Procedura di mediazione

Avvio della procedura

L'avvio avviene mediante deposito presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione della domanda di mediazione, a seguito di compilazione dell'apposito modulo

link al sito www.adobe.com Domanda di Mediazione (dimensione 182 Kb)

Dal 15 novembre 2023, sono in vigore le nuove spese di mediazione previste dal D.M. 150/2023 art. 28 commi 4 e 5. I Tariffari contenenti le indennità di mediazione sono:

- per le mediazioni obbligatorie, demandate dal giudice e da clausola contrattuale -

 link al sito www.adobe.com Tariffario Obbligatoria  (dimensione 104 Kb);

- per le mediazioni volontarie - link al sito www.adobe.com Tariffario Volontaria  (dimensione 104 Kb).

 

Per le pratiche depositate fino al 14 novembre 2023, rimangono in vigore le precedenti tariffe, consultabili nel precedente Tariffario link al sito www.adobe.com Obbligatoria (dimensione 113 Kb) o link al sito www.adobe.com Volontaria (dimensione 112 Kb).

 

Il deposito può avvenire con le seguenti modalità:

  • on line: La Camera di Commercio di Brescia offre un servizio, semplice e gratuito, denominato "ConciliaCamera", per consentire agli utenti di presentare la domanda di conciliazione direttamente on line, da casa o dallo studio professionale, e di monitorare successivamente l'andamento della procedura. (Vedi la pagina Gestione on line).

    L'utilizzo del sistema informatico di gestione delle domande di conciliazione è gratuito.

  • tramite P.E.C. all'indirizzo : tutela.mercato@bs.legalmail.camcom.it
  • per posta all'indirizzo: Servizio di Conciliazione – Camera di Commercio di Brescia – via Einaudi, 23 – 25121 – Brescia

La Segreteria dell'Organismo rilascia a richiesta l'attestazione del deposito della domanda.

E' essenziale precisare che, in caso di mediazione condominiale, l'art. 5 ter del D. lgs. 28/2010 prevede che " L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa".

Sospensione della domanda

Se la domanda è priva di alcuni elementi essenziali per l'avvio della procedura (generalità delle parti; oggetto della controversia; valore della controversia; attestazione delle spese di avvio), viene tenuta in sospeso, con invito di integrazione alla parte istante, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali la procedura si intende rinunciata, come previsto dal Regolamento di mediazione, consultabile alla pagina Statuto e regolamenti.

Adesione alla procedura

All'incontro le parti partecipano personalmente. In  presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fati e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui la materia oggetto della controversia rientri tra quelle  per le quali la mediazione costituisce condizione  di procedibilità, le parti devono farsi assistere da un Avvocato, come esplicitato nel D. Lgs. 28/2010 art. 5 comma 1.
Se viene raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto oltre che dalle parti e dagli stessi avvocati, che in tal modo ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Se l'accordo non viene raggiunto il mediatore, se tutte le parti lo richiedono, può formulare una proposta di conciliazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010 art. 14 comma 2 lettera c. La proposta non può essere formulata in caso di mancata partecipazione o adesione di una o più parti.

Fissazione della seduta

Verificata la regolarità della domanda, la Segreteria dell'Organismo:

  • nomina il mediatore, in base a criteri di turnazione, esperienza, conoscenza della materia e disponibilità;
  • invita le parti a partecipare al primo incontro di mediazione; alla parte chiamata viene inviato il modulo di adesione, con richiesta del pagamento delle spese consultabili alla sezione "Costi e modalità di pagamento" presente in questa pagina;
  • nel caso in cui la parte chiamata in mediazione ritenga che in relazione all'oggetto della mediazione sia necessario l'intervento nella procedura di un terzo, può formalizzare la propria adesione all'incontro di programmazione con la richiesta di estensione della procedura alla terza parte, compilando il seguente modulo:

    documento in formato pdfAdesione con richiesta intervento del terzo (dimensione 152 Kb)
Consulenza tecnica in mediazione - convenzione Organismo di Mediazione/Borsa Immobiliare

Il Regolamento di Mediazione prevede che il Mediatore nominato nell'ambito di procedura di mediazione gestita dall'Organismo di Mediazione camerale possa richiedere al Responsabile della Segreteria l'individuazione di un Consulente Tecnico, se tutte le Parti siano d'accordo e si impegnino a pagarne le spese.

Per tale ipotesi, nel caso in cui la Consulenza Tecnica verte in materia immobiliare, l'Organismo di Mediazione camerale ha stipulato apposita Convenzione per il ricorso ai Periti Valutatori accreditati di Borsa Immobiliare per le garanzie di serietà, affidabilità, professionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, secondo il metodo della turnazione e dell'esperienza, che l'Istituzione fornisce.

Inoltre, la Convenzione prevede un tariffario di favore per gli utenti del servizio di Mediazione camerale, ridotto del 10% rispetto al listino.

Oltre alla “Perizia”, è possibile richiedere il “Certificato di Fair Value”.

documento in formato pdfConvenzione tra Organismo di Mediazione e Borsa Immobiliare (dimensione 83 Kb)

Costi della mediazione

L' indennità per il servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le SPESE DI AVVIO e le SPESE DI MEDIAZIONE sono dovute da parte istante, al momento del deposito della domanda e da parte invitata, al momento del deposito dell'adesione, negli importi indicati bei Tariffari, sotto riportati.  

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, compreso nella fascia tariffaria da Euro 50.000,01 ad Euro 150.000, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

documento in formato pdf Tariffario - mediazione obbligatoria, demandata dal giudice e da clausola contrattuale  (dimensione 104 Kb)

documento in formato pdf Tariffario - mediazione volontaria (dimensione 104 Kb)

    Istruzioni per il pagamento

    Il pagamento degli importi dovuti per il Servizio di Mediazione, previsti dai tariffari, può essere effettuato solo mediante piattaforma PagoPA, con una delle seguenti modalità:

    • collegandosi direttamente a  PagoPA e seguendo le seguenti istruzioni per procedere al pagamento:
      Alla voce Servizio selezionare "Servizi di conciliazione e mediazione"
      Alla voce Causale indicare "domanda di mediazione" e il nominativo della parte istante o della parte aderente
      Alla voce Importo indicare: totale spese per il primo incontro (spese di avvio + spese di mediazioni) per le indennità di mediazione, da versare all'atto di deposito della domanda di mediazione o all'atto di adesione.
      Alla voce Dati anagrafici del pagante compilare i campi proposti. La fattura sarà intestata a chi effettua il pagamento.

    Attenzione: qualora il titolare del credito di imposta sia diverso dal pagante bisogna spuntare la casella Eventuali dati di fatturazione e inserire i dati richiesti.
    Proseguire e completare la procedura fino al pagamento


             oppure

    • inviando richiesta di generare l'avviso PagoPA all'indirizzo tutela.mercato@bs.camcom.it , indicando i riferimenti della procedura e i dati fiscali necessari per emettere la fattura
    Credito d'imposta e benefici fiscali

    Per i soggetti che si avvalgono del procedimento di mediazione, il d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni prevede dei benefici fiscali. L’art. 20 del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che il credito d’imposta spetta a tutte le parti che hanno partecipato al procedimento ed è commisurato alle indennità di mediazione (al netto dell’IVA) versate all’Organismo che ha gestito il procedimento, con il limite di 500 euro, se la mediazione si è conclusa con successo, o di 250 euro in caso di insuccesso.

    Usufruire del credito di imposta significa, per coloro che hanno sostenuto spese connesse alla mediazione, poterle detrarre dall’importo da versare allo Stato in sede di liquidazione delle imposte dovute, sia in caso di compilazione del 730 che del Modello Unico. Queste spese vengono quindi solo anticipate perché saranno rimborsate in tutto o in parte l’anno successivo, al momento della dichiarazione dei redditi, anche se si potrà usufruire del credito solo avendo un debito nei confronti dello Stato e solo nel caso in cui le parti siano entrate in mediazione dopo il primo incontro preliminare.

    Come ottenere il credito d'imposta

    L’art. 20, c. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede che “Il Ministero della giustizia comunichi all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro il 30 maggio di ciascun anno per la sua determinazione e trasmetta, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati”. Il comma 4 precisa che “il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, in compensazione".

    Se la comunicazione perviene in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui la comunicazione è stata ricevuta.

    Altri benefici fiscali

    L’art. 17 del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce inoltre:

    • al comma 1 che “tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla procedura sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”;
    • al comma 2 che “il verbale contenente l' accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro”. L’imposta è dovuta per la parte eccedente tale importo.
    Regolamento di mediazione

    La versione integrale del Regolamento di Mediazione è disponibile consultando la pagina Statuto e regolamenti.

    Dove rivolgersi

    Ufficio

    Tutela del Mercato
    Segreteria dell'Organismo di Mediazione
    Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - II Piano

    Contatti
    Orari

    Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.00

    Accesso

    Si riceve previo appuntamento

    Ultima modifica
    Gio 18 Apr, 2024