1.03 - Quali sono i criteri per l'origine non preferenziale della merce per una richiesta di certificato di origine?

Per determinare il Paese di origine non preferenziale è necessario fare riferimento all'art. 60 del nuovo Codice Doganale (CDU), che riporta una distinzione tra merci interamente ottenute e merci  lavorate:

  1. Paese in cui la merce è stata interamente ottenuta. In questi casi, l'individuazione dell'origine risulta immediata (tipicamente materie prime minerali, agricole e animali).

  2. Merci lavorate: beni alla cui produzione hanno partecipato due o più Paesi sono considerate originarie del Paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (intendendo  anche l'eventuale incorporazione di prodotti originari di quel Paese ovvero una lavorazione che termina con un prodotto diverso e/o con un valore aggiunto maggiore). L'esportatore, quindi, deve stabilire dove sia stato effettuato il processo produttivo che, all'interno della filiera produttiva, ha determinato l'ottenimento di un prodotto sostanzialmente nuovo, con caratteristiche e proprietà specifiche non possedute né dai materiali di partenza, né dal prodotto semilavorato.

I criteri di base per individuare l'origine sono:

  1. cambio di classificazione tariffaria;

  2. percentuale del valore aggiunto;

  3. tipi di lavorazione conferenti l'origine.

Per stabilire quale sia l'ultima lavorazione sostanziale è utile consultare l'allegato 22-01 del nuovo codice doganale in cui è riportato un elenco, non esaustivo, di voci doganali con le relative regole per determinare l'origine dei beni.

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