FAQ

Internazionalizzazione - Certificati d'origine

Origine della merce

Per Paese di origine della merce si intende il Paese nel quale la merce è stata interamente prodotta oppure ha subito l'ultima trasformazione sostanziale, sufficiente a conferire l'origine. Per Paese di provenienza si intende, invece, il Paese da cui la merce arriva e quindi può non coincidere con il Paese di origine.

L'origine preferenziale viene definita sulla base dei criteri stabiliti da specifici accordi bilaterali, stipulati fra l'Unione Europea ed i Paesi Terzi (extra UE). Detta origine viene attestata da documenti rilasciati dall'Agenzia delle Dogane. (es. EUR1, ATR1, FORM A, ecc.).

L'origine non preferenziale viene definita sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa doganale comunitaria ed è certificata con i certificati di origine, rilasciati dalle Camere di Commercio (vedere codice doganale 2016 dell'Unione Europea artt. dal 60 al 63). I certificati di origine vengono normalmente richiesti per esportazioni verso Paesi Extra-U.E. con cui l'Unione Europea non ha sottoscritto accordi.

Per determinare il Paese di origine non preferenziale è necessario fare riferimento all'art. 60 del nuovo Codice Doganale (CDU), che riporta una distinzione tra merci interamente ottenute e merci  lavorate:

  1. Paese in cui la merce è stata interamente ottenuta. In questi casi, l'individuazione dell'origine risulta immediata (tipicamente materie prime minerali, agricole e animali).

  2. Merci lavorate: beni alla cui produzione hanno partecipato due o più Paesi sono considerate originarie del Paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (intendendo  anche l'eventuale incorporazione di prodotti originari di quel Paese ovvero una lavorazione che termina con un prodotto diverso e/o con un valore aggiunto maggiore). L'esportatore, quindi, deve stabilire dove sia stato effettuato il processo produttivo che, all'interno della filiera produttiva, ha determinato l'ottenimento di un prodotto sostanzialmente nuovo, con caratteristiche e proprietà specifiche non possedute né dai materiali di partenza, né dal prodotto semilavorato.

I criteri di base per individuare l'origine sono:

  1. cambio di classificazione tariffaria;

  2. percentuale del valore aggiunto;

  3. tipi di lavorazione conferenti l'origine.

Per stabilire quale sia l'ultima lavorazione sostanziale è utile consultare l'allegato 22-01 del nuovo codice doganale in cui è riportato un elenco, non esaustivo, di voci doganali con le relative regole per determinare l'origine dei beni.

Per visionare o scaricare la normativa di riferimento andare all'articolo Normativa/Disposizioni Certificati d'origine.

Informazioni generali 

Il Certificato di Origine è un documento che attesta l'origine, nello specifico l'origine non preferenziale (faq 1.03), della merce destinata all'esportazione verso Paesi extra U.E.

E'  rilasciato a fronte di una fattura di vendita all'estero.

Non è obbligatorio a fronte di ogni esportazione. Può essere richiesto per motivi commerciali o doganali.

La Camera di Commercio competente per provincia, (dove è ubicata la sede legale o, in alternativa, per scelta dell'impresa, dove è ubicata un'unità locale) rilascia il certificato di origine, dietro richiesta firmata dal legale rappresentante dell'impresa. 

Su richiesta scritta e motivata dell'impresa, il certificato di origine può essere rilasciato, previa autorizzazione della Camera competente, anche da quella nel cui territorio si trova la merce oggetto dell'esportazione.

No.  Il certificato di origine viene stampato sul formulario direttamente dalla Camera di Commercio, a seguito di richiesta telematica, oppure direttamente dall'impresa, presso la propria sede, se si utilizza il servizio stampa in azienda.

 

Il servizio è fornito sulla piattaforma CERT'O.

Per avere informazioni dettagliate sulla procedura, consultare la pagina dedicata alla Procedura telematica.

La richiesta di certificato di origine e la fattura di esportazione devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato/ procuratore dotato  di poteri di firma per i documenti export. I poteri di firma devono essere riscontrabili in visura camerale.

 

Il richiedente rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nella richiesta di emissione di certificato di origine,  ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In base all'art 76 della medesima Legge, la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici che  derivano dal certificato e una responsabilità civile e penale.

I certificati di origine vengono richiesti per le esportazioni verso i Paesi extra-Unione europea. E' possibile verificare in quali Paesi è normalmente richiesto al link: www.schedeexport.it

Tuttavia, in casi eccezionali, è possibile richiedere e ottenere il certificato di origine anche per merce avente destinazione finale un Paese dell'Unione Europea.

 

 

A fronte di ogni spedizione di merce può essere rilasciato un unico certificato di origine.

Si. In questo caso verrà emesso un certificato proforma. E' necessario, in fase di richiesta, sulla piattaforma Cert'O,  selezionare la casella "certificato di origine proforma".

 

Sì, è possibile richiedere una o più copie di ogni certificato di origine anche in un momento successivo al rilascio del certificato originale. La richiesta di copia deve essere inoltrata telematicamente attraverso la PIATTAFORMA Cert'O – sezione VISTI/ATTESTAZIONI/COPIE e deve presentare in allegato il Modulo richiesta copia

Nelle disposizioni ministeriali è previsto che il certificato di origine venga redatto in lingua italiana.

Tuttavia, è prevista anche la possibilità di uso di altra lingua, secondo necessità commerciali.

In questo caso, il funzionario camerale, se lo ritiene necessario per la comprensione del documento, può chiedere una traduzione scritta, in italiano, del certificato stesso.

L'impresa può ottenere il rilascio di un duplicato, in seguito alla  denuncia di smarrimento, effettuata presso le autorità competenti. 

La richiesta di duplicato deve essere inoltrata attraverso il servizio Cert'O, seguendo la consueta procedura di richiesta di nuovo certificato di origine. Alla nuova richiesta sarà necessario allegare:

  • la denuncia di smarrimento rilasciata dall'autorità competente firmata digitalmente dal legale rappresentante
  • lettera firmata digitalmente dal legale rappresentante con la quale dichiara che il  certificato è stato smarrito e che l'impresa si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dal suo utilizzo da parte di terzi.

In casella 5 del modello base verrà inserita la dicitura "duplicato" seguita dai riferimenti del certificato smarrito (n. seriale, n. protocollo, data di emissione)

La richiesta è consentita entro 6 mesi dalla data di rilascio del certificato di origine smarrito.

Un certificato di origine già emesso non può essere modificato.

E' necessario chiedere l'emissione di un nuovo certificato di origine e richiedere, contemporaneamente, l'annullamento del precedente certificato, allegando alla nuova richiesta il  documento in formato pdf Modulo richiesta di annullamento C.O. (dimensione 67 Kb)

 

Bisogna richiederne l'annullamento.
E' necessario inviare via pec alla pec camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it, il Icona pdfModulo richiesta di annullamento del certificato firmato digitalmente dal legale rappresentante.
La restituzione del CO annullato è necessaria solo se il certificato è stato stampato presso la sede camerale e in caso di stampa in azienda su formulario.
Nel caso in cui si richiede l'emissione di un nuovo certificato in seguito all'annullamento, è solo necessario allegare alla nuova richiesta il  Icona pdfModulo richiesta di annullamento  (Vedi Faq 2.13)

l certificati di origine e altri visti su documenti per l'esportazione devono essere richiesti esclusivamente in modalità telematica attraverso la

Piattaforma Cert'O

FAQ - Cert'O 

 

 

Effettuare una richiesta di certificato di origine sul portale Cert'O, selezionando ritiro in Camera di Commercio.

Non è possibile, in questo caso effettuare una richiesta con modalità stampa in azienda.

In caso di necessità di apporre l'apostilla sul certificato, indicarlo nel campo note in fase di caricamento della richiesta

 

Le copie redatte e rilasciate conformemente all’originale hanno lo stesso valore di quest’ultimo.  Non è ammesso rilasciare più di un originale per la medesima spedizione.

La casella 6 del certificato di origine prevede la descrizione corretta della merce come riportata in fattura di esportazione.

La merce deve essere descritta con dettagli sufficienti per individuarne la corretta tariffa doganale.

 Descrizioni della merce troppo generiche o troppo dettagliate non sono consentite.

Relativamente all'origine della merce, è necessario considerare come luogo di origine quello dove si trova lo stabilimento di produzione della merce (non la sede amministrativa, magazzini, deposito ecc.).

In  casella 3 deve essere indicato il Paese di origine della merce.

Se la merce è di produzione dell'Unione Europea:

indicare in casella 3 Unione Europea; è facoltativo aggiungere il Paese (es: Unione Europea - Italia). Se i Paesi di produzione della merce sono diversi e se vengono elencati in casella 3 (es: Italia, Spagna, Francia, ecc), è necessario indicare gli stessi anche in casella 6 (descrizione della merce). Accanto ad ogni articolo andrà indicato  il rispettivo Paese di origine.

Se la merce è di produzione extra-Unione europea:

indicare in casella 3 il nome del Paese per esteso. Se i Paesi di produzione della merce sono diversi devono essere  tutti elencati in casella 3;  è necessario indicare gli stessi  Paesi anche in casella 6 (descrizione della merce): accanto ad ogni articolo andrà indicato il rispettivo Paese di origine.

  1. Dichiarazioni discriminatorie (es: menzioni aventi lo scopo di esprimere, in termini più o meno diretti o espliciti, un comportamento di discriminazione riguardo a beni prodotti da alcuni Paesi);

  2. Dichiarazioni quali: merce esclusivamente/totalmente/completamente di origine italiana (o di altro Paese), merce: 100% Italian origin, wholly/purely/exclusively/entirely of Italian origin, e simili, in quanto dichiarazioni che possono ritenersi implicitamente discriminatorie e/o comunque non rispondenti ai criteri del regolamento doganale relativi all'origine non preferenziale.

  3. Dichiarazioni quali: Si certifica/si attesta/si dichiara che ... (We certify/state/declare that …), e simili.

  4. Dichiarazioni di origine espresse nella forma Made in ..., in quanto, sebbene il Codice Doganale Comunitario ne consenta l'uso ove si verifichino le condizioni previste dalla normativa, si tratta di una formula che fa riferimento a criteri di origine (stabiliti dal D.L. 135/2009 per la tutela del Made in Italy) differenti da quelli relativi all'origine non preferenziale.

Sì è possibile,  alle seguenti condizioni:

  • che rispecchi una reale spedizione parziale della merce inclusa nella fattura di esportazione;

  • che la parte di merce oggetto di esportazione sia chiaramente individuata ed elencata alla casella 6;

  • che i dati riguardanti la quantità/peso parziali della merce oggetto dell'esportazione siano indicati sia nella casella 7 del certificato di origine che nella fattura di esportazione.

Sì, è possibile, purché tutta la merce sia oggetto della stessa spedizione. In questo caso, nella compilazione del certificato di origine, è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni:

  • casella 5: spazio destinato a riportare gli estremi delle varie fatture export relative alla spedizione;

  • casella 6: in questa casella va riportata la descrizione della merce di cui alle diverse fatture (con descrizione unica o distinta in base alla natura delle merci di cui alle rispettive fatture);

  • casella 7: in questa casella va riportata la somma delle quantità descritte nelle fatture, o separatamente, le quantità totali di ogni fattura, se trattasi di merci diverse.

Se la merce è stata prodotta/fabbricata dall'esportatore/speditore non è necessario allegare alcun documento probatorio dell'origine, in quanto l'attività di produzione esercitata e dichiarata sul certificato di origine sarà verificata attraverso la visura camerale. Il luogo di produzione da indicare sul certificato di origine è quello in cui si fabbrica la merce, non la sede legale dell'impresa, qualora i due luoghi siano diversi.

Se l'esportatore/speditore ha acquistato la merce da un commerciante italiano o da un fornitore di un altro Paese dell'Unione europea, è necessario allegare la fattura di acquisto del fornitore da cui si rilevi l'origine della merce. Qualora la fattura non contenga riferimenti all'origine della merce, deve essere allegata, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice, che attesta l'origine della merce descritta nella fattura. Ciascuna impresa fornitrice avrà cura di procurarsi, a propria tutela, la documentazione probatoria dell'origine della merce medesima fino ad arrivare al produttore.

a) importazione diretta: la merce è stata acquistata in un Paese extra-Unione europea (Paese di origine della merce) ed è stata importata direttamente in Italia dall'esportatore/speditore.

E' necessario allegare:

  • fattura di acquisto;

  • bolletta doganale, da cui risulta l'origine della merce e/o certificato d'origine della merce rilasciato dal Paese estero;

b) importazione indiretta: la merce è stata acquistata da un commerciante europeo, che l'ha già importata nel territorio doganale dell' Unione Europea.

E' necessario allegare:

  • fattura di acquisto contenente dichiarazione relativa all'origine della merce;

  • qualora la fattura non contenga riferimenti all'origine della merce, deve essere allegata una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice, che attesta l'origine della merce descritta nella fattura oppure del certificato di origine della merce rilasciato nel Paese di produzione.

c) La merce è stata acquistata dal produttore o da un commerciante extra-Unione Europea, ma viene esportata direttamente al destinatario finale senza entrare in Italia.

E' necessario allegare:

  • fattura di acquisto del fornitore straniero;

  • documentazione attestante la spedizione verso il Paese extra Unione europea;

  • certificato di origine della merce rilasciato nel Paese di produzione;

  • dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa  in cui si specifica che, non essendo la merce entrata nell'Unione europea , non si dispone delle bollette doganali di importazione.

Se i codici o la descrizione merceologica degli articoli di cui alla fattura di esportazione sono diversi da quelli utilizzati nella fattura del fornitore, l'esportatore dovrà  allegare alla richiesta una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dalla quale risultino le corrispondenze fra una codifica/descrizione del prodotto e l'altra.

 

La Camera di Commercio non può assecondare le richieste degli Istituti di Credito e/o delle imprese esportatrici per l'inserimento nel certificato di origine di dichiarazioni non previste e/o descrizioni particolari delle merci.

Prima della loro accettazione, l'impresa può negoziare i contenuti di eventuali lettere di credito legate all'esportazione e verificare che non contengano richieste che non possono essere soddisfatte in base alle regole di compilazione del certificato di origine.

In nessun caso, può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Il certificato di origine per merce usata/vecchia viene richiesto per macchinari o attrezzature industriali.

Se l'impresa esportatrice non dispone più della fattura di acquisto (es. merce acquistata da oltre 10 anni-termine di conservazione delle fatture), e/o di dichiarazione del fornitore relativa all'origine della merce, può presentare:

  •  manuali d'uso
  • etichettature
  • fotografie della macchina con ingrandimenti della targa o delle stampigliature apposte su di essa, ecc.
  • materiale in cui si evince il nome del produttore, il luogo di fabbricazione, il numero di serie
  • altro utile ad identificare inequivocabilmente il bene esportato e a comprovarne l'origine.

In mancanza di adeguate prove dell'origine, il certificato di origine non può essere rilasciato.

La triangolazione si verifica quando l'impresa italiana A vende la propria merce ad un cliente B, di un qualsiasi Paese, che deve riesportarla ad un suo cliente C; l'impresa italiana A non invia la merce al proprio cliente B, ma la esporta direttamente per suo conto a C.

In questo caso, l'esportatore italiano deve inserire, sia in fattura di esportazione sia in casella 2 del certificato di origine, il nome e l'indirizzo del destinatario della fattura e la dicitura destinazione finale seguita dai dati del destinatario finale della merce.

Se non è sufficiente lo spazio della casella 2, vanno inseriti nella casella 5 i riferimenti del proprio cliente B e nella casella 2 vanno inseriti il nome e l'indirizzo del destinatario finale C.

L'esportatore/speditore italiano (A) deve allegare alla richiesta di certificato di origine una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, in cui chiede, per motivi commerciali, che il proprio cliente estero (B) non compaia nel certificato di origine.

Il certificato di origine deve riportare, nella casella 2, il nome e l'indirizzo del destinatario finale della merce (C) o anche solo la dicitura all'ordine, seguito dal Paese di destinazione finale.

La triangolazione deve poter essere riscontrata nella documentazione allegata (fattura export).

Nel caso in cui lo speditore non è direttamente colui che emette la fattura di vendita verso il destinatario finale, nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura ”per conto di” seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all’estero. Deve, inoltre, essere allegata la delega a richiedere il certificato di origine con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. Il conferimento di incarico a richiedere il certificato di origine deve essere documentato da parte di colui che emette la fattura di vendita verso il Paese destinatario delle merci. In tali casi di transazioni triangolari, è necessario allegare la fattura di vendita verso il destinatario finale, salvo i casi di impedimento per riservatezza commerciale. In tale ultima circostanza farà fede la sola menzione del destinatario e degli estremi della fattura nell’atto di delega.

  • Se la merce è in transito verso l'estero: è necessario solamente allegare la bolla doganale e specificare nel campo giacenza merci la dicitura "in transito".
  • Se la merce è a destino oppure si è in possesso di una fattura emessa da oltre 30 giorni, è necessario allegare i seguenti documenti: 
  1. Lettera su carta intestata firmata digitalmente dal legale rappresentante, con la quale si dichiara di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata e si specificano i motivi per cui il Certificato di Origine è richiesto a posteriori (ad es., perché è necessario per lo sdoganamento, oppure perché il cliente lo ha chiesto solo successivamente alla spedizione).
  2. Documenti relativi all'avvenuta spedizione della merce (es. fattura con il “visto uscire”, polizza di carico ecc.).

Nella fase di richiesta flaggare la casella "a posteriori". Il certificato viene emesso con la menzione "rilasciato a posteriori".

Il rilascio di certificati di origine a posteriori si riferisce a spedizioni avvenute entro e non oltre i sei mesi dalla richiesta.

In questo caso è necessario allegare:

  • una dichiarazione di origine della merce redatta dai fornitori
  • i documenti di trasporto

oppure

  • i soli documenti di trasporto se contenenti chiari riferimenti a tipologia e origine della merce oggetto di spedizione.

 

 Dichiarazione dell'impresa che richiede il certificato d'origine, la quale deve contenere:

a) il percorso merci in territorio estero

b) che la merce non viene importata in Unione europea

c) che non sono stati richiesti certificati in precedenza sulla stessa fattura di esportazione

Certificato di origine emesso da organismo estero abilitato

Fattura di acquisto del fornitore estero

Documento doganale che certifica il percorso delle merci in territorio estero

 

 

Sportelli e orari

Il ritiro dei certificati di origine e di altri documenti per l'estero avviene presso la Portineria della Camera di Commercio di Brescia  - Via Einaudi 23 -  nei seguenti orari:

  • dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:30
  • venerdì dalle 8:30 alle 17:00

 L'incaricato dell'impresa firmerà una ricevuta al momento del ritiro dei documenti.

E' possibile ritirare i documenti tramite corriere/spedizioniere, in questo caso:

  • è obbligatorio inviare la lettera di vettura all'indirizzo ritiro@bs.camcom.it  solo dopo aver ricevuto la notifica via e-mail di : "pratica chiusa con esito positivo".
  •  il corriere firmerà una ricevuta di avvenuto ritiro;
  • senza lettera di vettura i documenti non verranno consegnati.

L'incaricato dell'impresa (o il corriere), esonera la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità, qualora si verifichino disguidi per consegne non andate a buon fine.

 

I certificati di origine e altri documenti per l'estero sono disponibili dal terzo giorno lavorativo successivo a quello  della richiesta.

A titolo esemplificativo

TEMPI STANDARD DI RILASCIO

 

Inoltro richiesta documenti da parte dell'impresa Disponibilità dei documenti rilasciati presso la sede della Camera di Commercio
lunedì giovedì 
martedì venerdì 
mercoledì lunedì 
giovedì martedì 
venerdì mercoledì 

L'accesso allo sportello avviene solo previa prenotazione da effettuarsi tramite il portale Servizi Online.

La richiesta di certificato di origine o altri documenti per l'estero, allo sportello, è ammessa soltanto nei seguenti casi:

  • richiesta da parte di persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese.

  • in casi eccezionali, anche per le imprese, quando autorizzate dalla Camera di Commercio, per particolari motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.