Visti per l'esportazione

Visto potere di firma - Visto di deposito

Le Camere di Commercio possono rilasciare visti su fatture o documenti per l'estero. I visti sono normalmente richiesti dal cliente estero, dalle banche o dai consolati.

Visto potere di firma - cosa è 

Alcuni Paesi esteri esigono che certi documenti aziendali debbano ricevere dalla Camera di Commercio l'attestazione di potere di firma del legale rappresentante.

Il timbro "visto potere di firma" viene apposto dalla Camera di Commercio su dichiarazioni rese dall'impresa su carta ufficiale e firmate digitalmente dal legale rappresentante. Il visto non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa.

Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni Paesi stranieri o dei loro rappresentanti nell'Unione europea, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convezioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative).

Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalle Camere di Commercio.

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati di origine non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente le Camere di Commercio non procedono al visto dei poteri di firma su dichiarazioni in merito all'origine delle merci rese dall'impresa su atti e documenti commerciali, se non in concomitanza e coerenza con l'emissione di un certificato di origine.
Tale limite non si applica alle dichiarazioni di origine preferenziale rese nelle fatture presentate al visto camerale - contemplate dal codice doganale o dagli accordi di libero scambio sottoscritti tra l'Unione europea ed alcuni Paesi terzi - e per le quali le Camere di Commercio non hanno competenza di certificazione.

Costo: € 3,00

Visto di deposito - cosa è

Il timbro "visto di deposito" viene apposto dalla Camera di Commercio su documenti rilasciati  da Organismi o Enti ufficiali (Aziende sanitarie, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi Internazionali, etc.) o su  fatture prive di firma. Il documento sul quale viene richiesto il visto di deposito deve contenere indicazione della ragione sociale dell'impresa e deve essere destinato all'estero.

Costo: € 3,00

Come richiedere un visto?

I visti devono essere richiesti esclusivamente in modalità telematica attraverso

PIATTAFORMA Cert'O

Per poter utilizzare Cert'O è necessario:

  • essere in possesso di un dispositivo di firma digitale,
  • registrarsi al sito web registroimprese.it e scegliere il profilo “Servizio Telemaco per l'accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche”. 
Istruzioni per l'uso della piattaforma Cert'O

servizio di assistenza (gestito da Infocamere)

certificazione.estera@bs.camcom.it (indirizzo mail dell'Ufficio Internazionalizzazione Camera Commercio)

manuale utente Cert'O (pubblicato da Infocamere) 

Faq- procedura telematica Cert'O 

Tempistica e modalità di ritiro

La tempistica di rilascio dei documenti vistati prevede tre giorni lavorativi.

I documenti possono essere ritirati solamente dopo il ricevimento della mail di notifica "pratica chiusa con esito positivo".

Esempio di tempistica di rilascio

Inoltro richiesta documenti
da parte dell'impresa        

Disponibilità dei documenti rilasciati
presso la sede della Camera di Commercio

lunedì

giovedì

martedì

venerdì 

mercoledì

lunedì 

giovedì

martedì

venerdì

mercoledì

Modalità di ritiro documenti presso la Camera di Commercio

Il ritiro dei documenti avviene presso la portineria della Camera di Commercio dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:30 (venerdì fino alle 17.00).

Il ritiro può essere effettuato:

tramite corriere/spedizioniere: è necessario inviare all'indirizzo ritiro@bs.camcom.it la lettera di vettura; tramite incaricato (presentare la distinta riepilogativa di rilascio del/dei documenti).

 

L'incaricato dell'impresa, che sia privo di idonea documentazione, esonera la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità, qualora si verifichino disguidi per consegne non andate a buon fine. L'incaricato dell'impresa è tenuto a verificare il corretto ritiro dei documenti  e firmare in modo leggibile la ricevuta di consegna.

Legalizzazione firma

Alcuni Paesi, prevalentemente arabi, richiedono l'autentica della firma del funzionario della Camera di Commercio (ex visto UPICA o Legalizzazione o Autentica) sui documenti per l'esportazione. Il visto viene apposto in aggiunta a quello camerale.

Il visto deve essere richiesto contestualmente alla richiesta di rilascio di documenti.

Costo: € 3,00

Modalità di richiesta in forma cartacea

La modalità di richiesta dei visti in forma cartacea è ammessa in alcuni casi eccezionali e previo appuntamento attraverso la piattaforma Servizi on line 

In quali casi è ammessa la procedura in forma cartacea?

La richiesta di visti in forma cartacea è ammessa soltanto nei seguenti casi:

  • richiesta da parte di persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese;
  • alle imprese che necessitano di visti su documenti firmati in originale;
  • impossibilità di utilizzare strumenti informatici per temporanei problemi di ordine tecnico.
Procedura per presentare la domanda in forma cartacea

Documentazione necessaria da portare allo sportello

Tutta la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa.

Costo: € 3,00 da pagare con carta o bancomat.

Dove rivolgersi

Ufficio

Internazionalizzazione
Atti e certificati per l'estero
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia

Orari

l'accesso allo sportello avviene previa prenotazione da effettuarsi tramite il portale Servizi Online

Ultima modifica
Mar 27 Feb, 2024