FAQ

Internazionalizzazione - Carnet ATA

Il Carnet ATA è un documento doganale, istituito da una convenzione internazionale, la cui funzione è quella di semplificare le operazioni di importazione ed esportazione temporanea di merci. Il Carnet ATA, infatti, consente di:

  • sostituire i documenti doganali ordinari previsti dalla procedura doganale di esportazione temporanea con un documento di più agevole utilizzo, che riduce notevolmente i tempi e i costi delle procedure amministrative presso gli uffici doganali;

  • evitare il pagamento dei diritti doganali all'importazione, che, nella prassi ordinaria, devono essere versati in cauzione alla dogana del Paese di importazione. Il rilascio di un Carnet ATA, comporta la contestuale attivazione, da parte del richiedente, di una polizza assicurativa (Unioncamere ha affidato il servizio cauzionamento alla Società Generali S.p.A.), che garantisce il pagamento di diritti doganali alle dogane estere, nel caso in cui la merce non venga riesportata. L'Ente garante per l'Italia che risponde nei confronti delle dogane estere, e a favore del quale viene pertanto emessa la polizza, è l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma.

Sì è possibile, solo se si tratta di un veicolo non immatricolato. Il veicolo oggetto dell'esportazione dovrà quindi essere, a sua volta, trasportato su altro veicolo.

Per l'esportazione temporanea di veicoli immatricolati è possibile richiedere all'ACI il cosiddetto “Carnet ACI”, con funzioni analoghe a quelle del Carnet ATA.

E' necessario rivolgersi direttamente agli Uffici Doganali per effettuare una pratica ordinaria di temporanea esportazione.

La convenzione ATA prevede l'utilizzo del Carnet, da parte di chi esporta merce "in temporanea esportazione"  per i seguenti motivi:

  1. materiali professionali ovvero attrezzature per uso professionale;

  2. fiere e mostre ovvero esposizione di materiale in contesti fieristici;

  3. campioni commerciali ovvero presentazioni di campionari di merce a clienti esteri.

No. Il Carnet ATA può essere utilizzato per merci che attraversano le dogane dei Paesi che hanno aderito alla convenzione ATA, e limitatamente agli utilizzi e alle modalità consentite da ciascun Paese.

Non è necessario. L'Unione Europea costituisce territorio doganale unico, e come tale le merci circolano liberamente. Di conseguenza, il Carnet ATA va utilizzato solo per temporanea esportazione in un Paese extra-UE. L'utilizzatore di un Carnet ATA può espletare le operazioni doganali, sia in entrata che in uscita dall'UnioneEuropea, presso una qualunque dogana UE, anche se è preferibile, perchè più agevole o veloce, espletare le operazioni doganali presso la dogana più vicina.

Il Carnet ATA può essere richiesto anche da un soggetto privato che deve seguire la medesima procedura prevista per le imprese (vedi faq n. 1) ad eccezione di quanto segue:

  • il richiedente deve compilare il "Modello richiesta polizza", e recarsi presso la Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella dove ha la residenza, per ottenere il documento di nulla osta in cui viene attestato, tra l'altro, che lo stesso non ha contestazioni in corso in relazione ai pagamenti di diritti doganali alle dogane estere;
  • ottenuto il documento di cui sopra il richiedente deve recarsi personalmente negli uffici della Compagnia di Assicurazione per l'emissione della necessaria polizza assicurativa.

Il premio assicurativo (il cui importo minimo è di 56 Euro) viene calcolato sulla base del valore commerciale complessivo degli articoli inseriti nella lista merci (v. faq n. 9 ).

Detto valore deve essere indicato dal richiedente sulla domanda di Carnet e sulla lista merci stessa.

Consultare il fascicolo "Istruzioni sull'uso e il rilascio del Carnet Ata" alla pagina Carnet ATA.

No. La polizza assicurativa viene emessa esclusivamente a copertura del mancato pagamento dei diritti doganali dovuti al Paese estero per la mancata riesportazione della merce.

L'elenco merce riveste una particolare importanza poichè il totale del valore della merce determina il calcolo del valore della polizza di cauzionamanto.

Per la corretta compilazione dell'elenco è molto importante rispettare le modalità contenute nel fascicolo "Istruzioni sull'uso e il rilascio del Carnet ATA" scaricabile o consultabile alla pagina Carnet ATA.

In questo caso, l'impresa richiedente deve barrare il riquadro riservato al nominativo dell'utilizzatore (represented by...), ma prima della partenza, deve predisporre una delega scritta per l'utilizzatore, il quale dovrà esibirla, su richiesta, ai diversi Uffici doganali di passaggio.

Ottenuto il Carnet, il titolare (impresa richiedente) o l'utilizzatore deve recarsi presso una dogana italiana (o comunitaria), la quale effettua la cosiddetta “presa in carico” ovvero verifica le merci, appone i contrassegni necessari alla loro identificazione (come da elenco riportato sul retro della copertina verde e dei volets), attesta nell'apposito spazio della copertina verde che tali operazioni sono state effettuate, tratterrà il "volet" di esportazione comunitaria (giallo) e vidima la corrispondente "souche" all'interno del Carnet.

Dovrà essere cura dell'utilizzatore verificare che le dogane estere attraversate nel corso del viaggio facciano le corrette annotazioni sulle souches dei volets e trattengano la parte di volets di propria competenza, per non incorrere in sanzioni economiche.

No, il Carnet può essere utilizzato anche per portare all'estero solo una parte delle merci in esso elencate.

E' necessario che il funzionario doganale annoti sul Carnet solo la merce, contraddistinta dal numero con cui viene individuata nella copertina, che viene esportata/reimportata in via temporanea nel corso di quel viaggio.

Un Carnet ATA ha validità di un anno a partire dalla data di emissione, o dalla data di rilascio della polizza assicurativa, secondo i casi. Entro la data di scadenza la merce accompagnata dal Carnet (che è evidenziata sulla copertina verde e su tutti i "volets") deve rientrare nel territorio comunitario.Attenzione: se il Carnet utilizzato è nel formato che consente solo due viaggi, la durata di validità termina automaticamente al rientro dal secondo viaggio, indipendentemente dalla scadenza prevista.Successivamente, entro otto giorni dalla data di rientro, il Carnet dovrà essere riconsegnato alla Camera di Commercio che lo ha emesso, la quale verificherà che l'utilizzo sia avvenuto in maniera corretta.

Il numero di operazioni consentite dipende dal tipo di Carnet ATA utilizzato:

  • Carnet ATA base: consente l'esecuzione di due soli viaggi all'estero; non consente l'integrazione di ulteriori fogli; si entingue una volta esaurite le operazioni ammesse con la dotazione prevista, indipendentemente dalla data di scadenza.
  • Carnet ATA standard: consente l'esecuzione fino a quattro viaggi all'estero; consente l'integrazione di fogli interni per ulteriori illimitati viaggi nell'arco di validità del Carnet ATA.

No. Una volta emesso il Carnet, la lista merci non può più essere modificata.

Se necessaria una modifica, si dovrà chiedere l'emissione di un ulteriore Carnet (e di una nuova polizza assicurativa) per le sole merci aggiuntive. Ogni Carnet potrà, ovviamente, essere utilizzato indipendentemente dall'altro, o contemporaneamente ad esso.

Vi sono merci che non possono mai essere comprese in un Carnet ATA, quali:

  • i materiali di consumo;
  • le merci temporaneamente esportate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione;
  • le attrezzature per lavori edili, se non sono di uso manuale;
  • i veicoli immatricolati, e quindi circolanti su strada;
  • merci deperibili;
  • altro (es. per veicoli per manifestazioni sportive, animali, merci per gare e/o esposizioni , fiere ecc., va verificata la possibilità in relazione alle convenzioni firmate dai singoli Paesi).

Gli utilizzi irregolari di un Carnet ATA possono essere di diverso tipo. Ad esempio, è possibile che uno o più "volets" non siano stati compilati e/o trattenuti dalle dogane competenti, oppure che una o più "souches" non siano state vidimate. Solitamente, se l'impresa esportatrice non è in grado di dare spiegazioni o di dimostrare, tramite i timbri apposti dalle dogane sulle souches del carnet, l'avvenuta riesportazione delle merci dal Paese estero, potrebbe rendersi necessario il pagamento dei diritti doganali dovuti alla dogana estera come se fosse avvenuta una esportazione definitiva, oppure la stessa potrebbe richiedere un importo per la regolarizzazione della pratica.

Il contenzioso internazionale viene seguito da Unioncamere Nazionale, con l'intervento delle Camere di Commercio competenti, cui si rivolgono le dogane estere per qualsiasi anomalia riscontrata.

 Al momento dell'uscita dal Paese estero, l'impresa deve presentare alla Dogana denuncia di furto o smarrimento della merce.

La Dogana potrà chiedere il pagamento dei diritti doganali corrispondenti e ne annoterà la riscossione sulla "souche" di competenza. Emetterà inoltre bolletta doganale per l'importazione definitiva, che dovrà essere presentata alla Camera di Commercio all'atto della restituzione del Carnet.

All'uscita dal Paese estero, la dogana chiederà all'impresa il pagamento dei diritti doganali (v. faq n. 19) sulla merce venduta. Al rientro in Unione europea, l'impresa deve presentare il Carnet alla dogana che aveva effettuato le operazioni di esportazione. Al momento della riconsegna del Carnet alla Camera di Commercio, è necessario che l'impresa presenti i seguenti documenti:

  • fattura di vendita della merce;
  • bolletta doganale attestante l'esportazione definitiva e le ricevute di pagamento dei diritti dovuti;
  • souches di reimportazione nell' Unione europea con annotazione della trasformazione da esportazione temporanea a esportazione definitiva per gli articoli rimasti all'estero;
  • bolletta EX-A  che verrà emessa dalla dogana italiana o dell'Unione europea  al momento dell'annotazione dell'operazione di reimportazione 

In caso di smarrimento o furto di un Carnet ancora in corso di utilizzo, (cioè quando le merci si trovano ancora all'estero), il titolare deve sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità (Polizia di Stato o Carabinieri). Esaminata la denuncia la Camera di Commercio rilascia un “duplicato” della copertina, dotato del numero di fogli necessari per completare le operazioni doganali. Se il Carnet viene smarrito o rubato dopo la conclusione del viaggio, il titolare deve comunque sporgere denuncia alle Autorità competenti, dichiarando se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. In caso positivo la denuncia deve essere corredata della dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia del relativo volet o dichiarazione sostitutiva) – cosidetto “certificato di presenza” - rilasciato dalla Dogana. Al contrario, in caso di mancanza della documentazione reimportazione, la Camera è tenuta a trasmettere copia della denucia ad Unioncamere ed alla Direzione della Generali Italia Spa.

I tempi di rilascio di un Carnet ATA sono di quattro giorni lavorativi, a partire dal momento in cui tutta la documentazione richiesta è completa e consegnata all'Ufficio Internazionalizzazione.

E' consigliabile, comunque, presentare la richiesta di Carnet ATA con un discreto anticipo rispetto alla data prevista per la partenza.