Centri tecnici e Officine cronotachigrafi CEE (analogici)

Cosa sono

Le operazioni di installazione (primo montaggio) e attivazione così come gli interventi tecnici (una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 165/2014) sui tachigrafi digitali (e intelligenti) possono essere eseguite esclusivamente dalle officine, o dai costruttori di veicoli, autorizzati dalle autorità competenti degli stati membri (in Italia dal Ministero dello Sviluppo Economico). I soggetti autorizzati ad eseguire interventi tecnici sui tachigrafi digitali sono definiti Centri tecnici.

Ad ogni Centro tecnico autorizzato il Ministero attribuisce un codice identificativo univoco.

Unioncamere forma l'elenco dei Centri tecnici autorizzati; l'elenco è pubblico e liberamente consultabile.

I soggetti che possono essere autorizzati, in qualità di Centri tecnici, ad operare sui tachigrafi sono:

  1. i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati i tachigrafi (“digitali” fino al 14 giugno 2019, "intelligenti" dal 15 giugno 2019);

  2. i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati i tachigrafi (“digitali” fino al 14 giugno 2019, "intelligenti" dal 15 giugno 2019);

  3. i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi (“digitali” fino al 14 giugno 2019, "intelligenti" dal 15 giugno 2019) nonché le officine concessionarie;

  4. le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.

Requisiti

I soggetti che richiedono di poter svolgere interventi tecnici sui tachigrafi digitali sono autorizzati in qualità di Centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano i requisiti indicati nell'allegato del Decreto 23 febbraio 2023.

Altresì, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, i Centri tecnici devono disporre di un sistema di gestione per la qualità (EN ISO 9001) rilasciato da organismi di certificazione accreditati che preveda l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.

I soggetti che svolgono unicamente le attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi, non sono tenuti al rispetto dei requisiti tecnici di cui all'allegato del Decreto. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio, la quale provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione. Il rinnovo annuale dell'autorizzazione compete alla Camera di commercio.

L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico viene rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previa richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio, la quale provvede a) ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa della documentazione e b) a svolgere l'esame istruttorio preventivo. L'autorizzazione ha la durata di un anno ed è rinnovabile presentando istanza alla Camera di commercio (competente al rinnovo).

Obblighi

I Centri tecnici devono registrare tutti gli interventi tecnici effettuati su apposito registro che può essere realizzato anche con procedure informatiche.

Il titolare del Centro tecnico è responsabile della conservazione degli strumenti, nonché delle carte tachigrafiche dell'officina, necessarie per gli interventi tecnici.

Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del Centro tecnico, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Camera di commercio competente per territorio. Nel caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.

Le variazioni aziendali di cui all'allegato 3 del Decreto 23 febbraio 2023:

a) variazioni della sola sede legale, non coincidente con la sede operativa, o della toponomatica dei luoghi interessati del Centro tecnico autorizzato;

b) recesso di uno o più soci senza variazione di ragione o denominazione sociale;

c) variazioni di elementi essenziali che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, quali il mutamnto della titolarità dell'impresa, della natura giuridica, della sede operativa, la cessione o l'affitto di ramo d'azienda inerente l'attività del Centro tecnico, la donazione o l'acquisizione per eredità;

così come le variazioni del personale tecnico (responsabile tecnico e tecnici), devono essere comunicate dal Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio.

Conflitti di interesse e criteri di indipendenza

Al fine di evitare conflitti di interesse, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 4, del regolamento, i Centri tecnici autorizzati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere  c) e d) non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro elencati al comma 2 dell'art. 6 del Decreto 23 febbraio 2023 siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili.

Trasferimento dei dati della memoria dell'apparecchio di controllo

Il Centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e la conservazione dei registri archiviati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalità di cui al Decreto 23 febbraio 2023. Questi dati devono essere conservati per almeno tre anni successivi al loro scaricamento.

Il Centro tecnico, nel caso di sostituzione o ritiro dell'unità elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato su un veicolo, deve eseguire i trasferimenti di dati contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati. Per ciascun trasferimento realizzato è necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza debbono essere custoditi per un anno dalla data del trasferimento. Trascorso tale periodo devono essere distrutti. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non portati a termine, devono essere riportati nel registro degli interventi tecnici. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione del Centro tecnico, lo stesso Centro rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità, una delle quali sarà spedita con raccomandata (o posta elettronica certificata) alla ditta di trasporti. Il Centro tecnico dovrà custodire copia dei certificati emessi per un periodo di cinque anni.

Sorveglianza

La sorveglianza sui Centri tecnici autorizzati è esercitata dalle Camere di commercio ed è finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione. La stessa è effettuata, con cadenza almeno annuale, mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate.

Il Centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie e in particolare:

  1. la documentazione tecnica;
  2. i dati relativi alle operazioni di primo montaggio e di taratura effettuate, nonché la documentazione relativa al sistema di qualità, ove previsto.
Costi e modalità di pagamento

Per le attività connesse al Tachigrafo sono previsti i seguenti diritti di segreteria:

  • Nuova autorizzazione Centro tecnico (prima autorizzazione): Euro 370,00 - in questo caso l'impresa deve richiedere l'emissione dell'avviso di pagamento all'Ufficio Metrico e Tutela del prodotto inviando la richiesta all'indirizzo PEC metrico.brescia@bs.legalmail.camcom.it
  • Autorizzazioni successive (estensione autorizzazione tachigrafi intelligenti o estensione autorizzazione cronotachigrafi CEE): Euro 260,00 - in questo caso l'impresa deve richiedere l'emissione dell'avviso di pagamento all'Ufficio Metrico e Tutela del prodotto inviando la richiesta all'indirizzo PEC metrico.brescia@bs.legalmail.camcom.it
  • Rinnovo annuale autorizzazione Centro tecnico: Euro 185,00 - l'impresa deve attendere la comunicazione di "preavviso prossima scadenza autorizzazione" che verrà inviata dall'Ufficio Metrico e Tutela del prodotto entro 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. L'impresa troverà l'avviso di pagamento pagoPA in allegato alla suddetta comunicazione.

Dal 1° marzo 2021 è scattato l’obbligo di pagare quanto dovuto alla Camera di Commercio di Brescia - così come a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni - tramite la piattaforma PagoPA (vedi D.L. 16 del 30 dicembre 2019) pertanto non è più possibile effettuare pagamenti alla Camera di Commercio tramite bonifico e tramite bollettino di c/c postale.

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente (qualora sia previsto) o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

  • presso le agenzie della banca

  • utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)

  • presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

Per approfondimenti sullo strumento: www.pagopa.gov.it/

 

Attenzione:

Dal 1° marzo 2021, pertanto, il versamento può essere effettuato, alternativamente:

  • direttamente allo sportello in contanti, oppure con bancomat o carta di credito;

  • tramite richiesta di emissione di avviso di pagamento PagoPA, da inviare all'indirizzo di posta elettronica metrico@bs.camcom.it.

    Nella richiesta di emissione dell'avviso di pagamento devono essere specificati il tipo di servizio di riferimento, oltre ai seguenti dati del destinatario:

    - il cognome e nome
    - il codice fiscale
    - l'indirizzo
    - l'indirizzo e-mail

Estensione dell'autorizzazione ai Centri Tecnici per operare anche sui cronotachigrafi CEE (analogici)

I Centri tecnici autorizzati per l’attività di montaggio, attivazione ed interventi tecnici sui tachigrafi digitali possono richiedere l’estensione dell’autorizzazione per poter operare, limitatamente alle sole riparazioni e revisioni, anche sui cronotachigrafi CEE (analogici).

Il titolare o legale rappresentante che intenda avvalersi della suddetta estensione, presenta apposita domanda in bollo alla Camera di commercio, che provvede alla sua trasmissione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, competente al rilascio della stessa.

Normativa di riferimento e modulistica

Decreto 23 febbraio 2023 - Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361

Regolamento (CE) 561/2006 - in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo

Regolamento (UE) n. 165/2014 - relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

Modulistica (modelli ministeriali in formato pdf compilabile disponibili sul sito istituzionale del MIMIT)

documento in formato pdf Dichiarazione requisito di buona reputazione (Decreto Ministeriale 23/02/2023 allegato 1 punto 1.3a) (dimensione 70,7 KB)

documento in formato pdf Dichiarazione requisito di buona reputazione (Decreto Ministeriale 23/02/2023 allegato 1 punto 1.3b) (dimensione 70,7 KB)

documento in formato pdf Dichiarazione di impegno alla riservatezza (Decreto Ministeriale 23/02/2023 allegato 1 punto 2.8) (dimensione 74,3 KB)

documento in formato pdf Dichiarazione di impegno alla non divulgazione del PIN (Decreto Ministeriale 23/02/2023 art. 14 c.5) (dimensione 88,6 KB)

documento in formato pdf Dichiarazione cumulativa personale tecnico (Decreto Ministeriale 23/02/2023 art. 14 c.5, art. 6, allegato 1 punto 1.3a, allegato 1 punto 2.8) (dimensione 116,3 KB)

documento in formato pdf Dichiarazione cumulativa titolari/legali rappresentanti (Decreto Ministeriale 23/02/2023 art. 6, allegato 1 punto 1.3b, allegato 1 punto 2.8) (dimensione 100,3 KB)

documento in formato pdf Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (dimensione 91,8 KB)

documento in formato pdf Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia - persona giuridica (dimensione 123,2 KB)

documento in formato pdf Modello elenco strumentazione Centro tecnico (dimensione 105,1 KB)

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Mer 31 Gen, 2024