Disposizioni per altri Paesi

 Conflitto Federazione Russia - Ucraina

In seguito allo scoppio del conflitto, l'Unione Europea, il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia delle Dogane hanno adottato una serie di provvedimenti relativi alle sanzioni verso la Federazione russa e stabilito restrizioni all'esportazione. Le Camere di Commercio, in caso di rilascio di certificati di origine o altri Visti destinati alla Federazione russa richiedono una specifica dichiarazione.
Provvedimenti

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha costituito un'unità di crisi a sostegno delle imprese esportatrici verso i Paesi coinvolti dal conflitto e dalle conseguenti sanzioni. 

E' stata creata una casella di posta elettronica (export.crisiucraina@esteri.it) dedicata, alla quale le imprese possono indirizzare le proprie richieste di informazione presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

L'Agenzia delle Dogane ha dato notizia che le restrizioni disposte verso i Paesi coinvolti sono state integrate nella Banca dati TARIC, dove per ogni voce doganale interessata possono essere verificate le relative informazioni. E' consigliato controllare costantemente il portale ADM (Agenzia delle Dogane), nella Sezione dedicata alla crisi russo ucraina per seguire l’aggiornamento delle disposizioni emanate in ragione dell’evolversi della crisi in corso.

Le Camere di Commercio, nel rilasciare la documentazione per l'esportazione verso i Paesi coinvolti dalle sanzioni, non possono  rilasciare visti su dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o esclusioni dalle misure restrittive, né sulla destinazione d'uso delle merci.

L'onere delle verifiche relative alla esportabilità dei propri prodotti - attraverso la banca dati TARIC – è a carico degli esportatori come la responsabilità delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione doganale, chiamata a vigilare sul rispetto dei divieti di esportazione.

Non vi è al momento un divieto generale sull'esportazione, né quindi di richiedere certificati di origine, ma le imprese devono essere consapevoli che, prima di programmare una esportazione, dovranno:

- verificare se i loro beni rientrano nelle categorie soggette a restrizione da parte dell'UE, ma anche da parte della stessa Federazione russa; fare attenzione particolare per i beni cosiddetti "a duplice uso"; per eventuali dubbi dovrà essere interpellata l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) responsabile anche per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso e delle autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

- verificare che i beni non siano destinati alle persone fisiche e giuridiche coinvolte dalle sanzioni; tenere in considerazione che le misure restrittive a livello finanziario (sempre più rigide) possono generare il blocco dei pagamenti bancari e quindi mettere a rischio il ricevimento dei pagamenti dai clienti. 

Come previsto dalla normativa dell'Unione, le sanzioni/restrizioni riguardano specifiche categorie merceologiche, il settore finanziario e restrizioni destinate a specifiche persone fisiche e giuridiche, alcune categorie di beni per i quali l'export deve essere autorizzato con apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Misure restrittive 

8.04.2022 - l'Unione europea ha varato il quinto pacchetto di sanzioni verso Russia e Bielorussia che ha effetti in diversi ambiti:

divieti relativi al carbone e altri combustibili fossili solidi; divieti connessi al trasporto; estensione dei divieti di esportazione; estensione dei divieti di importazione; ulteriori misure economiche e finanziarie; ulteriori misure sanzionatorie verso persone fisiche e Enti russi. I dettagli sulle nuove misure e la relativa normativa sono stati pubblicati nella pagina seguente del portale WorldPass: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1060

Publications Office (europa.eu)  (REGOLAMENTO UE 2022/334)

Publications Office (europa.eu)  (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2022/332)

Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/328: fare riferimento all'allegato VI per i dettagli sulle merci coinvolte dalle restrizioni)

Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/259)

Altre informazioni: WorldPass - Conflitto russo - ucraino: varato il quarto pacchetto di sanzioni UE nei confronti della Federazione russa (camcom.it)

Per una panoramica di dettaglio delle sanzioni già in vigore prima della attuale crisi si rimanda ad un documento di sintesi dell'Agenzia ICE reperibile al link seguente: Nota misure restrittive  sanzioni UE  febbraio 2021.pdf (ice.it).

15.03.2022 - Con due regolamenti pubblicati in data 15.03.2022 l'Unione Europea amplia l'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive e quello dei beni che non possono essere esportati verso la Federazione Russa. Sono previste restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie per l’industria della difesa, per la sicurezza e per l’industria energetica; stop anche all’export di beni di lusso. Tra i beni di alta gamma molti sono quelli che riguardano il Made in Italy.

7.03.2022 - l'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) dispone con proprio provvedimento n. 6830 del 7 marzo 2022  la sospensione per un mese di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio o già rilasciate per i beni a duplice uso destinati alla Federazione russa e alla Bielorussia. Si realizza, dunque, di fatto lo stop all'export dei beni a duplice uso verso quei Paesi per un mese a partire dal 7 marzo. UAMA si riserva di rivalutare la decisione entro il  periodo di sospensione stabilito.

26.02.2022 - misure restrittive, che modificano il Regolamento (UE) n. 833/2014, tra le quali il divieto di ogni operazione con la Banca centrale di Russia.

25.02.2022 - misure restrittive, che modificano il Regolamento (UE) n. 833/2014 e ha ampliato l'elenco dei soggetti designati che figura nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014. Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile ai seguenti link del sito dell'Unione europea:

Regolamento(UE) 2022/355 del 2.3.2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia, al quale è seguita la nota integrativa n. 105746/RU del 7 marzo 2022 dell'Agenzia delle Dogane che fornisce indicazioni sulle misure restrittive all'importazione e all'esportazione.

Certificati di origine - visti su fatture

La richiesta di certificati di origine - visti su fatture o su altri documenti destinati alla Federazione Russa e alla Bielorussia devono essere accompagnati dalla Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa.

PDFDichiarazione Sostitutiva Atto Notorio - Export verso Federazione Russa (dimensione 65 Kb)

PDFDichiarazione Sostitutiva Atto Notorio - Export verso Bielorussia (dimensione 65 Kb)

Sospensione Carnet Ata (Bielorussia-Russia-Ucraina)

Unioncamere nazionale, l'ente garante in Italia per la Convenzione internazionale ATA  ha deciso di sospendere il rilascio dei Carnet Ata verso per i tre paesi coinvolti direttamente o indirettamente nel conflitto: BielorussiaUcraina e Federazione russa

Tale decisione è dovuta al venir meno meno delle coperture finanziarie che sono il presupposto per il corretto funzionamento del regime ATA ed alla mancanza di  garanzie cauzionali che sono alla base dell’operatività del sistema ATA. 

Il Carnet ATA non è l’unico strumento doganale disponibile per la temporanea esportazione; in caso di necessità, gli operatori potranno far ricorso alle operazioni doganali di esportazione e importazione temporanea, da effettuarsi direttamente in dogana con i depositi cauzionali richiesti dai Paesi interessati. 

Mantenere il rilascio dei Carnet per quelle destinazioni con le difficoltà di movimentazione delle merci e in un quadro di relazione generalmente complesso, rischierebbe di aumentare l’esposizione finanziaria di Unioncamere nazionale, strettamente connessa all’uso improprio dei Carnet. 

BRASILE
Importazione di vini e bevande in Brasile - Anexo IX

L'importazione di vini e bevande in Brasile richiede dal 1° novembre 2019  il rilascio della certificazione Anexo IX, alla quale è previsto sia allegato il certificato del laboratorio di analisi.

Poichè la stessa non rientra nelle certificazioni di competenza camerale, la Camera, al fine di agevolare il commercio dei prodotti italiani verso il Brasile, rilascia l'Anexo IX alle seguenti condizioni:

  • rilascio preliminare della certificazione di origine UE (certificato di origine non preferenziale);
  • acquisizione di copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato;
  • acquisizione di fatture di vendita in Italia o in UE del medesimo prodotto.
  • rilascio contestuale dell'Anexo IX con indicazione del numero del Certificato di Origine, tramite la compilazione di uno dei seguenti moduli:

 open office  Modello Anexo IX editabile (dimensione Kb 22)

PDF Modello Anexo IX (dimensione Kb 311)

Costi: € 3,00

Qualora sia richiesto anche un visto camerale sul certificato di analisi emesso dal laboratorio, la Camera appone un visto per deposito.

L'Anexo IX prevede la seguente dichiarazione:

"The above mentioned producing or bottling establishment works in the country with the activities of production or bottling or both and the products specified above meet the national identity and quality standards and are fit for consumption in the internal market."

 

I soggetti abilitati ad emettere le certificazioni verso il Brasile sono:

  1. le Camere di Commercio (Anexo IX-per l'origine)
  2. i Laboratori accreditati nell'elenco SISCOLE.

Modalità di rilascio

L'Anexo IX viene rilasciato in modalità stampa in azienda. L'impresa riceve due documenti:

  1. l'anexo IX firmato digitalmente dal funzionario che ha rilasciato il documento
  2. documento con la riproduzione della firma autografa del funzionario da stampare sul retro dell'anexo IX

L'impresa potrà stampare i documenti a colori e  pinzare in autonomia sul retro dell'Anexo, il certificato del laboratorio di analisi.

Normativa

PDF Normativa brasiliana n. 67 del 5.11.2018 (disciplina l'importazione in Brasile di vini e bevande) - (dimensione Kb 8.640)

La normativa brasiliana prevede, inoltre, un ulteriore documento: l'Anexo XI (Modello di prova ufficiale di tipicità e regionalità delle bevande alcoliche, vini e derivati dell'uva da vino per l'importazione in Brasile).

Il rilascio di tale documento compete ad organismi di controllo autorizzati dal MIPAAF.

Carnet Ata

La Confederazione nazionale brasiliana dell’industria (CNI), terminerà definitivamente il suo mandato il 31 dicembre 2021, essendo esaurito il periodo di proroga di sei mesi accordato lo scorso giugno.

 1° gennaio 2022: l'interruzione dell’emissione di Carnet ATA destinati alla temporanea importazione in Brasile, fino a quando non sarà abilitata una nuova Associazione nazionale garante brasiliana.

Per i Carnet ATA già rilasciati e che attualmente si trovano in Brasile, si raccomanda di prestare attenzione al momento della riesportazione in quanto le Autorità doganali estere dovranno registrare l'operazione nel Carnet ATA.

CANADA
Unione europea CETA-Accordo libero scambio 

L' Accordo commerciale UE-Canada si pone l'obiettivo di facilitare lo scambio di beni e servizi, con conseguenti vantaggi per i cittadini e le imprese dell’UE e del Canada. L'accordo prevede - tra l'altro - di ridurre reciprocamente il 98% dei dazi e di promuovere scambi commerciali e investimenti. Consente, inoltre, alle imprese europee di partecipare ad appalti pubblici canadesi e di vendere servizi in Canada e facilita anche il percorso del riconoscimento delle qualifiche europee da parte dello Stato canadese. E' prevista, inoltre, la tutela di 140 prodotti tipici europei attraverso il divieto della commercializzazione delle imitazioni e la salvaguardia degli standard europei.

Parallelamente, a partire dal 1° gennaio 2017, l’UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine finalizzata agli scambi nell'ambito degli accordi commerciali preferenziali conclusi tra l'UE e i Paesi terzi (FTA): il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered Exporter), creato per semplificare le procedure di esportazione nel contesto degli accordi. Il CETA  è il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.

Tale sistema consente all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX che potrà essere utilizzato per le esportazioni verso il Canada (in prospettiva per tutte le esportazioni verso i Paesi che saranno interessati da FTA), indicandolo sulla dichiarazione di origine dell'esportatore. Di seguito troverete il link con i contenuti specifici sul funzionamento del Registro.

Dal  gennaio 2018 il possesso del numero di registrazione alla banca dati REX è diventato obbligatorio ai fini del trattamento preferenziale.

Per approfondimenti:

Accordo CETA - www.Consilium.Europa.eu

Regolamento 2015/2447 - art 68 sul REX http://eur-lex.europa.eu/

Adempimenti REX - https://ec.europa.eu/

Istanza di iscrizione al REX - https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/

Procedure operative per l'iscrizione: Circolare Agenzia delle Dogane: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it

Modulo dichiarazione origine per l'accordo CETA: ANNEX 2 - https://ec.europa.eu/

EGITTO
Registrazione obbligatoria per l'importazione di alcune merci

ll Governo egiziano ha emanato il decreto n. 992 del 30.12.2015 che prevede l’istituzione di un registro di imprese autorizzate ad esportare specifici prodotti in Egitto.

I prodotti elencati in allegato al medesimo decreto non possono essere messi in circolazione, se l’impresa straniera che li produce non è ufficialmente registrata in tale registro. Il decreto, che entra in vigore il 1 marzo 2016, è stato successivamente integrato con altro decreto (n. 43 del 16 gennaio 2016) che ha fornito istruzioni operative sulla registrazione.

La registrazione avviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control). . Attraverso il medesimo sito è anche possibile inviare la domanda di registrazione in modalità online. La registrazione a GOIEC è richiesta esclusivamente per la lista di merci menzionate nel decreto 992 del 30.12.2015 e scaricabile sul sito, in formato PDF.

L'organismo mette, altresì, a disposizione un call center operativo (da domenica a giovedì) dalle 8.00 alle 13.00 (ora italiana). Sono disponibili operatori con i quali è possibile parlare in lingua inglese. 

E' inoltre stabilito che la documentazione da produrre sia vistata dalle Camere di commercio e presentata al visto dell'Ambasciata egiziana.

Legge doganale egiziana n.207 del 21.11.2020

La legge doganale egiziana n. 207 del 12 novembre 2020 ha istituito il sistema "ACI - Advanced Cargo Information", volto alla dematerializzazione delle procedure doganali ed alla facilitazione degli scambi commerciali.

Il sistema ACI prevede che l'importatore fornisca una pre-dichiarazione relativa alla spedizione (ACID - Advanced Cargo Information Declaration).

La pre-dichiarazione ACI, obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2021, al momento riguarderà esclusivamente le merci trasportate via mare.

Tutti i dati e i documenti relativi all'operazione di esportazione, incluse la fattura commerciale e la polizza di carico, devono essere trasmessi alle Autorità egiziane almeno 48 ore prima della partenza del carico dal Paese esportatore, attraverso il sito: https://www.nafeza.gov.eg/en.

Il codice ACID deve apparire sulla polizza di carico e sulla fattura commerciale. Tali documenti devono inoltre riportare il numero di partita IVA dell'importazione e quello di registrazione dell'esportatore nel proprio Paese.

Se richiesto, il numero ACID può essere inserito nel certificato di origine nella casella 5 "osservazioni".

Gli esportatori sono invitati ad apporre un "codice GS1" sulle scatole e sugli imballaggi dei prodotti importati. Si tratta di un codice a barre di 14 cifre per garantire la tracciabilità e l'identificazione delle merci. Il sistema GS1 interagisce direttamente con il sistema ACI. Qualora non sia possibile l'utilizzo del codice GS1, l'esportatore ha comunque l'obbligo di specificare in fattura il prodotto e il numero del relativo lotto.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda Export-Egitto

IRAQ
Compilazione certificato d'origine- Casella 4

La sezione consolare dell'Ambasciata dell'Iraq conferma, tramite Unioncamere, che i certificati di origine richiesti per merce con destinazione Iraq devono riportare nella casella 4 l'indicazione dell'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) ed eventualmente anche l'indicazione del/i mezzo/i di trasporto. Non sono ammesse, invece, informazioni in senso negativo (le merci non attraverseranno il porto di..., le merci non faranno scalo nel porto di...).

La questione attiene in modo particolare ai beni di origine extra UE, per i quali la Repubblica dell'Iraq intende monitorare la provenienza.

NIGERIA
Modello CCVO

Il modello CCVO (Combined Certificate of Value and Origin) è un certificato richiesto talvolta per esportazioni in Nigeria. Normalmente lo stesso cliente nigeriano procura il fac-simile su cui redigere il documento, che va compilato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa esportatrice.

Nel caso venga richiesto un "Visto" della Camera di Commercio è necessario richiedere un "Visto potere di firma" e, contestualmente, il rilascio di un Certificato di Origine relativo alla spedizione della merce oggetto del CCVO.

OMAN
Legalizzazione documenti commerciali presso il consolato

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale informa che l'Ambasciata dell'Oman con nota del 2.4.2021 ha comunicato che tutti i documenti commerciali destinati in Oman devono essere legalizzati presso il Consolato/Ambasciata Oman Roma.

REGNO UNITO
BREXIT

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del mercato unico e dell' l'unione doganale dell'Unione europea.

L'uscita dal mercato unico non riguarda solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

E' prevista l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo.

Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso. La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.

Origine delle merci e regole per gli scambi

L'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi nella sfera dell'origine preferenziale. Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6.

Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:

sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;

può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;

è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;

può applicarsi a:

a) un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;

b) spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

Da tutto ciò emerge chiaramente che non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.

E' stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.

Per facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è stato predisposto un opuscolo, qui allegato, che potrà essere distribuito ai titolari dei Carnet destinati alla Gran Bretagna.

Certificati di origine

In relazione alla certificazione di origine non preferenziale, sebbene il periodo transitorio consente di non apportare modifiche nell'immediato, si invitano le imprese a indicare l'origine United Kingdom evidenziandola sulle richieste dei relativi certificati di origine. Nessun limite nel rilascio dei certificati a destinazione Regno Unito, qualora le esigenze commerciali lo richiedano. 

Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

Carnet ATA

La DG TAXUD (Directorate-General for Taxation and Customs Union) ha confermato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1 gennaio 2021.

PDF BREXIT_dogane_percorsi_stradali (dimensione 317,7 Kb)

TURCHIA
Documenti export

Il Ministero del commercio turco, in data 22.06.2021 ha inviato una nota ufficiale alla Commissione europea, per chiarire la posizione circa la richiesta dei certificati di origine da parte della Turchia per merci provenienti dall'UE.

Nel richiamare l'emendamento alla normativa doganale turca del gennaio 2021, il Ministero turco ribadisce che le merci provenienti dall'UE accompagnate da certificato AT.R non sono assoggettate alla richiesta di un ulteriore certificato di origine.

In tal senso è stata emanata una nuova comunicazione all'Amministrazione doganale turca lo scorso 18 giugno 2021 che chiarisce questo aspetto, invitando le Dogane a limitare la richiesta di certificati di origine ai pochi casi inerenti merci assoggettate a particolari misure restrittive di politica commerciale, laddove fosse necessaria documentazione di supporto ulteriore per seri e fondati dubbi sull'origine dei beni.

Nel corso degli incontri a livello europeo è stato inoltre chiarito che la richiesta di specificare obbligatoriamente lo Stato membro dell'Unione poteva considerarsi altrettanto superata, ritenendo sufficiente, se del caso, la menzione "Unione europea".

Su richiesta dell'impresa - è possibile il rilascio di certificati di origine a destinazione Turchia, ma non è di norma necessario per l'esecuzione delle operazioni doganali di importazione, mentre - al contrario - è necessario produrre il certificato AT.R.

Prodotti tessili

Per l'esportazione di prodotti tessili in Turchia è richiesto  il certificato Exporter Registry Form, compilato dalla ditta esportatrice e vidimato presso la Camera di Commercio  con un visto di deposito o con un visto poteri di firma.
Il documento vidimato dovrà essere presentato in originale presso il Consolato della Turchia in Italia.
Per le note esplicative, l'elenco dei prodotti e il fac-simile del certificato Exporter Registry Form si invita a consultare il seguente file:

 PDFCertificazione per la Turchia (dimensione 462 Kb)

UCRAINA
Piattaforma di Business Matching della Commissione UE

E' attiva la Piattaforma Business Matching della Commissione Ue  EU - Ukraine business matching platform, che ha l'obiettivo di connettere le aziende operative in Ucraina con quelle dell'Unione europea.

La piattaforma è gestita dalla rete  Enterprise Europe Network ed ha l'obiettivo di facilitare le operazioni logistiche e l'importazione di merci da/verso l'Ucraina per il potenziamento dei contatti commerciali tra le imprese Ucraine e dell'Unione. Gli interessati possono registrarsi gratuitamente, pubblicare il proprio profilo e cercare partner commerciali e nuove opportunità.

Dove rivolgersi

Ufficio

Internazionalizzazione
Atti e certificati per l'estero
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia

Orari

l'accesso allo sportello avviene previa prenotazione da effettuarsi tramite il portale Servizi Online

Ultima modifica
Mer 13 Nov, 2024