Accesso civico semplice
L’accesso civico semplice è previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e i documenti che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa, in tutto o in parte, la loro pubblicazione.
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va inoltrata al Responsabile della Trasparenza dellamministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va inoltrata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione,che si pronuncia sulla stessa.
La richiesta di accesso civico può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici (per riferimenti uffici visitare la sezione Contatti uffici):
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio Affari Generale e Relazioni Esterne;
c) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (se l'istanza ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013).
Le istanze possono essere trasmesse direttamente presso gli uffici a mezzo posta, fax o in via telematica secondo una delle modalità previste dall’art 65 comma 1 del D.lgs. 82/2005:
-
Documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
-
Documento analogico sottoscritto con firma autografa ed inviato in via telematica unitamente a copia del documento di identità;
-
Documento informatico trasmesso all’istante mediante la propria casella PEC, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Modulo richiesta accesso civico (dimensione 53 Kb)
La C.C.I.A.A provvede sulle istanze di accesso civico nel termine di trenta giorni dalla presentazione della medesima, risultante dal protocollo, mediante la pubblicazione del collegamento ipertestuale a cui i dati e i documenti sono reperibili e alla comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso.
Il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico semplice e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di commercio di Brescia" può essere consultato alla pagina Atti amministrativi generali
Ulteriori informazioni sulla procedura di accesso civico sono reperibili al link della norma D.Lgs 33/2013