4. Non ho pagato il verbale nei 60 giorni: che cosa succederà?

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale entro il termine previsto di 60 giorni dalla notifica dello stesso, l'organo accertatore trasmette il verbale con un rapporto di mancato pagamento all'Ufficio Tutela del Mercato della Camera di Commercio di Brescia per l'avvio dell'istruttoria (art. 17 comma 1 L. 689/1981)Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio Tutela del Mercato esamina in fatto e in diritto i processi verbali, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nell'eventuale audizione e al termine dell'istruttoria – entro 5 anni dall'evento, come previsto dall'art. 28 L. 689/81- emette un provvedimento che può essere:un'ordinanza di ingiunzione di pagamento, con l'indicazione della sanzione e delle spese del procedimento da pagare oppure un'ordinanza di archiviazione, nel caso vengano rilevati dei vizi di forma nel verbale o se, nel merito, non vengano riconosciuti i presupposti dell'illecito.Pertanto chi ha presentato scritti difensivi rimane in attesa di ricevere un'ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione) che gli verrà regolarmente notificata. Non vi è per il sanzionato che abbia presentato scritti difensivi alcun termine in scadenza poichè la presentazione di scritti difensivi e l'effettuazione del pagamento liberatorio sono incompatibili.Chi decide di presentare scritti difensivi e di aprire così la fase del riesame, è soggetto all'applicazione di un importo di sanzione compreso fra il minimo e il massimo edittale, seondo i criteri stabiliti dall'art. 11 L. 689/1981, in quanto la decisione finale è commisurata alla fattispecie concreta esaminata e pertanto non soggiace al calcolo previsto per il pagamento in misura ridotta dall'art. 16 L. 689/1981 pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

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