Accesso civico

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni (art. 5 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016).

  • l’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che la Camera di Commercio hal'obbligo di pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito internet (art.5, c. 1);

  • l'accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti e dati ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2).

L'istanza non va motivata. Deve essere in ogni caso identificato chiaramente l'oggetto della richiesta e va accertata l'identità del richiedente.

Nei casi di accesso civico generalizzato è compito dell'Ente informare eventuali controinteressati e, chi ritiene compromesso il proprio diritto alla riservatezza o altri diritti o interessi tutelati (art. 5 bis D.Lgs 33/2013), si può opporre. L'opposizione va motivata.

Per approfondimenti:

Difensore Civico

Il Difensore regionale è un’autorità pubblica indipendente, si occupa, su richiesta dei cittadini o d’ufficio, di tutti i casi di cattiva amministrazione: illegittimità o irregolarità amministrative, iniquità o discriminazioni, mancanza di risposta o rifiuto d’informazione o d’accesso agli atti amministrativi, ritardi ingiustificati, carenza qualitativa dei servizi e simili.

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Ultima modifica
Mar 22 Mar, 2022