Cartella esattoriale

Concessionario competente alla riscossione

La cartella esattoriale viene emessa in caso di omesso e/o tardato pagamento del diritto annuale. Per il diritto annuale fino al 1998, il concessionario del servizio riscossione tributi competente è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Nord S.p.A., già Equitalia Esatri S.p.A.), Via Cefalonia n. 49, Brescia e le relative cartelle sono emesse con la vecchia normativa.
Per il diritto annuale dal 1999 in poi i ruoli vengono emessi con la nuova normativa e il concessionario competente è quello della provincia nella quale risulta ubicata, dai dati dell'Anagrafe Tributaria, la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre, viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, pertanto, oltre al diritto annuale, possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di commercio diverse, per tutte le unità locali dell'impresa.

Notifica cartella via posta elettronica certificata (PEC)

A seguito del comunicato stampa di Equitalia S.p.A. del 24 giugno 2013 si precisa che in via sperimentale le persone giuridiche (società di persone e di capitali) si vedranno notificare le cartelle di pagamento attraverso la casella di Posta elettronica certificata.

Gli indirizzi p.e.c. utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge: leggasi l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, che per le società recepisce l'informazione dal registro delle imprese.

Pertanto si consiglia di controllare la propria casella di posta elettronica certificata per rimanere sempre aggiornati.

Si ricorda, inoltre, di aggiornare, se necessario, il proprio indirizzo p.e.c. comunicato al registro imprese.

documento in formato pdfComunicato stampa di Equitalia Sp.A. del 24 giugno 2013 (dimensione 70 kb)

Descrizione cartella esattoriale

La cartella contiene un'intestazione e una parte tabellare. L'intestazione contiene i dati del contribuente: nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale ecc.

La parte tabellare presenta una riga per ogni codice tributo:

fino all'anno 2000:

  • il codice 961 si riferisce al diritto annuale in base a come era stato emesso sul bollettino. A fianco del codice "961", è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce.
  • il codice 962 si riferisce alla mora per tardato pagamento, calcolata dalla scadenza del bollettino alla data di emissione ruoli, e pari al 2% per ogni mese di ritardo.
  • eventuali righe ulteriori possono essere dovute alla presenza di unità locali o sedi secondarie (importi dovuti alla Camera di commercio competente per provincia), o ad eventuali importi integrativi, oppure ancora alla doppia emissione ovvero alla presenza contemporanea del tributo dell'anno in corso e di quello dell'anno precedente.

dall'anno 2001:

  • il codice 961 si riferisce al diritto annuale dovuto. A fianco del codice "961" è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce.
  • il codice 962 si riferisce alla sanzione
  • il codice 992 si riferisce agli interessi

Gli importi possono essere maggiorati dei compensi esattoriali. Il pagamento della cartella può essere effettuato con il bollettino di c/c contenuto nella cartella stessa, oppure direttamente agli sportelli del concessionario competente o presso gli sportelli bancari o postali.

Sgravio cartelle esattoriali non dovute
In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo 961 e/o 962 (diritto annuale), di cui ritiene non dovuto il pagamento, in tutto o in parte, dovrà rivolgersi alla Camera di commercio per la procedura di sgravio.
Approfondimenti sulla procedura sono consultabili alla pagina sgravio di cartelle esattoriali non dovute