Il sanzionato, dopo aver ricevuto la notifica dell'ordinanza, può effettuare il pagamento della somma ingiunta entro 30 giorni dalla notifica, avendo cura di inviare copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Tutela del Mercato.Nell'ambito delle società, tutte le persone che la amministrano sono responsabili e quindi ogni amministratore individualmente soggiace alla sanzione quale obbligato principale, insieme alla società stessa, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione .Il pagamento fatto dal trasgressore o dalla società in solido libera entrambi ma non i restanti amministratori eventualmente sanzionati, ognuno dei quali risponde per sé in solido con la società.Qualora il sanzionato ritenga di non pagare entro i 30 giorni dalla notifica, può presentare ricorso davanti al Giudice competente, ai sensi degli artt. 22 della L. 689/81 e art. 6 del D. Lgs. 150/2011, come indicato nelle avvertenze allegate all'ordinanza ingiunzione. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice non disponga diversamente.
Ordinamento
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