Procedimento arbitrato amministrato

Presupposto: convenzione arbitrale

L'arbitrato amministrato può avviarsi solo in presenza di un atto negoziale tra le parti, detto convenzione di arbitrato, avente forma scritta ed intercorso prima (clausola compromissoria) ovvero dopo (compromesso) l'insorgere della lite, con cui si rinvia la risoluzione della lite ad arbitri, secondo il Regolamento Arbitrale di Camera Arbitrale Brescia.

documento in formato pdf  Clausole di arbitrato (dimensione 54 Kb)

In tema di redazione e criteri di interpretazione della clausola arbitrale si segnala l'articolo "La clausola compromissoria: tecniche redazionali e principi interpretativi" dell'avv. Vittorio Pisapia, pubblicato sulla rivista dirittobancario.it

Schema del procedimento di arbitrato amministrato

Si rende disponibile lo schema sintetico delle fasi del procedimento di arbitrato amministrato:

documento in formato pdf Schema procedimento arbitrato amministrato (dimensione 40 Kb)

Domanda di arbitrato

La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato deposita presso la Segreteria di Camera Arbitrale Brescia una domanda di arbitrato, completa di allegati, già notificata alla controparte, entro 5 giorni dall'avvenuta notifica, e, se del caso, procede alla nomina dell'arbitro.

La domanda di arbitrato è sottoscritta dal difensore munito di procura e contiene, ovvero è accompagnata da quanto previsto dall'art. 15 Reg. Arbitrale:

  1. il nome o la denominazione, il codice fiscale, il domicilio/residenza delle parti e dei loro rappresentanti in giudizio, l’indirizzo PEC a cui la parte intende ricevere la comunicazione di tutti gli atti del procedimento;
  2. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;

  3. le domande con l’indicazione del relativo valore;

  4. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;

  5. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;

  6. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell’arbitrato;

  7. la procura conferita al difensore;

  8. la convenzione arbitrale integrale ovvero l’invito alla controparte a dichiarare se accetta l’arbitrato;

  9. la prova dell’avvenuta trasmissione della domanda di arbitrato alla controparte;

  10.  la ricevuta del versamento delle spese di amministrazione previste dal Tariffario;

  11.  l'eventuale richiesta di trattazione presso la sede secondaria della Camera Arbitrale.

Dev'essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi dovuti alla Camera Arbitrale Brescia, in misura fissa, in base agli scaglioni di valore della lite, come previsti dal tariffario (per approfondimenti vedere il paragrafo Costi) e dev'essere consegnata alla Segreteria la relativa documentazione.

Tale versamento può essere effettuato mediante avviso di pagamento pagoPA da richiedere all'indirizzo tutela.mercato@bs.camcom.it

La parte attrice deve depositare, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica, unitamente alla domanda di arbitrato notificata:

  • 1 fascicolo per la Camera Arbitrale;
  • tanti fascicoli quanti sono gli arbitri;

Ciascun fascicolo è composto dai medesimi atti e documenti. Il fascicolo per la Segreteria della Camera Arbitrale deve contenere i documenti in regola con l'imposta di bollo.

Memoria di risposta - Domanda riconvenzionale - Chiamata in causa del terzo

Il convenuto deve notificare la memoria di risposta alla controparte entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Dopo la notifica, il convenuto deve procedere al deposito della memoria di risposta, notificata a propria cura a controparte, presso la Segreteria del Servizio di Arbitrato, entro 5 giorni dall'avvenuta notifica.

La memoria di risposta è sottoscritta dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

a) il nome, il cognome, il domicilio o la residenza, il codice fiscale del convenuto e dei legali rappresentanti, oltre all’indirizzo PEC a cui la parte desidera siano comunicati tutti gli atti del procedimento;

b) la formulazione della difesa;

c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;

d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;

e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell’arbitrato;

f) la procura conferita al difensore;

g) la prova dell’avvenuta trasmissione della memoria di risposta alla controparte;

h) la ricevuta del versamento delle spese di amministrazione previste dal Tariffario;

i) l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato;

j) l'eventuale richiesta di trattazione presso la sede secondaria della Camera Arbitrale.

La parte convenuta predispone e deposita con la memoria di risposta:

  • 1 fascicolo per Camera Arbitrale;
  • tanti fascicoli quanti sono gli arbitri

    Ciascun fascicolo è composto dai medesimi atti e documenti. Il fascicolo per la Segreteria della Camera Arbitrale deve contenere i documenti in regola con l'imposta di bollo.

    Anche la parte convenuta deve effettuare il versamento dei diritti amministrativi dovuti alla Camera Arbitrale Brescia (per approfondimenti si veda il paragrafo Costi).
    Tale versamento può essere effettuato mediante avviso di pagamento pagoPA da richiedere all'indirizzo tutela.mercato@bs.camcom.it. In caso di mancata costituzione del convenuto, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore (art. 17 Reg. Arbitrale).

In tal caso l'attore può notificare alla controparte una memoria di replica entro 30 giorni dalla ricezione della memoria di risposta, procedendo al deposito della memoria notificata presso la Segreteria.

Nomina degli arbitri

Gli arbitri sono nominati secondo quanto stabilito dalle parti nella convenzione arbitrale.

Arbitro Unico: Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
Collegio Arbitrale: se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Tribunale Arbitrale è così nominato:

  • ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
  • il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli Arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di accettazione della nomina e la dichiarazione d'indipendenza e d'imparzialità entro dieci giorni dalla comunicazione. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione, in caso contrario l'arbitro è confermato e si costituisce il Tribunale Arbitrale.

Per approfondimenti sugli arbitri è consultabile la pagina Arbitrato.

 

Lodo

Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria del Servizio di Arbitrato il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione o nel diverso termine previsto nella convenzione di arbitrato, ponendo fine al procedimento. Il termine previsto può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti o dei loro difensori nominati, dalla Segreteria stessa. E' giustificato motivo di proroga il compimento di atti istruttori complessi.

Efficacia del lodo

Il lodo rituale ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria (art. 824 bis c.p.c.) ed acquista efficacia di titolo esecutivo, grazie al decreto di omologazione da parte del Tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato (art. 825 c.p.c.);

Il lodo irrituale ha efficacia di contratto (art. 808 ter c.p.c.).

Impugnazione del lodo

Dalla loro diversa natura (di sentenza il lodo rituale, di contratto il lodo irrituale), discende la diversa modalità di impugnazione:

  • lodo rituale: innanzi alla Corte d'Appello del luogo dell'arbitrato, per i motivi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c.;

  • lodo irrituale: innanzi al Giudice di primo grado del luogo dell'arbitrato, per i motivi di annullabilità previsti dall'art. 808 ter c. II.

Costi

I costi del procedimento di arbitrato amministrato sono calcolati in base al valore della controversia e stabiliti dal Tariffario approvato dalla Giunta della Camera di Commercio.

Il valore della controversia

Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo. Nelle spese di procedimento così determinate sono comprese:

  • spese della Camera di Commercio;
  • onorari del Tribunale Arbitrale, comprensivi dei rimborsi spese;
  • onorari dei consulenti tecnici di ufficio, comprensivi dei rimborsi spese.

Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri indicati nel Tariffario. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento, delle spese sostenute per il procedimento e di ogni altra circostanza.

Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, su proposta del CTU, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale, delle spese sostenute per il procedimento e di ogni altra circostanza. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. Al pagamento del consulente provvedono direttamente le parti, che sono obbligate in via esclusiva e in solido tra loro all'integrale corresponsione di tutto quanto dovuto al consulente. Gli onorari del CTU devono essere saldati dalle parti all'atto del deposito dell'elaborato peritale presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Istruzioni per il pagamento

Il pagamento degli importi dovuti per il Servizio di Arbitrato può essere effettuato solo mediante piattaforma PagoPA, con una delle seguenti modalità:

  • collegandosi direttamente a  PagoPA e seguendo le seguenti istruzioni per procedere al pagamento:
    Alla voce Servizio selezionare "Servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato"
    Alla voce Causale indicare "Arbitrato" e il nominativo della parte istante o della parte aderente
    Alla voce Importo indicare gli importi previsti dal tariffario
    Alla voce Dati anagrafici del pagante compilare i campi proposti. La fattura sarà intestata a chi effettua il pagamento.  
Attenzione: qualora la fattura debba essere intestata a soggetto diverso dal pagante bisogna spuntare la casella Eventuali dati di fatturazione e inserire i dati richiesti. 
Proseguire e completare  la procedura fino al pagamento  

         oppure

  • inviando richiesta di generare l'avviso PagoPA all'indirizzo tutela.mercato@bs.camcom.it, indicando i riferimenti della procedura e i dati fiscali necessari per emettere la fattura
Riferimenti normativi

Artt. 806 e ss. Codice di Procedura Civile

Dove rivolgersi

Ufficio

Tutela del Mercato
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - II Piano

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Orari

Dal lunedì al giovedì: 9.00 - 15.30
Venerdì: 9.00 - 13.00

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Si riceve previo appuntamento

Ultima modifica
Gio 11 Ago, 2022