Visti per l'esportazione
Le Camere di Commercio possono rilasciare visti su fatture o documenti per l'estero. I visti sono normalmente richiesti dal cliente estero, dalle banche o dai consolati.
- Visto potere di firma - cosa è
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Alcuni Paesi esteri esigono che certi documenti aziendali debbano ricevere dalla Camera di Commercio l'attestazione di potere di firma del legale rappresentante.
Il timbro "visto potere di firma" viene apposto dalla Camera di Commercio su dichiarazioni rese dall'impresa su carta ufficiale e firmate digitalmente dal legale rappresentante. Il visto non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa.
Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni Paesi stranieri o dei loro rappresentanti nell'Unione europea, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convezioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative).
Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalle Camere di Commercio.
Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati di origine non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente le Camere di Commercio non procedono al visto dei poteri di firma su dichiarazioni in merito all'origine delle merci rese dall'impresa su atti e documenti commerciali, se non in concomitanza e coerenza con l'emissione di un certificato di origine.
Tale limite non si applica alle dichiarazioni di origine preferenziale rese nelle fatture presentate al visto camerale - contemplate dal codice doganale o dagli accordi di libero scambio sottoscritti tra l'Unione europea ed alcuni Paesi terzi - e per le quali le Camere di Commercio non hanno competenza di certificazione.Costo: € 3,00
- Visto potere di firma - Istruzioni per l'invio della pratica
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Il timbro "Visto potere di firma" viene apposto su dichiarazioni rese dall'impresa su carta ufficiale dell'impresa e firmate digitalmente dal legale rappresentante. Il documento deve contenere obbligatoriamente:
- Nome del paese di destinazione
- Nome del legale rappresentante
In caso di richiesta visto su fattura di esportazione, indicare nelle note il numero di certificato d'origine (se è stato richiesto). Se non è stato richiesto alcun certificato, accertarsi che la fattura non contiene l'indicazione dell'origine non preferenziale della merce
- Visto di deposito - cosa è
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Il timbro "visto di deposito" viene apposto dalla Camera di Commercio su documenti rilasciati da Organismi o Enti ufficiali (Aziende sanitarie, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi Internazionali, etc.) o su fatture prive di firma. Il documento sul quale viene richiesto il visto di deposito deve contenere indicazione della ragione sociale dell'impresa e deve essere destinato all'estero.
Costo: € 3,00
- Visto di deposito - Istruzioni per l'invio della pratica
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Il Visto di deposito viene rilasciato su un documento emesso da un Organismo o Ente ufficiale (A.s.l., Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi Internazionali, etc.). Il documento sul quale viene richiesto il Visto di Deposito deve contenere l'indicazione della ragione sociale dell'impresa.
I visti devono essere richiesti esclusivamente in modalità telematica attraverso
Per poter utilizzare Cert'O è necessario:
- essere in possesso di un dispositivo di firma digitale,
- registrarsi al sito web registroimprese.it e scegliere il profilo “Servizio Telemaco per l'accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche”.
- Istruzioni per l'uso della piattaforma Cert'O
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servizio di assistenza (gestito da Infocamere)
certificazione.estera@bs.camcom.it (indirizzo mail dell'Ufficio Internazionalizzazione Camera Commercio)
manuale utente Cert'O (pubblicato da Infocamere)
- Tempistica di rilascio
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La tempistica di rilascio dei documenti vistati prevede tre giorni lavorativi.
- Esempio di tempistica di rilascio
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Inoltro richiesta documenti
da parte dell'impresaDisponibilità dei documenti rilasciati
presso la sede della Camera di CommercioN.B: In momenti di particolare afflusso di richieste, potrebbe non essere garantita la tempistica di rilascio sotto riportata
lunedì
mercoledì
martedì
giovedì
mercoledì
venerdì
giovedì
lunedì
venerdì
martedì
- Modalità di ritiro documenti presso la Camera di Commercio
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Il ritiro dei documenti avviene presso la portineria della Camera di Commercio dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:30 (venerdì fino alle 17.00).
Il ritiro può essere effettuato:
tramite corriere/spedizioniere: è necessario inviare all'indirizzo ritiro@bs.camcom.it la lettera di vettura;
tramite incaricato (presentare la distinta riepilogativa di rilascio del/dei documenti).L'incaricato dell'impresa, che sia privo di idonea documentazione, esonera la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità, qualora si verifichino disguidi per consegne non andate a buon fine. L'incaricato dell'impresa è tenuto a verificare il corretto ritiro dei documenti e firmare in modo leggibile la ricevuta di consegna.
Alcuni Paesi richiedono l'autentica della firma del funzionario della Camera di Commercio (ex visto UPICA) sui documenti per l'esportazione. La legalizzazione non può essere richiesta in assenza della richiesta di visto (poteri o deposito).
Valorizzare sempre "1" in corrispondenza di visti e "1" in corrispondenza di "autentica" per richiedere la legalizzazione.
Costo: € 3,00
- Legalizzazione su certificato iscrizione camerale (Company registration certificate)
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Per richiedere il certificato di iscrizione a uso estero con visto occorre prendere appuntamento allo sportello polifunzionale al seguente link.
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata.
Prendere appuntamento presso lo sportello dell'ufficio "Certificazioni per l'estero" SOLO nel caso in cui si necessita di legalizzazione di firma.
Per istruzioni riguardo alle modalità di accesso allo sportello, vedere le istruzioni alla sezione "Modalità di richiesta visti allo sportello".
La modalità di richiesta dei visti allo sportello è ammessa in casi eccezionali e previo appuntamento attraverso la piattaforma Servizi on line
- In quali casi è ammessa la procedura allo sportello?
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- richiesta da parte di persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese;
- per le imprese che necessitano di visti su documenti firmati in originale.
In caso di apostilla, la richiesta deve essere effettuata sul portale Cert'O selezionando l'opzione stampa in azienda, anche se si richiede il ritiro in camera di Commercio.Indicare nel campo note della pratica che si richiede la firma autografa per richiesta apostilla. Quando l'impresa riceve l'email di "Notifica di chiusura con esito positivo", il documento è disponibile per il ritiro in portineria.
- Procedura per presentare la domanda allo sportello
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Documentazione necessaria:
Modulo richiesta visto poteri di firma o visto di deposito (dimensione 217 Kb)- copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- documento da vistare (n. copie in base a quante si desidera vistare) con l'aggiunta di una copia per l'ufficio.
Tutta la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa.
Costo: € 3,00 da pagare con carta o bancomat.
Dove rivolgersi
Internazionalizzazione
Atti e certificati per l'estero
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
l'accesso allo sportello avviene previa prenotazione da effettuarsi tramite il portale Servizi Online