione 55,6 Kb);

tali indicazioni comprendono:

  • la denominazione legale o merceologica del prodotto

  • il nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea (indirizzo completo)

  • l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente

  • i materiali impiegati e i metodi di lavorazione ove possano essere determinanti per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto

  • le istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto

I prodotti che sono invece regolati da specifiche Direttive (come per esempio i giocattoli, i prodotti elettrici, i dispositivi di protezione individuale, le pile e gli accumulatori, materiali e oggetti destinati a venire in contatto con alimenti, prodotti che contengono sostanze specificatamente normate) sono soggetti alla marcatura CE.

È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti le indicazioni obbligatorie, in forme chiaramente visibili e leggibili e nelle modalità stabilite per l'apposizione. 

Il Regolamento 765/2008/CE e la Decisione 768/2008/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 forniscono gli obblighi generali degli operatori economici, le definizioni e le procedure di verifica della conformità di un prodotto e di dimostrazione della conformità da parte del fabbricante.

Definizioni

Messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di una attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

Fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

Importatore: persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un Paese terzo.

Produttore : il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, colui che rimette a nuovo il prodotto, il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non é stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto, gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Distributore: persona fisica o giuridica nella catena di fornitura del prodotto, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato.

Rappresentante autorizzato (mandatario): persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante una mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto (marcare il prodotto, firmare e rilasciare dichiarazioni di conformità, conservare il fascicolo tecnico e tenere i documenti a disposizione delle Autorità).

Operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato e il distributore.

Obblighi del produttore

ll produttore è la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto stabilito nell'Unione europea:

  • qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

  • colui che rimette a nuovo il prodotto;

  • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nell'Ue;

  • l'importatore del prodotto

  • gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto

    Il Produttore:

  • fornisce in lingua italiana al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze

  • indica la propria identità ed i propri estremi (denominazione e indirizzo completo);

  • indica il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte;

  • effettua controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, tiene un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza;

  • provvede al ritiro, al richiamo e ad informare il consumatore degli eventuali rischi, in modo volontario o su richiesta delle competenti autorità;

  • informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;

  • collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono.

Obblighi del distributore

Il distributore è qualsiasi operatore professionale (persona fisica o giuridica) della catena di commercializzazione del prodotto, diversa dal produttore, dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato e la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

  • agisce con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire la sicurezza dei prodotti posti in commercio;

  • pone in vendita prodotti le cui informazioni, destinate ai consumatori e agli utenti, siano redatte in lingua italiana;

  • non fornisce prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso;

  • nel caso in cui abbia partecipato al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato:

    • trasmette le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza

    • conserva e fornisce la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore;

    • informa immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, precisando le azioni intraprese per prevenire tali rischi;

    • collabora con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti.

Vigilanza e controlli

Le funzioni di vigilanza del mercato sui prodotti immessi sul mercato europeo e messi a disposizione dei consumatori sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che le esercita avvalendosi delle Camere di Commercio nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per verificare la conformità dei prodotti vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Tipologie di controlli

La Camera di commercio effettua tre tipologie di controlli presso operatori individuati con estrazione a sorte tra quelli iscritti nel Registro delle imprese oppure su segnalazione documentata:

controllo visivo-formale: ha lo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle norme applicabili e riscontrabili mediante un esame visivo del prodotto e del suo imballaggio, la presenza delle informazioni minime e eventuali marcature;

controllo documentale: ha lo scopo di verificare la documentazione tecnica, redatta dal fabbricante del prodotto al fine di illustrare le procedure di verifica della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle specifiche normative applicabili di settore per poter immettere il prodotto sul mercato comunitario; la documentazione che deve essere messa a disposizione, su richiesta, dal fabbricante oppure dall’importatore o dal rappresentante autorizzato, viene valutata da laboratori accreditati;

controllo di laboratorio: consiste nel prelievo di un certo numero di esemplari identici di un prodotto e del loro invio ad un laboratorio accreditato per l’esecuzione di prove destinate a verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle normative applicabili di settore, oppure la corrispondenza a quanto dichiarato in etichetta.

Sportello sicurezza dei prodotti

La Camera di Commercio di Brescia, al fine di promuovere la cultura della sicurezza ha attivato lo sportello Sicurezza dei prodotti rivolto ai consumatori finali ed agli operatori della catena di fornitura (produttori, importatori, distributori)

Fra le numerose attività di vigilanza effettua anche ispezioni presso i Magazzini Generali presenti sul territorio provinciale; verifica il buono stato di conservazione delle merci, esamina i registri di entrata/uscita delle merci, i tariffari applicati per il deposito delle merci, la validità della cauzione, le fedi di deposito e le note di pegno (ove presenti) ed ogni altro documento relativo all'attività (per esempio le polizze assicurative stipulate a tutela delle merci, dei depositanti e dei locali adibiti a Magazzino Generale).

Sanzioni

La Camera di Commercio è competente in merito all'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti da comportamenti non conformi alle normative sulla sicurezza generale dei prodotti.

Le sanzioni sono disposte dall'art. 112 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

documento in formato pdfSanzioni (dimensione 45 Kb)

Contraffazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, ha redatto alcuni vademecum per rendere maggiormente consapevoli i cittadini/consumatori rispetto ai rischi connessi all’acquisto di prodotti contraffatti, soprattutto in tema di salute e sicurezza.

Consulta i Vademecum tematici realizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico:

documento in formato pdfVademecum abbigliamento calzature (dimensione 666 Kb);

documento in formato pdfVademecum cosmetici (dimensione 563 Kb)

documento in formato pdfVademecum elettrodomestici ricambi auto moto (dimensione760Kb)

documento in formato pdfVademecum giocattoli (dimensione 673 Kb)

documento in formato pdfVademecum informatica (dimensione 809 Kb)

documento in formato pdfVademecum occhiali (dimensione 502 Kb)

Seminari e convegni

documento in formato pdfSicurezza prodotti - Workshop del 9 luglio 2015 (dimensione 540 kb)

documento in formato pdfIncontro formativo settembre 2017 - Seminario sicurezza generale dei prodotti - La tutela del consumatore - Quadro normativo generale (dimensione 533 kb)

Link utili

Sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it

Sito internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: https://www.adm.gov.it

Segnalazione di non conformità di un prodotto

Per segnalare prodotti non conformi da sottoporre ad eventuale verifica da parte della Camera di commercio di Brescia è possibile utilizzare anche la procedura disponibile nella pagina servizi-online

Normativa di riferimento

Leggi nazionali:

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo

Legge 5 agosto 2022, n. 118

Decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157

Norme Comunitarie:

Regolamento (UE) 2019/1020del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 - sicurezza generale dei prodotti.

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 - norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Decisione n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 - quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione dell'8 novembre 2018 - linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica

Dove rivolgersi

Ufficio

Metrico e Tutela del Prodotto
Attività Ispettive e di Vigilanza
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia

Contatti
Avvisi/note

Modalità di richieste on line: collegarsi alla pagina SERVIZIonline

Ultima modifica
Gio 27 Apr, 2023